Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 del

codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 29

gennaio 1992 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale

a carico di Macciardi Leonardo, iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Genova ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella

parte in cui non includono

anche le notificazioni destinate ad un'autorità giudiziaria tra le

attività che le persone detenute o internate hanno facoltà di

compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da

un ufficiale di polizia giudiziaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata l'identica questione (v. ordinanze n. 59 e n. 276 del 1992)

sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto

dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la

richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a

norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve

ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la

semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da

questi ricevuto sia stato 'indirizzato' al pubblico ministero, quale

autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le

modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271";

e che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione

argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati, la

questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte