Sentenza n. 42/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1958 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 929/1942
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2r.d.l. 317/1939
- art. 3r.d.l. 317/1939
citata
- art. 2r.d. 929/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo
comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione all'articolo 2,
secondo comma, e all'articolo 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317,
promosso con ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in
materia di brevetti ed invenzioni, modelli e marchi, emessa su ricorso
della Società manifatture Falco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 277 del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 84 del
Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Rolando Quadri, per la Società manifatture Falco, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 18 gennaio 1957 la Società manifatture Falco chiedeva
al Ministero dell'industria e commercio, Ufficio marchi, la
rinnovazione del marchio n. 51660, depositato il 20 maggio 1936 e
registrato il 23 luglio dello stesso anno, per contraddistinguere abiti
di propria fabbricazione.
Con decreto dell'8 marzo 1957 la domanda veniva respinta in quanto
presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 5 del
R. D. 21 giugno 1942, n. 929, e 2 del D.L. 24 aprile 1948, n. 689.
Contro questo provvedimento la Società manifatture Falco proponeva
ricorso, avanti alla speciale Commissione dei brevetti presso il
Ministero dell'industria e commercio, sostenendo:
a) che le disposizioni dettate all'art. 5 del R.D. 21 giugno 1942,
n. 929, sulla rinnovazione del marchio, non si estendevano, giusta
l'art. 82 dello stesso decreto, ai marchi registrati all'Ufficio
internazionale di Berna ancorché depositati in Italia;
b) che, comunque, il termine ventennale apposto alla durata del
brevetto di marchio, nell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942,
n. 929, e conseguentemente l'onere di rinnovazione stabilito ai primi
due commi dell'art. 5, erano incostituzionali perché in contrasto col
R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 12 giugno 1939,
n. 739, che delegava al Governo i poteri necessari per dare
attuazione, in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, al R.D.
13 settembre 1934, n. 1602, che prevedeva una durata decennale del
marchio.
2. - Con ordinanza 12 luglio 1957 la Commissione dei ricorsi in
materia di brevetti, considerato che l'eccezione di illegittimità
costituzionale aveva carattere pregiudiziale rispetto alla decisione
del merito della proposta impugnazione e che l'eccezione stessa non
poteva considerarsi manifestamente infondata, sospendeva di
pronunciarsi e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per
la decisione della questione di legittimità dell'art. 4, comma terzo,
del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sulla durata ventennale dei brevetti
per marchi di impresa, in relazione agli articoli 2 e 3 del R.D.L. 24
febbraio 1939, n. 317.
Questa ordinanza è stata regolarmente notificata ai sensi di legge
e, dopo le prescritte comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 9 novembre 1957.
Nel termine di rito si è costituita in giudizio la Società
manifatture Falco con il patrocinio degli avv.ti Rolando Quadri e
Teodoro Doria.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. - La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, nella sua
ordinanza, ha sostanzialmente osservato:
- in via preliminare: che l'eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco è
pregiudiziale alla decisione sul merito della impugnazione proposta
avanti ad essa Commissione, poiché, ammessa l'incostituzionalità
denunciata, sarebbe superata l'indagine sulla portata dell'art. 5 del
decreto del 1942;
- sul merito dell'eccezione di illegittimità: che questa - sebbene
non tenga conto del fatto che il secondo comma dell'art. 3 del citato
R.D.L. n. 317 del 24 febbraio 1939 aveva autorizzato il Governo ad
innovare, modificare e perfino a sopprimere le disposizioni del R.D. 13
settembre 1934, n. 1602, al fine di armonizzarle anche con le
convenzioni internazionali, e non tenga conto neppure della circostanza
che la durata ventennale del termine fu introdotta proprio per
uniformare l'ordinamento interno e quello internazionale - non poteva
tuttavia considerarsi manifestamente infondata.
4. - La difesa della Società manifatture Falco ribadisce in questa
sede l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata avanti alla
Commissione. Osserva inoltre che l'ordinanza della Commissione dei
ricorsi in materia di brevetti ha colto solo un aspetto della questione
di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture
Falco, in particolare non considerando che le disposizioni contenute
agli articoli 5 e 82 del R.D. n. 929 del 1942 eccedono dai limiti della
delegazione in quanto - in contrasto con l'art. 2 della legge di
delegazione 24 febbraio 1939, n. 317 - innovano radicalmente rispetto
alla disciplina anteriore della registrazione dei marchi.
Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità degli articoli 5 e
82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.
5. - All'opposto, l'Avvocatura generale dello Stato premette che
nella motivazione dell'ordinanza della Commissione dei ricorsi sono
poste in evidenza tutte le ragioni per le quali deve ritenersi la
legittimità della norma; rileva che la questione per cui è causa
presenta una stretta analogia con altra, in materia di brevettabilità
dei processi per la produzione di medicamenti, già decisa da questa
Corte con sentenza n. 37 del 24 gennaio 1957; sottolinea come la
maggiore durata dei brevetti per marchi d'impresa fu introdotta per
uniformare la legge interna alla convenzione internazionale del 13
aprile 1891 (Accordo di Madrid) alla quale anche l'Italia aveva
aderito. Conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n.
929.
6. - Sia la difesa delle Manifatture Falco che l'Avvocatura
generale dello Stato hanno poi presentato, entrambe in data 30 aprile
scorso, due memorie difensive nelle quali le mutue ragioni, già svolte
nelle comparse rispettivamente di costituzione e di intervento, vengono
ribadite e illustrate.
In particolare, la difesa delle Manifatture Falco sviluppa la tesi
della illegittimità degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942,
rilevando che, per i marchi depositati vigente la legge 30 agosto 1868,
n. 4577, il principio in essa fissato della durata indefinita della
protezione del marchio di impresa era stato mantenuto fermo dall'art. 2
della legge di delegazione del 24 febbraio 1939, sia pure attraverso la
formula della sospensione dell'altro principio, quello della durata
decennale, contenuto nel R.D. del 13 settembre 1934. Conseguentemente
- sempre secondo la difesa della Società Falco - il richiamo alla
sentenza di questa Corte n. 37 del 24 gennaio 1957, contenuto nella
comparsa di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si
risolverebbe contro la tesi della stessa Avvocatura generale dello
Stato, non essendosi tenuto conto della diversa portata pratica
dell'art. 2 della legge di delegazione nelle diverse materie dei
brevetti per processi medicinali e di quelli per marchi di fabbrica.
Conclude insistendo nella richiesta di dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 5 e 82 del R.D. 21 giugno
1942, n. 929.
Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, nella propria
memoria, insiste nelle ragioni già esposte, in rapporto specialmente
all'ampiezza dei poteri conferiti al Governo con la norma di cui
all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Società manifatture Falco ha richiesto, nella
comparsa di costituzione dinanzi a questa Corte, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno
1942. mentre la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti con la
sua ordinanza del 12 luglio 1957 aveva rinviato alla Corte la questione
della legittimità costituzionale unicamente dell'art. 4, comma terzo,
del decreto stesso. Nella memoria, poi, pur non trascurando il richiamo
dell'art. 4, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di
illegittimità costituzionale dei due articoli 5 e 82, e nella
discussione orale ampiamente si è soffermata sulla assunta
illegittimità costituzionale dell'art. 82.
La Corte non può non disattendere la richiesta del patrono della
Società Falco per quanto riguarda gli artt. 5 e 82 del citato decreto
delegato, dovendo unicamente esaminare la proposta questione di
legittimità costituzionale in relazione all'art. 4, terzo comma, del
decreto stesso, così com'è stato richiesto con l'ordinanza della
Commissione dei brevetti. La Corte infatti è chiamata a pronunciarsi
in sede di giudizio incidentale, epperò deve attenersi, in base al
disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai termini
della questione di legittimità costituzionale quale è stata formulata
dal giudice che ha disposto il rinvio, prendendo in esame le
disposizioni delle quali è stata assunta la illegittimità
costituzionale, e le è inibita ogni estensione del giudizio.
Conseguentemente anche le parti in causa non possono richiedere una
siffatta estensione (v., da ultimo, sentenza della Corte del 25 giugno
1957, n. 103). E ammessa benvero, a norma dell'art. 27 della richiamata
legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di altre disposizioni legislative, ma soltanto nel caso
che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimità derivi, come
conseguenza, dalla decisione adottata, sicché, come ha ritenuto questa
Corte, a tale ulteriore pronuncia non può procedersi se non nel caso
di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della
dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate (sentenza 1
marzo 1957, n. 43).
2. - Ciò posto, è da rilevare che, in base alla legge 30 agosto
1868, n. 4577, la durata della protezione del marchio di fabbrica
regolarmente depositato era indefinita, purché ne concorresse l'uso,
il quale, in certa guisa, implicava un atto di volontà che
riconfermava e rinnovellava il diritto, senza bisogno, quindi, di
espressa rinnovazione del deposito, che era istituto sconosciuto dalla
legge del 1868. In base alla delega data con la legge 25 novembre 1926
n. 2032, si ebbe il R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che regolava
l'intera materia delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e
di commercio, il quale, all'art. 95, secondo comma, stabiliva: "La
registrazione del marchio nel Regno ha effetto per dieci anni dalla
data medesima (dalla data della presentazione della domanda di
registrazione all'amministrazione italiana), salvo il caso di rinuncia
del titolare del marchio, ma può essere rinnovata per periodi di egual
durata su domanda da presentarsi prima della scadenza del decennio". Ma
questa disposizione, che limitava a dieci anni la durata della
protezione derivante dalla registrazione del marchio, non venne
attuata, al pari di tutte le altre disposizioni del R.D. 13 settembre
1934, la cui entrata in vigore era stata condizionata, dall'art. 134
del decreto stesso, alla pubblicazione del regolamento, che non fu mai
emanato.
In tal modo si presentava lo stato della legislazione, sul punto in
controversia, quando, per regolare la complessa materia delle privative
industriali, sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 317,
già esaminata in altra analoga occasione da questa Corte con la
sentenza 24 gennaio 1957, n. 37. La legge delega richiamava il R.D. 13
settembre 1934 e, con l'art. 1, stabiliva che il medesimo avrebbe
dovuto avere attuazione "in tempi diversi, mediante distinti
provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per
quella dei modelli e per quella dei marchi". La legge stessa concedeva
poi al Governo ampiezza di poteri circa la ripartizione delle
disposizioni riguardanti le materie e il tempo della loro emanazione.
L'ultimo comma, infatti, dell'art. 1 stabiliva: "A1 Governo del Re sono
delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle
disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la
gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire
in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime,
nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa, infine,
l'ampiezza dei poteri che, con la delegazione, venivano conferiti e il
metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo comma
dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri anzidetti,
provvederà altresì a coordinare... le disposizioni richiamate,... al
fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando,
modificando, sopprimendo le disposizioni stesse (le disposizioni del
R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per armonizzarle con le
convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le
altre leggi dello Stato. Gli stessi testi indicheranno anche le leggi
e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore".
Sennonché, con l'art. 2 della legge delega veniva differita a
tempi successivi l'attuazione di vari articoli del richiamato R.D. 13
settembre 1934. Precisamente, per quanto riguarda la materia dei
marchi di fabbrica: lettera a) artt. 28 e 90, e connesse disposizioni,
per la parte riguardante l'esame preventivo della novità in materia
sia di invenzioni, sia di marchi; lettera b) art. 33, eccettuato il n.
2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per
la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di
invenzioni sia di marchi; lettera d) art. 120 e seguenti, nonché artt.
123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente,
l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e
l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i
marchi. Aggiungeva, il secondo comma del detto art. 2, che,
"analogamente", veniva "differita l'attuazione:... dell'art. 95, comma
secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei
marchi", durata che, come innanzi si è veduto, era stata limitata a
dieci anni.
3. - Per quanto riguarda i marchi, la delega fu attuata con la
emanazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il "testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa".
Pur dichiarandosi, nell'epigrafe del decreto, che si era tenuta
presente la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni
legislative "da mettere in attuazione per prime" - il che val quanto
dire che, in concordanza col disposto dell'art. 1 della legge
delegante, erano state rinviate a tempi successivi le disposizioni
riservate con l'art. 2 pur tuttavia col detto decreto veniva emanato un
testo organico sulla materia dei brevetti per marchi d'impresa, e ciò
in adempimento del disposto degli artt. 1 e 3 della legge delegante e
utilizzando quegli ampi poteri di coordinamento, integrazione,
modificazioni ecc. conferiti con l'art. 3 della legge stessa.
Sorge, quindi, il problema dibattuto nel presente giudizio se,
essendo stata rinviata dal legislatore delegante l'applicazione del
principio del termine decennale stabilito col comma secondo dell'art.
95 del R.D. 13 settembre 1934, poteva il legislatore stesso, in sede di
emanazione della legge delegata, stabilire un diverso principio,
fissando un altro termine per la durata degli effetti della
registrazione dei marchi.
Ritiene la Corte che ciò il legislatore poteva fare, senza
eccedere dai limiti della delega che gli era stata conferita.
Bisogna infatti rilevare un punto essenziale, e cioè che il
legislatore nell'emanare le norme delegate non violò l'art. 2 del
decreto delegante. Egli infatti non provvide sulle disposizioni che
erano state riservate col detto articolo e ne rinviò il regolamento a
tempi successivi. Per quanto riguarda il termine di durata degli
effetti della registrazione dei marchi, non introdusse affatto, nella
legge delegata, il termine di durata decennale che, corrispondendo ad
un certo tipo di legislazione, era stato stabilito nel decreto del 13
settembre 1934. Ciò gli era vietato dal disposto dell'art. 2 della
legge delegante che, rinviando l'applicazione del termine decennale,
aveva tenute presenti alcune esigenze amministrative, forse non tutte
ancora soddisfatte; ma questo non poteva impedire al legislatore di
introdurre un termine diverso e più lungo, corrispondente a diverso
tipo legislativo, e, come più innanzi si ricorderà, anche ad accordi
internazionali. Cade in acconcio, in proposito, la osservazione già
fatta dalla Corte in occasione della ricordata sentenza 24 gennaio
1957, che pur riguardava una materia ben più circoscritta che non
l'attuale, quale quella della brevettazione dei processi per la
fabbricazione dei medicamenti. Rilevò allora la Corte che il Governo,
dovendo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo
organico sui brevetti industriali, e quindi un testo necessariamente
completo, doveva indubbiamente occuparsi di quel punto; e la stessa
osservazione non può non essere fatta, circa il termine di durata
della registrazione dei marchi, in relazione alla più ampia e generale
materia da disciplinare con un testo organico delle disposizioni sui
brevetti per i marchi d'impresa.
4. - Ha ritenuto peraltro la difesa della Società Falco che il
legislatore, in sede di attuazione della delega, non aveva alcun potere
di stabilire un termine di durata per gli effetti della registrazione
dei marchi; giacché, essendo stata rinviata l'applicazione dell'art.
95' secondo comma, del decreto 13 settembre 1934, e quindi,
l'attuazione del principio in esso contenuto della durata decennale
degli effetti della registrazione dei marchi, o non doveva occuparsi
per nulla di tal punto, nella legge delegata, continuando così ad aver
vigore il principio della durata indefinita della registrazione, col
concorso dell'uso, derivante dalla legge del 1868, che in questa parte
doveva essere considerata non abrogata; oppure doveva espressamente
sancire, nella legge delegata, siffatto principio della durata
indefinita. Ed aggiunge, a favore di questa seconda soluzione, che è
appunto questa che deve essere ritenuta la soluzione legittima, se si
tien conto del criterio seguito dalla Corte costituzionale nella
ricordata sentenza emessa sulla questione della brevettabilità dei
procedimenti per la produzione dei medicamenti. Infatti la Corte,
ammesso il presupposto che il nuovo testo delegato, siccome testo
organico e completo sulla materia dei brevetti industriali, una
disposizione sulla brevettabilità o meno dei procedimenti per la
produzione dei medicinali doveva contenere, rilevò che il legislatore
non poté fare a meno di stabilire il divieto della brevettabilità,
derivante dalla legge sardo - piemontese 30 ottobre 1859, n. 3731, che
su tal punto era da ritenersi tuttora in vigore, una volta che, con la
legge delega, era stata rinviata l'attuazione del secondo comma
dell'art. 16 del R. D. 13 settembre 1934, che, invece, ammetteva la
brevettabilità. Così ora - sempre secondo l'assunto della difesa
della Società Falco -, nella materia dei marchi d'impresa, dato
l'analogo rinvio, riguardante il termine, contenuto nello stesso
articolo 2, non poteva e non doveva il legislatore, in sede di legge
delegata, che unicamente limitarsi a sancire la durata indefinita degli
effetti della registrazione dei marchi.
A siffatto rilievo è da opporre che l'analogia col caso della
brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicamenti non
sussiste, perché nel caso dei medicamenti non si poteva che o
affermare o negare la brevettabilità. Sospesa la possibilità della
brevettazione, ed essendo opportuno che il legislatore si occupasse
espressamente anche di tal punto nel testo che andava ad emanare, non
poteva non essere stabilito, nel detto testo, il divieto. Ma nel caso
invece ora in controversia, nel caso cioè della durata della
registrazione dei marchi d'impresa, non si presentavano soltanto quelle
due soluzioni, l'una negativa e l'altra positiva, sibbene diverse
soluzioni, con un solo divieto: il divieto di introdurre il principio
della durata decennale. Determinarsi in uno o altro senso, abbracciare
una o altra soluzione, rientrava indubbiamente nelle facoltà del
legislatore, e all'opera di lui largamente soccorreva il disposto della
stessa legge delega, la quale, come innanzi si è visto, conferiva, con
l'art. 3, i più ampi poteri di coordinamento, integrazione,
modificazione, soppressione, anche per armonizzare le emanande
disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel Regno e
con le altre leggi dello Stato. Sul terreno del controllo della
legittimità costituzionale, non è certamente da imputarsi al
legislatore di aver fatto uso di siffatti larghi poteri, e, nel caso,
di avere introdotto il termine ventennale di durata della registrazione
dei marchi di impresa, che poi corrisponde ad un sistema largamente
accolto anche da altri Stati, e che è stato adottato con l'art. 6
dell'accordo di Madrid, allegato al R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169.
Ogni critica che sia fatta alla scelta operata dal legislatore
nell'adottare questo sistema del termine ventennale, pur restando nei
limiti delle facoltà a lui delegate, certamente esula dal campo del
controllo della legittimità costituzionale per rientrare invece in
quello della politica legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con la ordinanza 12
luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per
invenzioni, modelli e marchi, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la
durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, in relazione
all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939,
n.317, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte