Sentenza n. 418/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/11/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Raffaele
Mazzaro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Raffaele Mazzaro il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,
con ordinanza del 27 ottobre 1992 (R.O. n. 131 del 1993), ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice
di procedura penale "nella parte in cui non prevede obbligatoriamente
la notifica dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio al
difensore dell'indagato ovvero, in caso di sua mancanza, la previa
nomina di un difensore d'ufficio, per contrasto con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione".
Nell'ordinanza di rinvio si premette che l'art. 409, secondo
comma, del codice di procedura penale prescrive che, in caso di
mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, "il giudice
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa dal reato".
In tale norma, quindi, il difensore della persona sottoposta alle
indagini non è menzionato tra i soggetti destinatari dell'avviso
dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice per le
indagini preliminari che non abbia provveduto de plano sulla
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.
Aggiunge poi il giudice a quo che l'obbligo di notificare l'avviso
dell'udienza in camera di consiglio anche al difensore dell'indagato
non può essere desunto dalla disposizione (sempre contenuta
nell'art. 409, secondo comma, del codice di rito) secondo cui "il
procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127" del codice
di procedura penale.
Il richiamo all'art. 127, infatti, non si estenderebbe alla
disciplina degli avvisi perché l'art. 409, secondo comma, del codice
di rito contiene una specifica e autonoma elencazione dei destinatari
dell'avviso dell'udienza, elencazione che risulterebbe del tutto
inutile in caso di incondizionato rinvio all'art. 127 che, al primo
comma, prevede l'avviso "alle parti, alle altre persone interessate
ed ai difensori".
Tanto premesso, il giudice a quo prospetta il dubbio che il diritto
di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
risulti violato dalla mancata inclusione del difensore della persona
sottoposta alle indagini tra i destinatari dell'avviso dell'udienza
in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo comma, del
codice di procedura penale.
Ripercorrendo le complessive modalità di svolgimento del
procedimento in camera di consiglio regolate dall'art. 127 del codice
di rito, il giudice remittente menziona le norme che garantiscono
l'audizione e la partecipazione dell'indagato e del suo difensore;
sottolinea che le disposizioni relative agli avvisi (comma primo),
alla partecipazione dei soggetti avvisati ed all'audizione
dell'indagato detenuto (comma terzo), alla necessità del rinvio per
legittimo impedimento dell'imputato (comma quarto), sono previste a
pena di nullità; ricorda infine che l'ordinanza di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo per tali casi di nullità (art. 409,
sesto comma, c.p.p.).
Da questo contesto normativo il giudice a quo trae la conclusione
che - per consentire le dichiarazioni dell'indagato che intende
partecipare all'udienza prevista dall'art. 409, secondo comma, del
codice di procedura penale - la difesa della persona sottoposta alle
indagini deve essere, in tale sede, adeguatamente garantita. Ed a tal
fine chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale
della norma denunciata "nella parte in cui non prescrive che comunque
debba assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore cui va inviato
l'avviso dell'udienza".
La questione prospettata è considerata rilevante, dal momento che
in camera di consiglio non si è provveduto a dare avviso al
difensore che, sul punto, ha proposto eccezione: con la conseguenza
che "decidere negativamente" su tale eccezione "comporterebbe
un'ipotesi di nullità" del procedimento in caso di accoglimento
della censura di incostituzionalità della norma denunciata.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 409,
secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che tale
norma si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in
quanto non prevede la notifica al difensore della persona sottoposta
alle indagini dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata
in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
avanzata dal pubblico ministero.
Il giudice remittente chiede, pertanto, che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in
cui essa non prescrive l'invio al difensore dell'indagato dell'avviso
dell'udienza in camera di consiglio: e ciò al fine di assicurare
comunque alla persona sottoposta alle indagini l'assistenza tecnica
di un difensore anche nel procedimento in questione.
2. - Nei termini in cui è prospettata, la questione è da
ritenere infondata.
Nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo parte dall'assunto
che l'art. 409, secondo comma, del codice di rito identifichi come
destinatari esclusivi dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio
il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la
persona offesa dal reato ed escluda perciò l'obbligo di inviare
detto avviso anche al difensore dell'indagato.
A sostegno di questa ricostruzione il giudice remittente afferma
che, nella disposizione impugnata, è contenuta una specifica ed
autonoma elencazione dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, senza menzione alcuna del difensore dell'indagato,
con la conseguenza che il richiamo all'art. 127 del codice di
procedura sarebbe da considerarsi limitato alle sole forme del
procedimento camerale, senza estendersi alla disciplina degli avvisi.
Tale lettura della disposizione denunciata non appare, peraltro,
condivisibile.
Nel ricostruire la normativa in discussione non si può infatti
prescindere dalla disposizione dettata dall'art. 61 del codice di
rito: una norma, questa, che - estendendo diritti e garanzie
dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari -
sottolinea come le garanzie di difesa dell'indagato debbano operare -
sia pure in forme diversificate - lungo tutta la fase delle indagini
preliminari e, pertanto, anche in relazione allo snodo cruciale
disciplinato dall'art 409, che può segnare alternativamente o
l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa e
l'approfondimento delle indagini sulla scorta delle indicazioni
fornite dal giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine del
giudice.
Inoltre, la disposizione dettata dall'art. 99 del codice estende
al difensore, sia esso dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini, "le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo": ed a tale norma è stata già ricollegata, nella
giurisprudenza di questa Corte, la necessità di informativa al
difensore in ordine ad una fase del procedimento - l'incidente
probatorio - nella quale vengono compiute attività "che
sottintendono .. un adeguato esercizio della difesa tecnica" (sent.
n. 436 del 1990).
Alla luce di questi principi va quindi letta la norma impugnata
che, nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona
sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare,
con la necessaria precisione, i protagonisti sostanziali del
contraddittorio destinato a svolgersi nell'udienza in camera di
consiglio, senza, peraltro, escludere la necessità dell'avviso al
difensore dell'indagato. In questa chiave di lettura può, pertanto,
risultare coerente anche il richiamo operato dall'art. 409 al
procedimento camerale disciplinato dall'art 127 del codice, dove si
prevede l'invio dell'avviso "alle parti, alle altre persone
interessate ed ai difensori".
La scelta legislativa di regolare l'udienza sulla richiesta di
archiviazione richiamandosi alla disciplina generale del
"procedimento in camera di consiglio" rende, infatti, evidente la
volontà di assicurare non solo la presenza del pubblico ministero,
delle parti e delle altre persone interessate (nella specie la
persona offesa) ma anche del difensore dell'indagato al fine di
garantire, con certezza, il concreto esercizio del diritto di difesa
e l'effettività del contraddittorio.
D'altro canto è appena il caso di ricordare che l'udienza
disciplinata dall'art. 409, secondo comma, del codice di rito -
finalizzata al controllo del giudice delle indagini preliminari
sull'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale
ed alla assunzione di decisioni di estremo rilievo sulla sorte del
procedimento e dell'indagato - può realizzare compiutamente la sua
funzione istituzionale solo se è assicurata l'assistenza tecnica
della persona sottoposta alle indagini: il che presuppone l'invio del
relativo avviso non solo all'indagato, ma anche al suo difensore
(previa, naturalmente, la nomina di un difensore d'ufficio
all'indagato che non abbia già nominato un difensore di fiducia).
In conclusione, la lettura coordinata degli artt. 409 e 127 ed il
collegamento di tali disposizioni con le regole dettate dagli artt.
61 e 99 del codice inducono ad affermare che il difensore
dell'indagato è ricompreso nel novero dei destinatari dell'avviso
dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice delle
indagini preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta
di archiviazione.
Tale interpretazione conduce, di conseguenza, a escludere quella
violazione dell'art. 24 della Costituzione che viene lamentata dal
giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte