Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10,

e 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 186 -

recte: n. 286 - (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata

di Catania, sul ricorso proposto da Croos Warnakulasuriya Anton

Claude Mahinda contro la Questura di Catania ed altra, iscritta al

n. 238 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia - sezione staccata di Catania, l'extracomunitario Croos

Warnakulasuriya Anton Claude Mahinda ha impugnato, chiedendone

l'annullamento, il provvedimento del Questore della Provincia di

Catania di rigetto dell'istanza tendente ad ottenere il rilascio del

permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

che, successivamente, il medesimo ricorrente ha impugnato con

nuovo ricorso, inserito nello stesso fascicolo e considerato come

proposizione di motivi aggiunti, il susseguente provvedimento

prefettizio di espulsione dal territorio nazionale;

che il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza del

29 novembre 2000, ha sollevato, d'ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 186 - recte: 286 - (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non devolvono

ad un unico giudice e, segnatamente, al giudice amministrativo, le

controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia;

che, sul punto della rilevanza, il collegio rimettente

precisa che l'esito favorevole del ricorso avrebbe come unico ed

indefettibile presupposto la declaratoria di illegittimità

costituzionale della normativa impugnata, avendo il ricorrente, nel

giudizio a quo, adito, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del citato

decreto legislativo n. 286, il giudice amministrativo per

l'annullamento del diniego espresso dal Questore della Provincia di

Catania sulla istanza di regolarizzazione del permesso di soggiorno;

che, successivamente, lo stesso ricorrente aveva impugnato

con motivi aggiunti, dinanzi al medesimo tribunale, il decreto

prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, che avrebbe

dovuto essere impugnato, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del medesimo

decreto legislativo, dinanzi al giudice ordinario entro cinque

giorni;

che, in ordine a quest'ultimo provvedimento di espulsione -

impugnato con motivi aggiunti consistenti, tra l'altro, nella sola

censura di illegittimità derivata dal provvedimento di diniego di

regolarizzazione espresso dal Questore -, il giudice a quo ritiene

che dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione del

giudice adito in favore del giudice ordinario, con conseguente

perdita di ogni tutela giurisdizionale, che l'errore sulla

giurisdizione comporterebbe;

che, sempre secondo il Tar, non potrebbe esser fatta valere,

dinanzi al giudice ordinario, la rimessione in termini prevista

dall'art. 184-bis cod. proc. civ., laddove invece il giudice

amministrativo potrebbe valutare la scusabilità dell'errore

(artt. 34 e 36 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato"),

né sarebbe possibile utilizzare l'istituto della riassunzione della

causa a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., con gli effetti della

translatio iudicii nella ipotesi in cui il giudice amministrativo

abbia declinato la propria giurisdizione;

che ad avviso del Tar rimettente le norme denunciate

recherebbero vulnus agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto

si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza e con

il diritto di difesa: la frammentazione della giurisdizione in

materia non avrebbe ragion d'essere, trattandosi sempre di situazioni

di diritto soggettivo, in quanto sia i provvedimenti che attengono al

"soggiorno" dello straniero, sia il decreto di espulsione

inciderebbero sul diritto di circolazione e soggiorno, garantito

dall'art. 16 della Costituzione;

che non vi sarebbe, ad avviso del giudice a quo alcun

ostacolo dogmatico alla concentrazione della tutela presso l'uno o

l'altro giudice, mentre sarebbe coerente con lo spirito della recente

riforma del processo amministrativo una soluzione che prevedesse la

devoluzione dell'intera materia al giudice amministrativo ai sensi

dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella

formulazione introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205

(Disposizioni sulla giustizia amministrativa) ("Tutti i provvedimenti

adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi

all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione

di motivi aggiunti"), poiché i procedimenti, culminati con i

provvedimenti impugnati, potrebbero essere considerati o

sub-procedimenti di un medesimo procedimento in senso lato ovvero

procedimenti collegati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità della questione, sottolineando il

carattere perplesso ed ipotetico della questione, così come

sollevata e la discrezionalità politica del legislatore, non

sindacabile neanche dinanzi alla Corte costituzionale, circa la

scelta della giurisdizione cui affidare la conoscibilità di

determinate materie;

che, nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza

della questione sollevata, richiamando il costante insegnamento della

giurisprudenza costituzionale, secondo cui, a fronte di due possibili

interpretazioni, una delle quali il giudice ritenga conforme a

Costituzione, di questa dovrebbe farsi applicazione; sottolineando,

inoltre, che la ripartizione di competenze tra le due giurisdizioni

sarebbe puramente tendenziale e più volte derogata, senza, peraltro,

che siano stati lamentati inconvenienti che abbiano inciso sulla

razionalità del sistema o sul diritto di difesa e della tutela

giurisdizionale.

Considerato che preliminarmente deve essere precisato che nella

questione sollevata nel presente giudizio (incidentale rispetto ad un

ricorso avanti al Tar) non vengono in rilievo i profili relativi ai

poteri ed alle facoltà del giudice ordinario in ordine all'errore

scusabile ai fini della rimessione in termini, né alla possibilità

per la parte ricorrente di utilizzare, avanti al giudice ordinario,

l'istituto della riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod.

proc. civ.;

che gli inconvenienti che ad un soggetto deriverebbero da un

errore esclusivo dello stesso soggetto o del suo rappresentante, non

possono di per sé risolversi in motivi di illegittimità

costituzionale, né può invocarsi la intervenuta (conseguente

all'errore) scadenza di termini processuali, stabiliti a pena di

decadenza, per invocare la illegittimità costituzionale di norme che

provvedono a ripartire la giurisdizione ed a determinare le

rispettive procedure, al fine esclusivo di superare la preclusione

derivante dal difetto di giurisdizione e la conseguente scadenza

(verificatasi) di termini processuali;

che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore

ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una

valutazione delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei

rapporti sostanziali - il conferimento al giudice ordinario o al

giudice amministrativo del potere di conoscere ed eventualmente

annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui

rapporti sottostanti secondo le tipologie degli interventi

giurisdizionali (sentenza n. 275 del 2001);

che, allo stesso modo, rientra nella discrezionalità del

legislatore, ripartire, a seconda della tipologia e del contenuto

dell'atto, la giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il

giudice ordinario, conferendo anche un eventuale potere di

annullamento con gli effetti previsti dalla legge (v. ordinanza

n. 165 del 2001);

che il provvedimento prefettizio di espulsione di un

cittadino extracomunitario dal territorio nazionale è ben diverso

dagli altri provvedimenti in ordine al permesso di soggiorno (art. 5

del d.lgs. n. 286 del 1998), attribuiti alla giurisdizione del

giudice amministrativo (art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 286 del

1998), dal punto di vista dei poteri e della discrezionalità

esercitata, dei presupposti oggettivi e soggettivi, della sfera dei

diritti soggettivi coinvolti e delle esigenze di garanzie (art. 18,

comma 2);

che, pertanto, deve escludersi una palese irragionevolezza

nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire la tutela

nei riguardi dei provvedimenti di espulsione alla giurisdizione del

giudice ordinario, per le implicazioni, nella quasi totalità dei

casi necessarie, sulla libertà personale e non solo sulla libertà

di circolazione dello straniero (v. sentenza n. 105 del 2001;

ordinanza n. 297 del 2001), che si trovi nel territorio nazionale al

di fuori dei limiti di vigilanza della frontiera, per la esigenza di

misure coercitive per il trattenimento e l'accompagnamento alla

frontiera;

che qualunque sia l'interpretazione da dare all'ampiezza

della innovazione processuale dell'ambito dei motivi aggiunti (legge

21 luglio 2000, n. 205, recante "Disposizioni sulla giustizia

amministrativa", art. 1, comma 1, con sostituzione dell'art. 21 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in particolare v. il primo comma)

come mezzo per impugnare i provvedimenti sopravvenuti, connessi

all'oggetto del ricorso originario, adottati tra le stesse parti in

pendenza del ricorso stesso, certamente la norma consente un

simultaneo processo, con riunione di azioni ed ampliamento

dell'ambito originario, ma presuppone sempre che la domanda e

l'oggetto nuovi rientrino nella giurisdizione del giudice

amministrativo adito;

che, infatti, non esiste sul piano costituzionale una

esigenza inderogabile che, una volta iniziato un giudizio tra due

soggetti, tutti i rapporti e le pretese successive debbano subire una

concentrazione (non prevista dalla procedura) avanti ad unico

giudice, in deroga ad ogni diversa previsione di riparto di

giurisdizione ed al principio di precostituzione del giudice;

che non sono isolate le differenziazioni di tutela

giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, secondo

le fasi procedimentali e la posizione fatta valere dal privato, come

ad esempio nella tutela contro il decreto di espropriazione e la

liquidazione della indennità di esproprio;

che non si può configurare una violazione dell'art. 24 della

Costituzione, quando il sistema giurisdizionale preveda, in termini

chiari e conoscibili, una effettiva ed ampia possibilità di tutela

per tutti i provvedimenti che possono ledere un soggetto,

ripartendola tra distinti procedimenti giurisdizionali, per alcuni

atti avanti al giudice ordinario e per altri innanzi al giudice

amministrativo, secondo una scelta non palesemente irragionevole o

manifestamente arbitraria, come sopra rilevato;

che d'altro canto, dovendosi escludere l'esistenza di

pregiudizialità amministrativa nella materia considerata, il

soggetto privato avrebbe potuto trovare piena tutela contro il

provvedimento di espulsione avanti al giudice ordinario, che avrebbe

potuto esercitare un sindacato incidentale sul presupposto atto di

rifiuto o di rinnovo di permesso di soggiorno (e disapplicarlo), con

effetti di illegittimità derivata sull'atto oggetto della sua

giurisdizione piena, ovviamente se ritualmente adita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte