Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo

comma, lettera f) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),

promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 2001 dalla Commissione

tributaria regionale di Bari sul ricorso proposto da De Salve Biagio

contro l'Ufficio Imposte dirette di Maglie ed altra, iscritta al

n. 257 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15 - 1ª serie speciale - dell'anno

2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 gennaio 2001, la Commissione

tributaria regionale di Bari, nel corso di un giudizio d'appello,

avente ad oggetto una controversia sulla validità della

notificazione degli avvisi di accertamento, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, senza

prevedere alcuna forma di notizia della notificazione o dell'atto,

dispone la inapplicabilità dell'art. 142 del codice di procedura

civile, anche nell'ipotesi di notificazione di atti a cittadini

italiani residenti all'estero i quali, regolarmente iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono di

residenza conosciuta o facilmente conoscibile usando la ordinaria

diligenza;

che, come si legge nell'ordinanza di rimessione, gli avvisi

di accertamento erano stati notificati - avendo il destinatario

trasferito la propria residenza all'estero e pur risultando il

medesimo regolarmente iscritto all'AIRE - ai sensi del primo comma,

lettera e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso il suo

domicilio fiscale e, non essendo stata ivi rinvenuta né l'abitazione

né l'ufficio né l'azienda dello stesso, mediante affissione

dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ.

nell'albo del comune;

che, stante il mancato pagamento dei tributi indicati negli

atti sopra menzionati, erano stati successivamente notificati a mani

del contribuente avvisi di mora, oggetto di tempestiva impugnativa di

fronte alla competente Commissione tributaria provinciale, che la

aveva rigettata;

che, interposto appello dal contribuente, la Commissione

tributaria regionale sollevava, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R.

n. 600 del 1973, ritenendo irragionevole e lesiva del diritto di

difesa la norma censurata nella parte in cui, senza prevedere alcuna

forma di notizia della notificazione o dell'atto, esclude

l'applicabilità dell'art. 142 del cod. proc. civ., anche nel caso in

cui la residenza estera del contribuente risulti dalla sua iscrizione

all'AIRE e sia quindi conosciuta o facilmente conoscibile usando

l'ordinaria diligenza;

che il rimettente dato per acquisito che l'appellante nel

giudizio a quo non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza degli

avvisi di accertamento e pur dichiarando di non ignorare

l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui le deroghe

apportate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 al codice di

procedura civile sono dirette ad agevolare la Amministrazione

finanziaria, esonerandola dall'onere di ricerche al di fuori del

domicilio fiscale (sentenza n. 189 del 1974; ordinanza n. 511 del

1989), rileva che, a partire dalla entrata in vigore della legge 27

ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani

all'estero), istitutiva dell'AIRE, l'indirizzo estero dei cittadini

iscritti ad essa risulta facilmente conoscibile;

che, per tale motivo, sempre ad avviso del rimettente, non

sussiste alcuna ragione che, "senza che sia prevista altra forma di

notizia dell'atto e/o della notificazione, giustifichi

l'inapplicabilità dell'art. 142 del cod. proc. civ.";

che, richiamando altra pronunzia di questa Corte, la

Commissione tributaria regionale di Bari nota come il diritto di

difesa del destinatario di un atto non può ridursi "ad una garanzia

di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli" e come

"funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a

conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione

del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa"

(sentenza n. 346 del 1998);

che, secondo quanto rilevato dal rimettente, mentre il codice

di procedura civile appresta idonee garanzie di effettiva

conoscibilità dell'atto notificato al cittadino iscritto all'AIRE,

questi, per gli accertamenti tributari, se privo di qualsiasi legame

con la madre patria, pur avendo una residenza estera facilmente

conoscibile, viene irragionevolmente parificato ai destinatari

assolutamente irreperibili;

che l'irragionevolezza di tale disciplina, conclude il

rimettente, è riconosciuta da una circolare emessa dalla stessa

Amministrazione finanziaria con la quale, rilevata l'esigenza di

assicurare ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una

conoscenza effettiva degli atti tributari loro diretti, si dispone

che gli uffici che abbiano emanato l'atto ne diano comunicazione,

tramite la posta ordinaria, al destinatario al suo indirizzo estero

reperibile presso l'AIRE o comunque conosciuto dalla Amministrazione

stessa (circolare n. 16 del 27 gennaio 2000);

che, con atto del 28 aprile 2001, è intervenuto nel giudizio

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione;

che, ad avviso della Avvocatura, la questione sarebbe in

primo luogo inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,

avendo l'ordinanza omesso di chiarire se, al momento della notifica

degli avvisi di accertamento, il contribuente fosse o meno iscritto

all'AIRE;

che, secondo la interveniente difesa, la questione sarebbe,

comunque, infondata, in quanto, anche successivamente alla

istituzione dell'AIRE, non sarebbero venute meno le peculiari

esigenze della Amministrazione finanziaria in materia di

notificazione degli atti, già in passato evidenziate dalla Corte

costituzionale e non potendosi, da ultimo, trascurare che l'art. 60

del d.P.R. n. 600 del 1973, consentendo al contribuente trasferitosi

all'estero l'elezione di domicilio, assicurerebbe una idonea

conoscibilità degli atti tributari che lo riguardano.

Considerato che il rimettente ritiene l'art. 60, primo comma,

lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, senza che

sia prevista alcuna forma di notizia della notificazione o

dell'atto, dispone la inapplicabilità dell'art. 142 del codice di

procedura civile per il cittadino italiano che ha trasferito

all'estero la propria residenza - anche nel caso in cui la residenza

di quest'ultimo sia conosciuta o facilmente conoscibile con

l'ordinaria diligenza per essere il medesimo iscritto alla Anagrafe

degli italiani residenti all'estero (AIRE);

che, in realtà, la censurata illegittimità delle modalità

di notificazione è il risultato di un articolato disposto normativo,

costituito:

dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, a

tenore del quale, "agli effetti della applicazione delle imposte sui

redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello

Stato";

dall'art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R., che,

mentre per le persone fisiche residenti nello Stato individua quale

domicilio fiscale il comune nella cui anagrafe sono iscritte, per

quelle non residenti, indica quale domicilio fiscale il comune,

necessariamente ricompreso nel territorio dello Stato, ove si è

prodotto il reddito soggetto a tassazione ovvero il reddito più

elevato;

dall'art. 60, primo comma, lettera c) dello stesso d.P.R.,

il quale dispone che, salvo il caso di consegna a mani proprie del

destinatario, la notificazione degli atti tributari deve avvenire

"nel domicilio fiscale del destinatario";

dall'art. 60, primo comma, lettera e) dello stesso d.P.R.,

che, per l'ipotesi in cui nel comune dove deve essere eseguita la

notificazione non vi sia né la abitazione né l'ufficio né

l'azienda del contribuente, dispone che l'avviso del deposito

prescritto dall'art. 140 del cod. proc. civ. sia affisso nell'albo

del comune stesso e la notificazione ai fini della decorrenza del

termine per ricorrere si abbia per eseguita nell'ottavo giorno

successivo a quello di affissione;

che, tale essendo il quadro normativo, il rimettente, nel

sollevare la questione in esclusivo riferimento all'art. 60, primo

comma, lettera f) del citato decreto presidenziale, viene in effetti

a censurare una norma alla quale non è ascrivibile il vizio di

costituzionalità da lui lamentato;

che l'erronea indicazione della norma censurata comporta,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta

inammissibilità della questione sollevata (cfr. sentenza n. 361 del

1998 e ordinanza n. 56 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte