Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996

dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Minelli

Gianfranco, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver rilevato che le

Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere il precedente

contrasto sul punto, hanno affermato che la conversione delle pene

pecuniarie per insolvibilità del condannato non può aver luogo in

ipotesi di irreperibilità del medesimo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice di procedura

penale, nella parte in cui, appunto, non consente la conversione

delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilità del

condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in

contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una

disparità di trattamento tra chi non si sottrae alla esecuzione

della pena e chi si è reso irreperibile, generando al tempo stesso

un trattamento deteriore per il condannato irreperibile destinatario

di un ordine di carcerazione, rispetto al condannato a pena

pecuniaria ugualmente irreperibile;

con gli artt. 27 e 112 della Costituzione, giacché produce di

fatto una sospensione sine die della esecuzione della pena, in

ragione di una scelta libera e insindacabile del condannato;

con l'art. 112 della Costituzione, in quanto tanto la richiesta

che il procedimento di conversione finiscono per essere condizionati

da circostanze eteroprocessuali che rendono l'uno e l'altra di fatto

discrezionali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione si dichiarata non fondata;

Considerato che la competenza a provvedere in ordine alla

conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del

condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza,

sicché solo quest'ultimo organo è chiamato a fare applicazione

della norma oggetto di impugnativa;

che, d'altra parte, come emerge dalla stessa ordinanza di

rimessione, gli atti sono stati nella specie trasmessi alla

cancelleria del giudice dell'esecuzione al limitato "fine di

reiterare le ricerche per il rintraccio del condannato", con l'ovvia

conseguenza che il giudice a quo non risulta investito di alcun

giudizio né è tenuto ad adottare alcuna decisione rispetto alla

quale sola potrebbe profilarsi il pur dedotto nesso di

pregiudizialità costituzionale;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 della

Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte