Sentenza n. 417/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 485/1985
- art. 4legge 485/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 dicembre 1991
dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - sui ricorsi
proposti dall'Inadel contro Raffaella Panareo ed Evelina Maccarini,
iscritte ai nn. 266 e 267 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Evelina Maccarini;
Udito nell'udienza publica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Franco Agostini per Evelina Maccarini;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, a sezioni riunite - nel corso di due
giudizi aventi ad oggetto la misura della trattenuta Irpef effettuata
su indennità premio di fine servizio erogate dall'Inadel - con due
ordinanze in data 13 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge
26 settembre 1985, n. 485, nella parte in cui non prevedono, per tale
indennità, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada
detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa
corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota
complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato
all'Inadel.
Nelle ordinanze di rimessione si osserva quanto segue.
A seguito della riforma tributaria, la tassazione delle indennità
di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976)
dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, poi sostituito
dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482.
L'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come
modificato dall'art. 4, comma terzo ter del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio
1988, n. 154), innovando rispetto a tale disciplina, ha poi stabilito
che, ai fini dell'assoggettamento all'Irpef, l'ammontare netto delle
indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data
del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto
alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
Con l'art. 6, comma primo bis del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n.
291, è stata, infine, disposta la decorrenza di detta nuova
disciplina con effetto dal 17 luglio 1986.
La Corte di cassazione deduce che l'indennità premio di servizio
erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti
dagli eventi diritto e, pertanto, a tale indennità, ai fini della
tassazione Irpef, è da applicare il principio, più volte enunciato
dalla Corte costituzionale, secondo il quale il legislatore, nel
disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto,
deve provvedere, per quelle indennità che siano costituite anche dai
contributi degli aventi diritto, a disporre una detrazione che tenga
adeguato conto di ciò.
Quanto alla rilevanza della questione sollevata, nell'ordinanza si
osserva che, mentre il suddetto principio trova applicazione, per le
indennità erogate dall'Inadel a decorrere dal 17 luglio 1986 - in
base agli artt. 6, comma 1 bis del decreto-legge n. 173 del 1988 e 2
bis del decreto-legge n. 69 del 1989 - esso non si applica ai casi in
esame, poiché il rapporto d'impiego era cessato prima di tale data.
In uno dei due giudizi così proposti, si è costituita la parte
privata, chiedendo anch'essa la declaratoria d'illegittimità delle
norme impugnate, per le stesse ragioni e negli stessi sensi indicati
dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre
1985, n. 485, sotto il profilo della mancata previsione, da parte
della normativa ivi dettata, che per l'indennità premio di fine
servizio erogata dall'Inadel, dall'imponibile da assoggettare ad
imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità
stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del
collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto
e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio
versato all'Inadel.
Secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione deriverebbe
dall'essere le norme impugnate applicabili alle fattispecie in esame,
anche se successivamente l'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 - nel testo di cui al comma terzo ter dell'art.
4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, così come modificato dalla
legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 - ha statuito che
l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di
fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,
è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
Tale disposizione, infatti, è stata resa retroattiva alla data
del 17 luglio 1986 dall'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, così come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1988,
n. 291, ma non sarebbe applicabile nei giudizi a quibus, i quali -
secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione - riguardano
indennità maturatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del
1985, ma prima del 17 luglio 1986.
In proposito, peraltro, va considerato che, già prima delle
ordinanze di rimessione, l'art. 2 bis del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ha statuito che
"le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi
indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità
per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e
5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata
presentata l'istanza ivi prevista".
Come le stesse sezioni unite della Corte di cassazione hanno
affermato (in una decisione posteriore all'ordinanza di rimessione),
tale disciplina ha esteso retroattivamente a tutte le indennità
corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 (e
quindi a far tempo dall'1 ottobre 1985 e non più dal 17 luglio 1986)
il sistema di liquidazione che il legislatore ordinario aveva già
stabilito con il richiamato comma terzo- ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988. Ne deriva l'inammissibilità della questione
proposta, essendo irrilevante in relazione ai giudizi a quibus, ai
quali è applicabile la disciplina dettata dal comma ter dell'art. 4
del decreto-legge n. 70 del 1988 nel testo di cui alla legge di
conversione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4, commi prino e quarto, della legge
26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario
delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in
dipendente di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte