Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni

recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino

della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con

ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dalla Commissione tributaria

provinciale di Bologna, iscritta al n. 243 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 -

1ª serie speciale - dell'anno 2001;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 2000, pervenuta

a questa Corte il 14 marzo 2001, la Commissione tributaria

provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24,

primo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate

dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della

disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1

della legge 28 settembre 1998, n. 337), "nella parte in cui non

prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di

consegna del ruolo all'intendenza di finanza";

che il remittente premette che è impugnata una cartella di

pagamento relativa ad imposte non versate calcolate in sede di

liquidazione della dichiarazione IRPEF relativa ai redditi dell'anno

1992, cartella di cui il contribuente eccepiva la tardiva

notificazione, invocando il disposto dell'art. 17 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche di cui

all'art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), ai cui sensi le imposte

liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,

comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non

versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati

all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di

cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(nel testo a sua volta anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del

d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), vale a dire entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione;

che, secondo il giudice a quo il termine in questione deve

correttamente riferirsi non già alla notifica della cartella, ma

alla data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza per il

visto di esecutorietà;

che peraltro, sempre ad avviso del remittente, sarebbe di

dubbia costituzionalità l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel

testo anteriore alla modifica recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 46

del 1999), il quale, nello stabilire le indicazioni che dovevano

essere contenute nella cartella notificata al contribuente, non

contemplava anche la data di consegna del ruolo all'intendenza di

finanza;

che tale norma contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 97,

primo comma, della Costituzione, sotto un duplice profilo: sia

perché, omettendo di prescrivere l'indicazione in questione,

renderebbe "oltremodo remota" la possibilità di un controllo ex post

sull'osservanza del termine per la consegna dei ruoli, allenterebbe

"sensibilmente" la "cogenza del vincolo" imposto dal termine

medesimo, favorirebbe l'instaurarsi di prassi contrarie al precetto

di una sollecita e proficua realizzazione della pretesa tributaria, e

pregiudicherebbe così l'interesse pubblico al conseguimento delle

entrate, con violazione del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa; sia perché la "preclusione di ogni controllo

cartolare sulla tempestività della pretesa tributaria" amplierebbe

indebitamente la discrezionalità dell'amministrazione, e

agevolerebbe l'evasione dalla regola, con violazione del principio di

imparzialità della pubblica amministrazione;

che, in secondo luogo, la mancata indicazione lamentata

contrasterebbe altresì con l'art. 24, primo comma, della

Costituzione, poiché ne risulterebbe l'impossibilità per il

contribuente di far valere in giudizio il vizio connesso ad una

iscrizione a ruolo tardiva, non essendo egli in grado, se non a

prezzo di un ingiusto e irragionevole "onere di cognizione", di poter

conoscere se la pretesa tributaria sia stata o meno esercitata

tempestivamente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, il quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità della

questione sotto un duplice profilo: perché il remittente non avrebbe

motivato la rilevanza della questione sollevata con riguardo ad una

norma abrogata in data anteriore alla notifica della cartella

impugnata; e perché l'art. 25 denunciato non stabilirebbe

tassativamente ed in modo esaustivo gli elementi che debbono essere

indicati nella cartella di pagamento, onde l'asserita essenzialità

dell'indicazione della data di consegna dei ruoli potrebbe, in

ipotesi, tradursi nella illegittimità del decreto ministeriale che

ha stabilito il modello di cartella, e non nella illegittimità

costituzionale della norma legislativa;

che, in subordine, il Presidente del Consiglio sostiene

l'infondatezza della questione, osservando che l'ora abrogato art. 13

del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedeva, proprio al fine del rispetto

del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, formalità

di consegna dei ruoli (redazione di processo verbale e affissione

dello stesso in locali aperti al pubblico) idonee a farne risultare

la data e a renderla pubblica: onde, da un lato, non avrebbe

fondamento l'affermazione secondo cui la possibilità di controllo

del rispetto del termine sarebbe remota, e, d'altro lato, non

potrebbe dirsi pregiudicato il diritto del contribuente di agire in

giudizio, poiché egli avrebbe la possibilità di conoscere la data

di consegna dei ruoli, potrebbe accedere al verbale di consegna anche

prima di ricorrere in giudizio, e potrebbe sollecitare i poteri

istruttori del giudice tributario.

Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate

dall'Avvocatura dello Stato non meritano accoglimento: infatti, da

una parte, il remittente motivatamente ritiene la applicabilità alla

specie della norma denunciata, poi abrogata dall'art. 10 del d.lgs.

n. 46 del 1999, il cui art. 36, comma 2-bis introdotto dall'art. 2

del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 326, stabilisce che fino al 30

settembre 1999 i ruoli potevano essere formati e resi esecutivi

secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999; dall'altro lato,

la lamentata illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del

d.P.R. n. 602 del 1973 attiene all'omessa inclusione della data di

consegna dei ruoli tra le indicazioni necessarie contenute nella

cartella, onde il vizio denunciato non può che riferirsi alla norma

legislativa che tali indicazioni determina;

che la questione è peraltro manifestamente infondata sotto

tutti i profili;

che, infatti, non è posta in discussione l'adeguatezza del

termine di decadenza stabilito dall'art. 17, primo comma - operante

in quanto non è invece apposto a pena di decadenza il più breve

termine per la liquidazione delle imposte dovute in base alla

dichiarazione, stabilito dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

(cfr. art. 1 della legge n. 449 del 1997, e su di esso la sentenza

n. 229 del 1999 -, ai fini di consentire una adeguata difesa del

contribuente e di impedire che sia reso possibile troppo a lungo o a

tempo indeterminato l'esercizio della pretesa tributaria (i cui

presupposti, peraltro, risultano in questi casi dalla stessa

dichiarazione del contribuente, e non sono oggetto di attività di

accertamento dell'ufficio): ma è solo contestata l'omessa

indicazione, nella cartella notificata, della data di consegna dei

ruoli, da cui deriverebbe una eccessiva difficoltà per il

contribuente di accertare l'eventuale violazione del termine

stabilito a pena di decadenza;

che, sotto questo profilo, deve osservarsi che la data di

consegna dei ruoli, regolata peraltro, secondo la disciplina vigente

all'epoca, anche attraverso precise scansioni temporali (art. 13,

primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore al

d.lgs. n. 46 del 1999), era pienamente conoscibile da parte del

contribuente, già prima dell'instaurazione del giudizio, sia

attraverso la affissione del processo verbale di consegna prevista

dal secondo comma del detto art. 13, sia attraverso l'esercizio del

diritto di accesso, spettante al contribuente, ai documenti che lo

riguardano, e ciò senza che tale conoscenza implicasse oneri

eccessivi a carico del contribuente: a parte la possibilità, dopo

l'instaurazione del giudizio, di attivare i poteri istruttori del

giudice tributario;

che il controllo sull'osservanza del termine era dunque

pienamente possibile, onde non si verificava né la indebita

compressione del diritto del contribuente di agire in giudizio, né

la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità

dell'amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata, per

effetto del generale principio di legalità dell'azione

amministrativa, all'osservanza delle regole, delle procedure e dei

termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti

di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei

termini medesimi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate

dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della

disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1

della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento

agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte