Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 10,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il

23 ottobre 2001 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a

carico di Berruti Mario, iscritta al n. 132 del registro ordinanze

2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª

serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale concernente il

reato previsto dall' art. 22, comma 10, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), il Tribunale di Asti ha emesso, a seguito delle eccezioni

formulate dal pubblico ministero e dalle parti, una ordinanza in data

23 ottobre 2001 con la quale solleva la questione di legittimità

costituzionale di tale norma che punisce "il datore di lavoro che

occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui

permesso sia scaduto, revocato o annullato";

che, ad avviso del giudice a quo, il "permesso di soggiorno"

cui fa riferimento la norma impugnata non sarebbe il "permesso di

soggiorno previsto dal presente articolo" - locuzione impiegata nel

testo legislativo - bensì sarebbe quello "previsto e regolamentato

dall'art. 5 (appunto rubricato "Permesso di soggiorno ) del citato

decreto legislativo";

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, per poter

applicare una siffatta disposizione, dovrebbe procedere ad una

"correzione della norma svolgendo, però, una operazione logica di

sostanziale modifica del testo di legge, operazione non consentita

dal nostro ordinamento";

che, prosegue l'ordinanza, "la norma incriminatrice,

probabilmente per un mero errore materiale di redazione legislativa,

risulta ambigua ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24,

25, secondo comma, e 101 della Costituzione e con i principi di

legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme

penali";

che, sulla base delle richiamate considerazioni, il giudice a

quo ritiene incostituzionale la disposizione impugnata "nella parte

in cui fa riferimento al "permesso di soggiorno di cui al presente

articolo anziché a quello previsto dall'articolo 5 della stessa

legge";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri con il patrocinio della Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione che risulterebbe

sia dal fatto che si demanda alla Corte costituzionale la risoluzione

di un dubbio interpretativo di competenza del giudice a quo, sia

dalla circostanza per cui l'eventuale sentenza "correttiva" richiesta

alla Corte non potrebbe mai portare ad una sentenza di condanna;

che, sempre secondo l' Avvocatura, la questione apparirebbe

infondata perché, contrariamente a quanto affermato dal giudice

rimettente, la norma censurata, facendo riferimento al permesso di

soggiorno "previsto dal presente articolo", non intende riferirsi al

permesso di soggiorno previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998

(disciplinante l'istituto generico del permesso di soggiorno), bensì

e specificamente al permesso di lavoro per motivi di lavoro

subordinato previsto dal comma 9 dell'articolo 22 impugnato.

Considerato che il giudice rimettente - in contrasto con i più

comuni canoni ermeneutici - giunge a conclusioni interpretative del

tutto errate, in quanto il riferimento contenuto nella norma

impugnata al "permesso di soggiorno di cui al presente articolo" non

è frutto di errore materiale nella redazione legislativa, bensì

rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

disciplinato dall'articolo 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e

specificamente richiamato nei commi 7 e 9 di detto articolo e non al

permesso di soggiorno "generico" previsto dall'invocato articolo 5

dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;

che l'erroneità della ricostruzione interpretativa

ipotizzata a base della questione sollevata è confermata sia dai

lavori preparatori della legge 6 marzo 1998, n. 40, coordinata

nell'attuale testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

giuridica dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello

straniero, sia dalla giurisprudenza ordinaria che ha applicato

l'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 quale norma

incriminatrice della condotta del datore di lavoro che impieghi alle

sue dipendenze lavoratori privi di "valido permesso di soggiorno per

motivi di lavoro";

che, per tali motivi, i dubbi di costituzionalità relativi

alla disposizione di cui all'articolo 22 del d.lgs n. 286 del 1998,

ove riferibile alle fattispecie di cui all'articolo 5 dello stesso

decreto legislativo, appaiono del tutto privi di fondamento;

che la questione deve, pertanto, ritenersi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina giuridica dell'immigrazione e norme sulla

condizione giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione dal Tribunale

di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte