Sentenza n. 417/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 27 ottobre 1998,
contenente "Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale
toscano all'introduzione dell'Euro", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 novembre
1998, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 43
del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso
notificato il 17 novembre 1998 e depositato il 24 novembre
successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della delibera legislativa della Regione Toscana recante "Norme per
l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione
dell'Euro", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15
settembre 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di
rinvio governativo, il 27 ottobre 1998, in riferimento all'art. 117
della Costituzione.
1.1. - Premette il ricorrente che l'introduzione della moneta
unica europea impone agli Stati interessati l'attuazione delle
disposizioni comunitarie volte a risolvere i problemi che tale
processo è destinato a far sorgere fin dal 1° gennaio 1999, data
d'inizio della fase transitoria, in cui è prevista la coesistenza
tra la moneta scritturale "Euro" e quella fisica "Lira", e che le
pubbliche amministrazioni devono assumere, in base alle scelte fatte
a livello nazionale e tradottesi nella direttiva 3 giugno 1997 del
Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997), nella legge 17 dicembre 1997,
n. 433 e nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, un ruolo
propulsivo e di guida.
In tale contesto, la delibera impugnata prescrive la doppia
indicazione degli importi monetari in lire ed euro negli atti
regionali, a partire dal 1° gennaio 1999, e da una data successiva,
da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli enti e delle
aziende dipendenti dalla regione, disponendo inoltre che nello stesso
periodo sia assicurato il conteggio in euro di ogni pagamento o
versamento che non sia in contanti, ed istituendo un comitato
regionale per l'Euro, incaricato di sovrintendere alla risoluzione
delle problematiche in materia.
Secondo il ricorrente, tali disposizioni interferirebbero nella
materia della politica monetaria, che è riservata alla competenza
dello Stato, e che non è circoscritta alla fissazione dei cambi,
all'integrazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione dei
movimenti di capitale ed alla creazione di istituti monetari, ma si
estende anche alla disciplina del nuovo sistema monetario, ivi
compresa la fase transitoria. L'adeguamento delle realtà regionali e
locali deve infatti aver luogo, secondo la citata direttiva del
Presidente del Consiglio, in base ai criteri indicati nel quadro di
riferimento nazionale e mediante programmi operativi approvati dalle
regioni e trasmessi al comitato Euro, istituito a livello nazionale,
il quale deve verificarne la coerenza e l'attuazione: proprio in
applicazione di tali disposizioni, il ricorrente osserva che la
Regione Toscana ha provveduto alla redazione di un piano approvato
dalla giunta regionale con deliberazione del 27 luglio 1998, n. 840,
e trasmesso al predetto comitato con nota del 26 ottobre 1998.
2. - Si è costituita la Regione Toscana, con memoria depositata
il 23 dicembre 1998, chiedendo il rigetto del ricorso.
In una successiva memoria depositata il 1° aprile 1999, la
Regione Toscana ha insistito nelle proprie conclusioni, sostenendo
che la delibera impugnata non riguarda il settore della politica
monetaria, ma singole materie, riconducibili all'ordinamento degli
uffici e degli enti dipendenti dalla regione, e mira a favorire, nel
rispetto delle norme comunitarie e statali, la massima tempestività
ed il minore impatto negativo sui cittadini nella transizione alla
moneta unica europea. Considerato in diritto
1. - Il giudizio in via principale promosso, con il ricorso in
epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti
della Regione Toscana ha ad oggetto la delibera legislativa recante
"Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano
all'introduzione dell'Euro", approvata dal consiglio regionale il 15
settembre 1998 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 27
ottobre 1998. Ad avviso del ricorrente la delibera legislativa
impugnata, che impone alla regione ed agli enti ed alle aziende da
essa dipendenti determinati comportamenti per favorire il passaggio
alla moneta unica europea, contrasterebbe con l'art. 117 della
Costituzione, in quanto le singole disposizioni in essa contenute
interferirebbero nella materia della politica monetaria, che è di
competenza dello Stato e nella delibera medesima, pertanto, non
sarebbe consentito alle regioni neppure di introdurre disposizioni
integrative o riproduttive della normativa statale.
2. - In via preliminare, va rilevato che la Regione Toscana si è
costituita in giudizio tardivamente, cioè dopo la scadenza del
termine di venti giorni previsto al riguardo dall'art. 23, ultimo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Il carattere perentorio dei termini relativi alla
costituzione in giudizio comporta pertanto, alla stregua della
giurisprudenza della Corte (sentenze n. 155 del 1985, n. 71 del
1982), la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in
giudizio della Regione Toscana.
3. - Nel merito la questione è infondata.
La delibera legislativa impugnata stabilisce per la regione e gli
enti ed aziende da essa dipendenti particolari comportamenti
finalizzati a favorire la massima tempestività ed il minore impatto
possibili sui cittadini nel passaggio alla moneta unica europea. A
tal fine la delibera in oggetto prevede la doppia indicazione degli
importi - in lire ed in euro - in tutti gli strumenti giuridici e
documenti posti in essere dalla regione e dagli altri soggetti
indicati, nonché il relativo adeguamento della modulistica (art. 2),
attribuendo ai creditori ed ai debitori dei soggetti predetti la
facoltà di ottenere il pagamento in euro (art. 3) ed infine
istituisce un comitato regionale per l'Euro, allo scopo di
sovrintendere alla risoluzione delle problematiche ed
all'impostazione delle azioni correlate alla introduzione della
moneta unica (art. 4).
Tali disposizioni regionali si inseriscono nell'ampio processo di
transizione dalla moneta nazionale alla moneta unica europea,
previsto dagli articoli da 105 a 124 (già art. 109M) del trattato CE
e disciplinato, per quanto attiene alla delineazione del quadro
normativo europeo relativo appunto alla fase di introduzione della
moneta unica, in particolare dai regolamenti del consiglio
n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998. Da
questi ultimi si ricavano, ai fini dell'eventuale incidenza della
normativa comunitaria sulla fattispecie in esame, due principi
applicabili nel periodo transitorio: innanzi tutto, il principio di
continuità degli "strumenti giuridici" - intesi, secondo gli stessi
regolamenti, in senso onnicomprensivo come "disposizioni normative,
atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici
unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle
monete metalliche ed ogni altro atto avente effetti giuridici" - in
base al quale il processo di introduzione dell'euro deve essere
considerato "neutrale" rispetto agli strumenti giuridici in essere.
In secondo luogo, il principio del "nessun obbligo, nessuna
proibizione", secondo cui al settore pubblico è lasciata la scelta
circa l'opportunità di adottare o meno l'euro nell'ambito dei propri
rapporti, senza che ne derivino particolari conseguenze sull'assetto
dei rapporti stessi.
La sostanziale "neutralità", desumibile dalla indicata normativa
comunitaria, dei criteri di introduzione dell'euro rispetto alla
situazione giuridica in atto ha dunque lasciato spazio alla
legislazione italiana per "favorire un ordinato e trasparente
passaggio dalla lira all'euro" (art. 1 legge 17 dicembre 1997,
n. 433), mediante le disposizioni di una serie di atti normativi,
che, per il periodo transitorio 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001,
impongono, tra l'altro, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici
una serie di adempimenti, sul piano dell'organizzazione e
dell'attività, adeguati all'esigenza di uniformità di atti e di
comportamenti in relazione all'adozione della moneta unica. In questo
senso va ricordato che il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
ha stabilito, oltre ad una serie di regole che incidono su specifici
profili di politica monetaria, che nel periodo transitorio le
amministrazioni pubbliche, anche non statali, individuino,
"nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti", gli atti che possono essere prodotti con gli
importi indicati in euro (art. 47), nonché individuino i documenti
contabili, i cui importi riassuntivi abbiano l'indicazione in euro
(art. 50) ed infine consentano che i creditori ed i debitori nei loro
rapporti con le amministrazioni stesse possano, a richiesta, ottenere
che i pagamenti abbiano luogo in euro, quando le relative operazioni
non avvengono in contanti (art. 48).
4. - In questo quadro normativo, la delibera legislativa
regionale impugnata non può essere configurata, secondo la
prospettazione del ricorrente, come atto invasivo della materia
"politica monetaria", o comunque riproduttivo di disposizioni
legislative statali su materia non di competenza regionale. In
effetti, la delibera legislativa in questione non interviene su
quegli oggetti disciplinati dal citato decreto legislativo n. 213 del
1998, i quali riguardano specificamente particolari profili della
politica monetaria, come, ad esempio, la fissazione dei cambi,
l'integrazione dei mercati finanziari, la liberalizzazione dei
movimenti di capitale e così via, ma regola invece aspetti diversi,
quali, in sostanza, l'indicazione degli importi monetari nella moneta
nazionale o nella moneta unica europea, che, pur rientrando
nell'ambito disciplinare dello stesso decreto n. 213, non appaiono
oggettivamente pertinenti alla politica monetaria, ma sono piuttosto
interpretabili, anche alla stregua del citato principio comunitario
"nessun obbligo, nessuna proibizione", come canone di buon andamento
dell'amministrazione regionale, in quanto finalizzati a predisporre
un più ordinato e trasparente passaggio alla moneta unica.
Analogamente la previsione che crediti e debiti con l'amministrazione
regionale possano essere estinti, a richiesta, mediante versamenti in
euro non determina, trattandosi di operazioni non in contanti,
effetti diretti sulla massa monetaria circolante, ma è inquadrabile
nella stessa ottica di buon andamento, poiché fa riferimento a un
valore monetario figurativo, costituendo in sostanza una forma di
indicazione dell'importo del pagamento nella moneta unica europea,
anziché in quella nazionale.
Si può così dire che i contenuti della delibera impugnata,
lungi dall'incidere sulla manovra inerente alla massa monetaria
nazionale, attengono invece alla competenza regionale in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti ed aziende dipendenti, nonché
in materia di contabilità. Si tratta invero di una manifestazione
del potere di autoorganizzazione della regione nei rapporti con i
cittadini, che si esprime anche attraverso la regolazione dei
connessi procedimenti amministrativi (sentenza n. 69 del 1995), al
fine di adeguare, nell'ambito della propria autonomia
costituzionalmente garantita, fatto salvo il principio di unità e
indivisibilità della Repubblica, la propria azione al processo di
integrazione europea, in particolare per quanto riguarda
l'introduzione dell'euro (sentenze n. 20 del 1997, n. 126 del 1996).
D'altra parte, anche la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 giugno 1997 ha sottolineato in generale la necessità
che le pubbliche amministrazioni, tra cui anche quelle regionali,
svolgano "un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione
dell'euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo
transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i
cittadini e le imprese".
In questa ottica, l'art. 1, comma 2, della delibera impugnata,
nella parte in cui stabilisce che "resta in ogni caso fermo tutto
quanto disposto a livello legislativo nazionale per assicurare la
continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e della
neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro ed in
particolare quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo
1998 n. 213 a proposito di parametri di indicizzazione, calcoli
intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti", non
costituisce affatto un'indebita conferma o una surrettizia
riproduzione di norme statali operanti in materie precluse alla
competenza legislativa regionale. Può invece essere ragionevolmente
interpretato come espressione di rigorosa delimitazione dell'ambito
applicativo delle disposizioni adottate entro la sfera di competenza
regionale in materia di ordinamento degli uffici, così da evitare
ogni interferenza con le determinazioni di competenza dello Stato in
materia di politica monetaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della delibera legislativa approvata il 15 settembre 1998 e
riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal consiglio della
Regione Toscana il 27 ottobre 1998, recante "Norme per l'adeguamento
dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro",
promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte