Sentenza n. 419/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 136/1975
- art. 2legge 216/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5, del
d.P.R. 31 marzo 1975, n.136 (Attuazione della delega di cui all'art.
2 lett. a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, concernente il
controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società
per azioni quotate in borsa), promosso con ordinanza emessa il 25
marzo 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui
ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Audist ed altro contro la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed altro, iscritta
al n. 861 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Audist e dell'Istituto
Centrale Banche e Banchieri s.p.a. nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Paolo Barile e Gustavo Visentini per la s.p.a.
Audist e l'Istituto Centrale Banche e Banchieri s.p.a. e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 il Consiglio di Stato -
Sez. VI giurisdizionale, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5, d.P.R. 31 marzo 1975
n.136, concernente, in attuazione di delega legislativa, il controllo
contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni
quotate in borsa, nella parte in cui non consente l'iscrizione, nello
speciale albo delle società di revisione, alle società a r.l. o per
azioni che abbiano come soci istituti bancari (di diritto privato)
esercenti il credito a breve termine, per contrasto con l'art. 3
Cost.
Il giudizio a quo verte sugli appelli della Audist S.p.A. e
dell'Istituto centrale Banche e Banchieri (che di quella è socio di
maggioranza) per l'annullamento delle decisioni del T.A.R. Lazio
(sez. I) nn. 600 e 701 del 1981, con le quali sono stati respinti i
ricorsi proposti avverso la delibera n. 705 del 26 aprile 1980 della
Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) che ha
negato all'Audist l'iscrizione allo speciale albo delle società di
revisione istituito ex art.8 d.P.R. n. 136 del 1975. Motivo della
delibera il fatto che il socio di maggioranza non esercita il credito
a medio e lungo termine come prescritto dal citato art. 8.
Il giudice a quo rileva che la legge delega (art. 2, lett. a, l. 7
giugno 1974 n. 216) avrebbe lasciato "un ampio margine di
apprezzamenti tecnico-discrezionali al legislatore delegato,
vincolandolo soltanto all'obbligo di assicurare, anche con la
previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società
di revisione e la loro indipendenza". Tuttavia, emergerebbe una
"mancanza di chiarezza della formula legislativa che non consente di
individuare la ratio del trattamento preferenziale riservato alle
banche pubbliche e d'interesse pubblico, nonché a quelle private
esercenti il credito a medio e a lungo termine".
Difficile apparirebbe, infatti, l'individuazione del criterio
ispiratore della scelta degli istituti creditizi ammessi per le
società a r.l. o per azioni, giacché l'esigenza di assicurare la
maggiore trasparenza possibile e il controllo pubblico sulle
situazioni patrimoniali sarebbe garantita da tutti gli istituti di
credito "essendo sostanzialmente uniforme la disciplina dei controlli
pubblici".
2. - Nel presente giudizio si sono costituiti la Audist s.p.a. e
l'Istituto centrale Banche e Banchieri s.p.a., pienamente
condividendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rimessione.
È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione, non sussistendo la
lamentata ingiustificata disparità.
Secondo l'Avvocatura, "la discriminazione operata" dal legislatore
con la norma impugnata avrebbe "la duplice finalità di assicurare la
idoneità tecnica e la indipendenza delle società di revisione";
risulterebbe infatti razionale l'esclusione degli istituti di credito
a breve termine essendo "effettiva" per tali istituti "la
possibilità oggettiva di parzialità".
Per quanto riguarda l'imparzialità, la norma avrebbe assunto,
infatti, come elemento discriminante, "la durata del credito, in modo
da evitare...le possibili anomalie che il sistema del credito a breve
può provocare, in quanto mette costantemente in relazione diretta
l'imprenditore e la banca".
In definitiva, il legislatore nella sua discrezionalità avrebbe,
per le finalità perseguite, "combinato due sistemi": da un lato
l'ammissione degli Istituti di credito di diritto pubblico e le
Banche di interesse nazionale con funzioni indirizzate a fini di
pubblica utilità sotto la vigilanza governativa; dall'altro,
l'esclusione degli istituti di credito a breve, in considerazione
della sussistenza del rapporto fiduciario tra imprenditore e azienda
di credito, "rapporto che si concretizza, come noto, per lo più in
operazioni di finanziamento di capitale circolante assistite da
garanzie personali" con il conseguente rischio di "particolari
connessioni di interessi interdipendenti... tra società di
revisione, controllata dalla Banca, la Banca stessa e la società
revisionata, sua eventuale debitrice". Considerato in diritto
1. - La legge 7 giugno 1974, n.216 con disposizioni relative al
mercato mobiliare, all'art. 2 delegava il Governo ad emanare, tra le
altre, disposizioni (lett. a) intese a disciplinare le funzioni di
controllo sulla regolare tenuta della contabilità e conseguenti
certificazioni nei confronti delle società con azioni quotate in
borsa; compiti da affidarsi a società di revisione nei cui riguardi
- attesa l'importanza della funzione - il legislatore delegato
avrebbe dovuto prevedere e disciplinare l'idoneità tecnica e
l'indipendenza.
A ciò si provvedeva con d.P.R. 31 marzo 1975 n.136 che all'art. 8
istituisce l'albo speciale delle menzionate società di revisione con
i requisiti per ottenerne l'inserimento.
In particolare, per le società a responsabilità limitata o per
azioni l'iscrizione all'albo resta consentito soltanto se i soci
siano istituti di credito di diritto pubblico, ovvero banche di
interesse nazionale ovvero, ancora, istituti che esercitano
prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero
territorio nazionale.
Queste ultime disposizioni (n. 5 dell'art. 8) vengono sospettate
di illegittimità ex art. 3 Cost. dal Consiglio di Stato,
nell'assunto che non sarebbe dato individuare la ratio di un
trattamento preferenziale riservato alle istituzioni bancarie oggetto
della norma "rispetto agli istituti erogatori di credito a breve".
2. - La questione non è fondata.
Le peculiarità che contraddistinguono la revisione di impianti
contabili - quali quelli indicati nella normativa di cui è cenno con
il connesso interesse alla chiarezza e precisione dei relativi
bilanci ha determinato il legislatore a porre in essere gli opportuni
criteri cautelativi, tali cioè da evitare rapporti di
interconnessione tra attività di controllo e soggetti controllati.
A tali scopi, l'art.3 del d.P.R. n.136 del 1975 ha attuato un
regime di incompatibilità tra soggetti personalmente legati da
rapporti di parentela, affinità o lavoro. Pur tuttavia, non è
sembrata bastevole - per i fini garantistici di indipendenza nel
giudizio di revisione - la mera esclusione di soggetti sul piano
personale e si è inteso estendere il connotato dell'obiettività
alle istituzioni nella loro interezza.
In conseguenza con l'art. 8, n. 5 della legge, oggetto di
impugnazione, si sono prescelte da un lato le istituzioni bancarie di
diritto pubblico ovvero di interesse nazionale, organismi cioè
prevalentemente indirizzati a fini di pubblica utilità e perciò ex
se rivestiti, ad apprezzamento del legislatore, delle opportune
caratteristiche di terzietà rispetto agli interessi in gioco.
Dall'altro, gli istituti esercitanti il credito a medio e lungo
termine: tali cioè da assicurare, con i più pregnanti controlli cui
sono assoggettati nonché con la mobilità e rotazione del personale
"sull'intero territorio nazionale", dal rischio di ingerenze
reciproche e di anomalie che il sistema di credito a breve può -
seppure in via d'ipotesi - provocare poiché ivi l'imprenditore è
costantemente in relazione diretta con la banca erogatrice.
Né la normativa in discorso contraddice con gli orientamenti
comunitari, espressi in specifiche direttive i cui contenuti mirano
sostanzialmente ad una omogeneizzazione istituzionale dei meccanismi
creditizi, senza tuttavia escludere, nel determinare condizioni
minime di principi comuni, disposizioni specifiche differenziate,
rese necessarie per "compiti peculiari previsti dalle legislazioni
nazionali" (cfr. direttiva 77/780 del 12 dicembre 1977).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, n. 5 d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2 lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216,
concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci
delle società per azioni quotate in borsa), sollevata dal Consiglio
di Stato, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte