Sentenza n. 416/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/11/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 710Codice di procedura civile
- art. 711legge 331/1988
citata
- art. 710legge 331/1988
- art. 1legge 331/1988
- art. 27legge 87/1953
- art. 710legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 710 del
codice di procedura civile, anche nel testo novellato dalla legge 29
luglio 1988, n. 331, richiamato dall'articolo 711, ultimo comma,
dello stesso codice promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991
dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente
tra Rubin Marck Stephen e Ferrari Tiziana iscritta al n. 205 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di
Modena, che, adito ai sensi degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ.
(con citazione notificata il 25 maggio 1987), aveva pronunciato in
ordine alla revisione delle condizioni della separazione
(consensuale) tra i coniugi Mark Stephen Rubin e Ferrari Tiziana, la
Corte d'appello di Bologna - procedendo al preliminare esame
dell'eccezione di nullità della sentenza sotto il profilo che,
riguardando la controversia (anche) l'affidamento ed il mantenimento
del figlio minore, alla stessa avrebbe dovuto necessariamente
partecipare il pubblico ministero che invece non era stato posto in
condizione di intervenire essendo mancata la trasmissione degli atti
al suo ufficio - ha sollevato (con ordinanza del 23 dicembre 1991)
questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 710 cod. proc. civ. (anche
nel testo novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331), richiamato
dall'art. 711, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei
procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli
minori di coniugi separati.
La Corte rimettente - rilevato che, secondo l'orientamento della
Corte di cassazione, l'intervento del pubblico ministero nei giudizi
di modificazione delle condizioni della separazione personale dei
coniugi non è obbligatorio anche se la controversia abbia ad oggetto
l'affidamento di minori attesa la tassatività dell'elencazione
contenuta nell'art. 70 cod. proc. civ. - osserva che viceversa
l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nei
procedimenti di revisione dei provvedimenti sull'affidamento dei
minori in caso di divorzio risulta prevista dall'art. 13 della legge
6 marzo 1987 n. 74, che ha così sostituito l'art. 9 della legge 1°
dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1°
agosto 1978 n. 436. Tale modifica - entrata in vigore il 12 marzo
1987 e pertanto prima dell'inizio del giudizio de quo - evidenzia il
ruolo attivo a garanzia degli interessi dei minori svolto dal
pubblico ministero nelle cause in cui è previsto il suo intervento
obbligatorio. Quindi - secondo la Corte rimettente - risulta illogico
ed irrazionale (ex art. 3 della Costituzione) che la presenza del
pubblico ministero non sia invece necessaria nei procedimenti di
modificazione delle disposizioni concernenti i minori in caso di
separazione personale dei coniugi, quando spesso la conflittualità
in relazione ai figli è maggiore.
Tale disparità di trattamento nella tutela dei minori risulta
ancor più marcata - ritiene la Corte rimettente - se si tiene conto
che il legislatore, negli ultimi interventi (v. art. 23 legge n. 74
del 1987 e legge n. 331 del 1988), ha mostrato una decisa propensione
a parificare la disciplina processuale dei procedimenti in materia di
separazione e di divorzio.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile
(per il carattere manipolativo della pronuncia additiva invocata
dalla Corte rimettente) od infondata. Osserva in particolare
l'Avvocatura che l'intervento del Pubblico Ministero non costituisce
un'inderogabile esigenza la cui mancata soddisfazione risulti lesiva
di alcun canone costituzionale. D'altra parte la struttura del
procedimento è rimessa alle opzioni di merito del legislatore, che
nella fattispecie non sono censurabili per irragionevolezza in
considerazione dell'ampiezza dei mezzi istruttori di cui può
disporre il giudice adito ex art. 710 cod. proc. civ. (anche) al fine
di individuare la soluzione di maggior tutela per i minori. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 710 cod. proc. civ. (anche nel testo
novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331), in quanto richiamato
dall'art. 711, ultimo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non
prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei
procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli
minori in caso di separazione personale tra coniugi per sospetta
violazione del principio di ragionevolezza e di disparità di
trattamento (art. 3 della Costituzione), essendo invece tale
intervento prescritto nei procedimenti di modificazione dei
provvedimenti riguardanti i figli minori in caso di divorzio.
2. - Va premesso che l'art. 710 cod. proc. civ., nel testo
originario, prevedeva al primo comma la possibilità per le parti di
chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella
sentenza di separazione.
Tale disposizione è stata riformulata dall'art. 1 della legge 29
luglio 1988 n. 331 che ha introdotto il procedimento in camera di
consiglio in luogo del giudizio ordinario.
Né nel testo originario, né in quello novellato è prescritto
l'intervento del pubblico ministero; e in mancanza di tale testuale
indicazione la giurisprudenza conforme della Corte di cassazione -
che sul punto costituisce diritto vivente - ha ritenuto che per
l'adozione dei provvedimenti modificativi suddetti, ancorché
riguardanti la prole, non sia necessario l'intervento del pubblico
ministero.
Questo principio è condiviso anche dal giudice rimettente e
quindi costituisce la premessa interpretativa dell'esame della
censura di costituzionalità.
3. - Diversa disposizione processuale vige invece per la modifica
dei provvedimenti riguardanti la prole nel caso di divorzio.
Infatti l'art. 9 legge 1° dicembre 1970 n. 898 - nel prevedere la
possibilità di revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli per giustificati motivi sopravvenuti alla
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio - prescrive, oltre al procedimento in camera di
consiglio, che debba essere sentito il pubblico ministero;
prescrizione, questa, eliminata dalla successiva novella del 1978
(art. 2 legge 1° agosto 1978 n. 436) ma poi, in parte, ripristinata
dalla riforma del 1987 (art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74). Tale norma
infatti, nel confermare il rito camerale, ha specificamente
prescritto la partecipazione del pubblico ministero per i
provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i
figli, sicché risultano in tal modo valorizzate le speciali esigenze
di tutela della prole.
4. - Questa separatezza di discipline (rispettivamente del
procedimento di modificazione delle condizioni di separazione e di
quello di revisione delle condizioni di divorzio) trova un
significativo arresto nell'art. 23 che estende ai (nuovi) giudizi di
separazione personale dei coniugi le prescrizioni (di natura
processuale) del (solo) art. 4 legge n. 898 del 1970 (come modificato
dall'art. 8 legge n. 74 del 1987).
Un'ulteriore assimilazione di disciplina si ha con la successiva
cit. legge n. 331 del 1988 che ha introdotto il rito camerale anche
per il procedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
Dagli atti parlamentari emerge chiaramente l'intento del legislatore
di "parificare, nel nuovo spirito della riforma del diritto di
famiglia, le norme procedurali di modifica sia delle condizioni della
separazione che di quelle del divorzio" (Relazione al disegno di
legge n. 378, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 agosto
1987).
5. - Pur dopo tali innovazioni, è rimasta ancora la disciplina
differenziata dell'intervento del pubblico ministero;
differenziazione questa che però - se pur ascrivibile alla
discrezionalità del legislatore fin quando innestata nel contesto di
due procedimenti (di separazione e di divorzio) ancora sotto vari
aspetti disomogeni - si appalesa invece ingiustificata allorché lo
stesso legislatore, nel por mano nel 1987 alla riforma della
normativa sul divorzio, ha optato per l'assimilazione delle discipline (v. art. 23 cit.). In questo sopravvenuto quadro normativo la
pur ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale non
impedisce di verificare se il permanere di un residuale trattamento
differenziato nell'art. 710 cod. proc. civ. trovi, o meno,
giustificazione. La quale nella specie è carente atteso che, se
l'intervento del pubblico ministero nel caso di modifica dei
provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati
risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi (come
già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 185 del 1986 con
riguardo più in generale ai giudizi per lo scioglimento del
matrimonio e per la separazione fra coniugi), analogo (se non ancor
più pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti
modificativi delle condizioni della separazione riguardanti la prole,
come rende evidente l'art. 155 cod. civ., che nel prevedere
(all'ultimo comma) la facoltà dei coniugi di chiedere in ogni tempo
la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
prescrive in via generale (al primo comma) che i provvedimenti
relativi alla prole siano adottati con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa.
Tale prevalente "esigenza di tutelare l'interesse dei figli" è
già stata da questa Corte (sent. 144 del 1983) posta a fondamento
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 156,
sesto comma, cod. civ. nella parte in cui la garanzia patrimoniale
ivi prevista per l'ipotesi della separazione giudiziale non si
estendeva anche all'ipotesi della separazione consensuale.
6. - Questo processo di graduale assimilazione trova d'altra parte
ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte.
Ed infatti, proprio valutando comparativamente i giudizi di
separazione e quelli di divorzio con riferimento allo specifico tema
della assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei
figli minori, questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989 ha
riscontrato che in entrambe le ipotesi la ratio ispiratrice della
assegnazione stessa è "l'esclusivo riferimento all'interesse morale
e materiale della prole" ed ha ritenuto "del tutto priva di
ragionevole giustificazione", e quindi costituzionalmente
illegittima, la mancata estensione al caso della separazione della
opponibilità ai terzi, prevista invece nel caso di divorzio, la
stessa risolvendosi in una "diversità di trattamento rispetto alla
prole".
Più recentemente la Corte, nella sentenza n. 176 del 1992, con
riguardo al più favorevole trattamento tributario delle ipoteche
iscritte a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge
divorziato, ha sottolineato "il parallelismo, le profonde analogie e
la complementarità funzionale" dei procedimenti di separazione e di
divorzio, pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non
estende il beneficio fiscale suddetto anche alle iscrizioni di
ipoteca in favore del coniuge separato.
7. - Identiche ragioni di parallelismo, di omologia e di
complementarità sussistono ora anche con riguardo ai procedimenti
relativi alla modificazione e revisione delle condizioni di
separazione e di divorzio concernenti l'affidamento della prole.
Una volta prevista la partecipazione del pubblico ministero nei
giudizi di modificazione delle condizioni di divorzio, la mancata
estensione anche ai giudizi di modificazione delle condizioni di
separazione di siffatta prescrizione, volta alla salvaguardia
dell'interesse dei minori, si rivela priva di razionale
giustificazione di fronte alla esigenza di assicurare identità di
tutela ad identici interessi.
Consegue che - con riferimento ai giudizi per la modifica delle
condizioni di separazione instaurati dopo la data di entrata in
vigore della citata legge n. 74 del 1987 - va dichiarata
l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12
marzo 1987), dell'art. 710 cod. proc. civ. (testo originario) nella
parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non
prevede l'intervento del pubblico ministero.
Analogo vizio - ancor più evidente se si considera che l'art. 38
disp. att. cod. civ., nel fissare la demarcazione tra competenza del
tribunale per i minorenni e competenza del tribunale ordinario,
prescrive che il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il
pubblico ministero - presenta la medesima norma nel testo novellato
dall'art. 1 della citata legge n. 331 del 1988, che - modificando il
rito ed introducendo il procedimento in camera di consiglio - si è
limitata a prevedere, anche in riferimento ai provvedimenti
riguardanti la prole che le parti (e quindi soltanto le parti)
debbano essere sentite prima che il Tribunale provveda.
La medesima dichiarazione di incostituzionalità va pertanto
estesa in via conseguenziale (ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87)
all'art. 710 cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge n. 331 del 1988 nella parte in cui non prevede la
partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
provvedimenti riguardanti la prole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12
marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo
precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n.
331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico
ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole;
2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331,
nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico
ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte