Sentenza n. 415/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 737/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari
per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti) promosso con ordinanza
emessa il 20 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa
p.t. ed altro contro Giacomo Pampallona, iscritta al n. 324 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel prendere cognizione - in sede di appello - di un provvedimento
di destituzione di diritto di un agente della polizia di Stato,
emanato prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n.
668, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia,
con ordinanza 29 dicembre 1989, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25
ottobre 1981, n. 737, che prevedeva la destituzione di diritto del
dipendente che, a seguito di condanna penale, fosse stato interdetto
anche temporaneamente dai pubblici uffici.
Con ordinanza n. 403 del 1990, questa Corte restituiva gli atti
all'anzidetto Consiglio per il riesame della rilevanza della
questione alla luce della legge 7 febbraio 1990, n. 19, contenente
una nuova disciplina della riammissione in servizio del dipendente
destituito.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza 20
dicembre 1990, ha nuovamente sollevato la stessa questione,
osservando che l'eventuale declaratoria di illegittimità del già
richiamato art. 8, nel suo testo originario, condurrebbe
all'annullamento, da parte dello stesso Consiglio, del provvedimento
di destituzione emanato il 29 gennaio 1985, col conseguente diritto
dell'interessato alla integrale ricostruzione ex tunc della carriera.
La riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19
del 1990, comporta invece la reintegrazione nel ruolo "con la
qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di
cessazione dal servizio", operando quindi con effetto ex nunc.
Permarrebbe dunque, ad avviso del giudice remittente, la rilevanza
della questione, già sollevata in data 29 dicembre 1989 e ora
riproposta. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Sicilia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore delle leggi 10 ottobre 1986, n. 668, e 7
febbraio 1990, n. 19.
La norma impugnata prevedeva la destituzione di diritto
dell'appartenente ai ruoli dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza a seguito di condanna penale che comportasse
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
La questione, pur dopo le menzionate leggi n. 668 del 1986 e n. 19
del 1990, conserverebbe la propria rilevanza perché l'eventuale
accoglimento condurrebbe all'annullamento del provvedimento
destitutivo, con il conseguente diritto dell'interessato ad una
integrale ricostruzione ex tunc della carriera sotto il profilo sia
giuridico che economico. L'applicazione dell'art. 10 della legge n.
19 del 1990 porterebbe invece alla meno favorevole reintegrazione nel
ruolo con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data
di cessazione del servizio. Donde l'interesse del pubblico dipendente
"a vedere decisa la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza n. 504 del 1989".
2. - La questione è da dichiararsi irrilevante.
Con la normativa posta dalla legge n. 19 del 1990 il legislatore
ha inteso dare una generale ed uniforme disciplina alla materia della
destituzione del pubblico dipendente e risolvere altresì i problemi
insorti a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988
(preceduta da altre decisioni), che aveva dichiarato l'illegittimità
di numerose norme che comminavano la destituzione di diritto, invece
che l'apertura del procedimento disciplinare, con le possibili,
diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni.
A tal fine, la legge n. 19 provvede con gli articoli 9 e 10. Con
il primo di essi definisce la nuova normativa, in base alla quale il
pubblico dipendente può essere destituito a seguito di condanna
penale soltanto all'esito del procedimento disciplinare, che viene
assoggettato a termini rigorosi (centottanta giorni per il
promovimento del giudizio disciplinare, novanta giorni per la sua
definizione), diretti a limitare nel tempo la situazione di
incertezza che tocca sia la p.a. che il soggetto implicato.
L'art. 10, a sua volta, detta una coerente disciplina
intertemporale, che predispone un'adeguata tutela per il soggetto
già incorso nella destituzione di diritto, prevedendone la
riammissione in servizio, a domanda. Il legislatore si è
preoccupato, contestualmente, di realizzare il pubblico interesse,
inteso a conservare alla p.a. il personale, la cui condotta sia
riconosciuta non incompatibile con le esigenze del servizio. Si
tratta, in sostanza, di un complesso normativo, diretto ad attuare un
assetto definitivo di situazioni, già definite con l'inflizione di
un provvedimento destitutivo, contrastato dalle ricordate pronunce di
incostituzionalità e dalla nuova legge, attraverso misure sorrette
da una più equa considerazione delle ragioni del pubblico dipendente
destituito e di quelle della p.a., vo'lte a condizionare il recupero
dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative, da definire
con particolare rapidità.
Da tale normativa si desume innanzitutto che con la presentazione,
da parte del pubblico dipendente destituito, della domanda di
riammissione in servizio (art. 10, comma 2), cessa la sanzione
inflitta e sorge la potestà della p.a. di promuovere un nuovo
procedimento disciplinare entro i rapidi termini innanzi indicati.
La nuova disciplina sostituisce integralmente quelle precedenti,
le quali erano sorrette dalla ratio dell'automatismo destitutivo,
abrogato espressamente dalla legge n. 19 e integralmente sostituito
dal nuovo sistema.
Si regola così in modo organico, generale ed uniforme la delicata
materia della destituzione ex lege con riguardo ad ogni categoria di
pubblici dipendenti.
3. - Sulla scorta della nuova normativa, posta dalla legge n. 19,
appare opportuno fissare il quadro delle posizioni dei dipendenti
destituiti.
Per le posizioni, già definite con il provvedimento destitutivo,
l'amministrazione provvede all'apertura di un nuovo procedimento
disciplinare, sul presupposto della estinzione della sanzione a
seguito della presentazione della domanda di riammissione in
servizio.
Il nuovo procedimento rientra nel dominio della legge n. 19,
vigente fin dal momento della sua instaurazione. Tale legge, per
effetto dell'espressa abrogazione, dalla sua entrata in vigore, di
"ogni contraria disposizione di legge" (art. 9, primo comma, l. cit.)
è la sola competente a regolare la materia oggetto del rinnovato
giudizio.
Per le posizioni, rispetto alle quali il procedimento disciplinare
è in corso (ad esse si riferiscono il secondo comma dell'art. 9 e il
terzo comma dell'art. 10 della legge n. 19 quando fanno riferimento
ai procedimenti che debbono essere "proseguiti"), è del pari
applicabile alla legge n. 19, come è espressamente previsto dalle
norme ora dette che stabiliscono - facendo riferimento al nuovo
procedimento - che esso deve essere proseguito e definito nei termini
ristretti e perentori dalle norme stesse sanciti.
Le situazioni in via di svolgimento vanno regolate secondo un
disegno unitario e uniforme per tutte le categorie degli interessati,
per pervenire a soluzioni eque e rapide, cessata ogni
diversificazione di trattamento sostanziale e formale, consentita,
invece, dalle precedenti normative.
Per le posizioni, infine, caratterizzate dall'inflizione della
destituzione, contro la quale sia stata esperita impugnativa (e il
relativo giudizio sia ancora pendente: situazione, questa, che
caratterizza la fattispecie), è del pari applicabile la nuova legge,
che - come si è posto in luce - è espressione di una rilevante
esigenza di pubblico interesse alla concreta e rapida definizione
delle situazioni pendenti e, come tale, regola la materia prevalendo
su ogni altra precedente, fissando limiti e termini specifici al
giudizio.
Si realizza così un sistema normativo, sostanziale e
procedimentale, che ha come momento iniziale la cessazione dell'atto
destitutivo e come momento finale la rideterminazione dello status
del dipendente, a seguito della rinnovata valutazione della sua
condotta. La nuova disciplina agevola il dipendente, facendo cessare
la destituzione, e lo recupera all'amministrazione tutte le volte che
il procedimento disciplinare lo consente. Si realizza, così, un
trattamento unitario di tutte le pregresse posizioni di destituzione,
con l'impossibilità di perseguire soluzioni differenziate dal
modello descritto. Si impedisce inoltre la prosecuzione
dell'impugnativa in corso con le (eventuali) pronuncie di
annullamento. Anche le posizioni ad esse relative vengono assorbite
nel disegno unificatore, ispirato al perseguimento delle già dette
esigenze pubbliche e si consente al dipendente, già destituito e
riammesso ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, legge n. 19,
di essere "reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e
l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio" (art. 10
cit., quarto comma).
Il contenuto e gli effetti della normativa posta dalla nuova legge
costituiscono l'elemento fondamentale del giudizio di rilevanza della
questione di costituzionalità proposta alla Corte. Il giudice a quo
si è limitato a considerare l'interesse del dipendente ad ottenere i
benefici della eventuale pronuncia di annullamento. Vale in segno
contrario, oltre a quanto si è già osservato, il richiamo
all'insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato, (cfr. sent.
20 luglio 1990, n. 344) che "secondo una giurisprudenza consolidata,
la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va
valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui
potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione
alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si
contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che
sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare
su quello dal quale proviene la questione".
Non appare, quindi, pertinente l'argomentazione del giudice a quo
circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
dell'abrogato art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre
1981, n. 737.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
(Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte