Sentenza n. 416/1988
Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
19 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 25 settembre
successivo ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 1981, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
del Tesoro in data 27 luglio 1981, recante: "Norme direttive in
materia statutaria concernente i banchi meridionali".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avv. Francesco D'Onofrio per la Regione Sicilia e
l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1981, la Regione siciliana
proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
riferimento a decreto del Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981) con
cui erano state emanate direttive in tema di riforma degli statuti
dei banchi meridionali.
Assumeva la regione ricorrente che tali direttive, adottate in base
alla previsione della legge 10 febbraio 1981, n. 23 (art. 2, secondo
comma), risultavano in violazione delle competenze regionali e
particolarmente di quella concernente la necessaria intesa nella fase
di approvazione delle modifiche dello Statuto del Banco di Sicilia,
prevista dall'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, recante
"Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e
risparmio" e, prima ancora, dei princìpi di cui agli artt. 5, 116
della Costituzione e 17, 43 dello Statuto speciale.
La violazione deriverebbe non solo dall'avere il decreto
ministeriale impugnato emesso la direttiva senza acquisire
previamente l'intesa con il Presidente della Regione, ma,
principalmente, dall'avere, il decreto stesso, sia pure in modo
implicito, escluso l'intesa del Presidente della Regione nella fase
successiva della approvazione delle modifiche introdotte, come si
desumerebbe dalla circostanza che viene sollecitata (art. 6) una
nuova procedura di nomina del Direttore del Banco di Sicilia, la
quale, a differenza da quanto previsto nel vigente statuto (art. 31),
non contempla l'intesa del Presidente della regione. Tutto ciò
comporterebbe una modifica delle norme di attuazione dello Statuto
speciale di autonomia della regione siciliana (art. 4 d.P.R. n. 1133
del 1952), senza l'osservanza delle garanzie previste dallo Statuto
medesimo (art. 43).
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso
l'Avvocatura dello Stato contestando l'ammissibilità del ricorso e
chiedendone, comunque, il rigetto. Il procedimento seguito e le
competenze esercitate nell'adozione della direttiva contestata
troverebbero la loro fonte in quanto prevede l'art. 2, comma secondo,
della legge 10 febbraio 1981, n. 23; non essendo stata impugnata
tempestivamente questa norma risulterebbero tardive le censure al
decreto adottato in osservanza della medesima e per vizi che ad essa
si dovrebbero ricondurre. La competenza della Regione siciliana
all'intesa nella approvazione dello Statuto delle banche e degli
istituti di credito di diritto pubblico avente la loro sede
principale in Sicilia, secondo l'art. 4 del d.P.R. 1133/1952 di
attuazione dello Statuto speciale, non comporterebbe, d'altra parte,
ancora una competenza ad addivenire all'intesa nella fase precedente
dell'emanazione della direttiva volta a sollecitare l'elaborazione
delle modifiche e neppure comporterebbe una competenza all'intesa per
la nomina del Direttore generale che è prevista dallo Statuto
vigente (art. 31) ma potrebbe non essere prevista da successive
modifiche; e la competenza a partecipare nella forma dell'intesa alla
approvazione delle modifiche stesse, unica garantita dalle norme
attuative dello Statuto speciale, non risulterebbe lesa dal decreto
impugnato, sebbene alcune delle modifiche suggerite (e quella in
particolare che attiene al procedimento di nomina del Direttore
generale) non siano favorevoli alla Regione siciliana. Il medesimo
decreto impugnato ribadirebbe, anzi, le competenze regionali,
prevedendo che le modifiche delle norme statutarie dei banchi
meridionali avvenga secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti. Considerato in diritto
1. - L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello
Stato deve essere disattesa. Il ricorso della Regione siciliana -
contro il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, con il
quale sono dettate direttive in tema di riforma degli Statuti dei
banchi meridionali - conclude, invero, nel senso di rivendicare la
competenza all'intesa nella fase dell'approvazione delle modifiche
dello Statuto del Banco di Sicilia, successiva all'emanazione delle
direttive; e questa competenza non risulterebbe lesa, in ipotesi,
dalla legge che prevede la direttiva del Ministro del Tesoro, ma,
eventualmente, dal contenuto che questa direttiva è venuta ad
assumere.
2. - Le direttive adottate dal Ministro del Tesoro in data 27
luglio 1981 non escludono, peraltro, un'intesa con il Presidente
della Regione siciliana nella fase dell'approvazione delle modifiche
apportate allo Statuto del Banco di Sicilia; anzi implicitamente la
postula là dove, in via preliminare, dispone che gli istituti di
credito contemplati (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di
Sardegna) "dovranno provvedere a modificare la propria normativa
statutaria secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti".
Neppure può ipotizzarsi un'esclusione della intesa con il
Presidente della Regione siciliana nella fase di approvazione, in
riguardo del contenuto sfavorevole per la Regione siciliana di alcune
modifiche sollecitate e di quella in particolare che concerne la
designazione e la nomina del Direttore generale (art. 6 della
direttiva impugnata); ciò perché anche questa modifica potrà
essere approvata solo previa intesa con il Presidente della Regione
siciliana e con tutte quelle eventuali ulteriori precisazioni, a
garanzia della Regione siciliana, che potranno rivelarsi utili o
necessarie.
3. - Dovendo la direttiva interpretarsi nei sensi suindicati, essa
può essere tenuta ferma, precisandosi che resta salva la competenza
del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di
approvazione delle modifiche statutarie del Banco di Sicilia,
competenza riconosciuta alla Regione siciliana dallo Statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione. Il ricorso, proposto per il suo
preteso contenuto lesivo di questa competenza, deve pertanto esser
rigettato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato di adottare direttive, con il
decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, per la modifica dello
Statuto del Banco di Sicilia, salva restando la competenza del
Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di
approvazione delle modifiche stesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte