Sentenza n. 42/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e degli artt. 278
e seguenti del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale,
promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa l'11 luglio 1960 dal Consiglio comunale di
Muro Lucano su ricorso di Lombardi Giovanni avverso l'elezione del
consigliere Scaringi Vito, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del
3 dicembre 1960;
2) deliberazione emessa il 25 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Pomezia su ricorso di Marconi Renato ed altri avverso l'elezione dei
consiglieri Tortora Nicola ed altri, iscritta al n. 37 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961;
3) deliberazione emessa il 25 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Tramonti su ricorso di Macchiarola Francesco ed altri, avverso
l'elezione dei consiglieri Apicella Ottavio ed altri, iscritta al n. 40
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per Marconi Renato ed altri,
l'avvocato Roberto Volpe, per Apicella Ottavio ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il signor Giovanni Lombardi, con atto del 25 giugno 1960
inoltrò ricorso al Consiglio comunale di Muro Lucano, contro la
deliberazione del predetto Consiglio del 17 giugno 1960 con la quale
era stata convalidata l'elezione del consigliere Vito Scaringi essendo
ineleggibile, per lite pendente con il Comune, in base all'art. 15, n.
6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (contenente norme per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali).
Il Consiglio comunale con deliberazione dell'11 luglio 1960, n. 11,
ha sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
T.U. e in particolare del n. 6 dell'articolo stesso, per contrasto col
principio fondamentale dell'eguaglianza dei cittadini nella
partecipazione alle cariche elettive, e in riferimento, altresì, per
quanto riguarda il n. 6, agli artt. 24 e 113 della Costituzione, che
garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, tutela che resterebbe paralizzata e compressa dalla
disposizione contenuta nel ricordato n. 6.
La deliberazione, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1960, n. 297.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le deduzioni il 18 agosto 1960.
L'Avvocatura dello Stato, in via preliminare circa l'ammissibilità
del ricorso, rileva che il Consiglio comunale, adito per decidere sui
ricorsi proposti avverso le deliberazioni del Consiglio stesso di
convalida delle elezioni dei propri componenti, eserciterebbe funzioni
di carattere giurisdizionale.
Che se si ritenesse, invece, la natura amministrativa del
contenzioso elettorale, le questioni di costituzionalità sollevate
sarebbero inammissibili in questa sede.
Nel merito osserva che, riguardo all'elettorato passivo l'art. 122
della Costituzione, lasciando al legislatore ordinario di stabilire i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei
consiglieri regionali, riconoscerebbe implicitamente la legittimità
costituzionale delle disposizioni che stabiliscono i casi di
ineleggibilità ed incompatibilità concernenti i consiglieri comunali
e provinciali.
Né, in particolare, la disposizione del n. 6 dell'art. 15 del T.U.
del 1960, n. 570, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione, in quanto è diretta ad eliminare la posizione di
conflitto con l'attività che deve svolgere l'amministrazione comunale;
posizione in cui verrebbe a trovarsi colui che, essendo debitore moroso
verso il Comune, venisse eletto alla carica di consigliere del Comune
medesimo. E non sussisterebbe la violazione dei precetti
costituzionali, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, dal principio dell'eguaglianza non deriva necessariamente una
parificazione di tutte le situazioni di fatto, ma deriva, invece, la
possibilità, per il legislatore ordinario, di adeguare la disciplina
giuridica delle varie situazioni ai vari aspetti della vita sociale in
un determinato momento storico. E l'art. 51, d'altra parte, in quanto
dispone bensì l'eguaglianza dei cittadini per accedere agli uffici ed
alle cariche pubbliche, aggiungendo peraltro "secondo i requisiti
stabiliti dalla legge", conterrebbe una riserva di legge, demandando al
legislatore ordinario di applicare il precetto tenendo conto delle
diverse situazioni concrete, in base ad una valutazione politica,
riferita al momento dell'emanazione della legge. L'Avvocatura ricorda,
a tal proposito, anche le sentenze di questa Corte, n. 105 del 1957 e
n. 56 del 1958.
La difesa dello Stato esclude, d'altra parte, che la disposizione
impugnata sia in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione,
in quanto la disposizione stessa non limiterebbe in alcun modo la
possibilità di tutela in giudizio dei diritti e degli interessi
legittimi, essendo diretta esclusivamente a stabilire casi di
ineleggibilità a consigliere del Comune. Il cittadino potrebbe,
perciò, sempre e senza limiti adire gli organi giurisdizionali, mentre
le eventuali conseguenze dell'azione sulla loro eleggibilità o
compatibilità alle cariche comunali, non avrebbero nulla a che fare
con la tutela giurisdizionale. Non avrebbero alcun rilievo in questa
sede, si aggiunge, le osservazioni fondate sul timore che la lite possa
essere artificiosamente creata per eliminare qualche candidato, essendo
pure da considerare che tale inconveniente, in concreto, non
produrrebbe conseguenze, dato che la giurisprudenza avrebbe ritenuto
costantemente che l'efficacia della causa di ineleggibilità trovi un
limite quando la pretesa fiscale, da parte del Comune che ha dato luogo
alla controversia, appaia manifestamente infondata.
2. - Il sig. Renato Marconi ed altri, con atto del 29 dicembre
1960, proposero ricorso al Consiglio comunale di Pomezia contro la
deliberazione del Consiglio comunale del 1 dicembre 1960, con la quale
era stata convalidata l'elezione dei consiglieri Nicola Tortora ed
altri due, perché ineleggibili in base alla disposizione dell'art. 15,
n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, essendo debitori del Comune per
spese di spedalità, legalmente messi in mora.
Il Consiglio comunale di Pomezia, con deliberazione del 25 febbraio
1961, con riferimento all'eccezione dedotta dagli interessati durante
la discussione del ricorso, ha sollevato, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del citato T.U. e del n. 9 dell'articolo stesso, per
contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, che stabiliscono
l'eguaglianza dei cittadini nei diritti politici e nelle libertà
civili, con particolare riferimento all'elettorato passivo.
La deliberazione, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1961, n. 83.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le deduzioni il 22 marzo 1961 concludendo perché si
dichiari non fondata la questione di costituzionalità.
Si sono pure costituiti i signori Renato Marconi ed altri (che
avevano proposto ricorso davanti al Consiglio comunale), pure
concludendo che si dichiari non fondata la questione sollevata dal
Consiglio comunale di Pomezia.
L'Avvocatura dello Stato preliminarmente ripropone la questione
circa l'ammissibilità del ricorso, nei termini accennati nelle
deduzioni relative alla deliberazione n. 89.
Nel merito, per quanto si riferisce alla dedotta violazione degli
artt. 3 e 51 della Costituzione, prospetta argomentazioni analoghe a
quelle già addotte relativamente alla deliberazione del Consiglio
comunale di Muro Lucano. Argomentazioni alle quali si riferisce,
altresì, la difesa dei signori Marconi ed altri, rilevando che la
disposizione del n. 9 dell'art. 15 del T.U. del 1960, non sarebbe in
contrasto con i ricordati artt. 3 e 51 della Costituzione.
3. - Il sig. Francesco Macchiarola ed altri, con atto del 28
dicembre 1960, proposero ricorso avverso la deliberazione del Consiglio
comunale di Tramonti del 9 dicembre 1960, con cui era stata convalidata
l'elezione dei consiglieri Ottavio Apicella ed altri, essendo
ineleggibili per lite pendente col Comune davanti alla Commissione
comunale per i tributi locali (art. 15, n. 6, T.U. del 1960, n. 570).
Il Consiglio comunale di Tramonti, con deliberazione del 25
febbraio 1961, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione del
ricorso e non manifestamente infondata, l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
dedotta dai resistenti al ricorso signori Antonio Ferrara ed altri (ai
quali si è associato il sig. Apicella), per contrasto dell'art. 15 con
gli artt. 3 e 51 della Costituzione, e in particolare, della
disposizione contenuta nel n. 6 dello stesso articolo, con i precetti
degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nei quali si garantiscono
costituzionalmente il diritto di azione, di ricorso e di difesa in
qualunque grado di giurisdizione.
Nella deliberazione si ritiene, altresì, rilevante e non
manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità degli
artt. 218 e seguenti del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la
finanza locale, in quanto se si attribuisse carattere giurisdizionale
alle Commissioni tributarie comunali, le disposizioni ora accennate,
sarebbero in contrasto con gli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione. I
quali, secondo che si rileva nella deliberazione, riconoscerebbero il
carattere giurisdizionale esclusivamente alla Magistratura ordinaria e
agli altri organi di giurisdizione ordinaria e speciale, esclusivamente
in quanto siano organi dello Stato.
La deliberazione anzidetta, regolarmente notificata e comunicata,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1961, n. 83.
Nel giudizio in questa sede è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 22 marzo 1961,
concludendo perché siano dichiarate non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio comunale.
Si sono, altresì, costituiti i signori Apicella ed altri
depositando le deduzioni il 17 aprile 1961 e chiedendo, invece, che sia
dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra
citate. Essi sostengono che tutti i dieci casi di ineleggibilità
contenuti nel T.U. del 1960, n. 570, sarebbero in contrasto con gli
artt. 3 e 51 della Costituzione.
Il principio dell'eguaglianza stabilito nell'art. 3 e, per quanto
riguarda l'accesso dei cittadini agli uffici ed alle cariche pubbliche,
nell'art. 51, consentirebbe che il legislatore ordinario, per
l'elettorato passivo, possa stabilire i requisiti esclusivamente
inerenti alla capacità ed all'attitudine ad esercitare le funzioni
pubbliche proprie degli organi elettivi; i requisiti, cioè,
concernenti la cittadinanza, l'età, il titolo di studio e l'assenza di
situazioni negative derivanti dalla incapacità civile, dalle condanne
penali e dall'indegnità morale. E vero, si aggiunge, che l'art. 51
della Costituzione, nell'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla
legge", contiene una riserva di legge, ma questa riserva condizionata
al principio dell'eguaglianza, ammetterebbe soltanto quelle limitazioni
rese necessarie dalla selezione fra coloro che aspirano alle cariche
pubbliche, in relazione alle attitudini ed al minimo indispensabile di
preparazione. La riserva, quindi, dovrebbe essere intesa in senso
restrittivo, essendo altresì da considerare che gli artt. 128 e 129
della Costituzione attribuiscono alle Provincie ed ai Comuni autonomia
e funzioni decentrate, senza, peraltro, deferire alla legge ordinaria
di determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come
è, invece, espressamente stabilito dagli artt. 65 e 122 della
Costituzione per le elezioni delle Camere del Parlamento e dei Consigli
regionali. E che l'inciso contenuto nell'art. 51 dovrebbe essere inteso
nel senso sopra accennato, la difesa dei signori Apicella ed altri
desume anche dal fatto che, nel testo dell'art. 48 del progetto della
Costituzione, si faceva espresso richiamo alle attitudini dei cittadini
per accedere agli uffici ed alle cariche pubbliche secondo norme
stabilite dalla legge; e, altresì, dal fatto che, nella nuova
Costituzione, non è stato riprodotto il contenuto dell'art. 24 dello
Statuto albertino, secondo il quale l'eguaglianza, nei diritti civili e
politici, era subordinata alle eccezioni stabilite dalla legge.
Nell'art. 51 della Costituzione, invece, non si parla di eccezioni,
bensì di requisiti, di qualità cioè riferibili alle attitudini, agli
uffici ed alle cariche, come risulterebbe anche dalla sentenza di
questa Corte n. 56 del 1958.
Ora, si assume che nessuno dei dieci casi di ineleggibilità
preveduti dall'art. 15 del T.U. del 1960, n. 570, si riferirebbe a
requisiti di competenza e di attitudini personali, poiché sarebbero
determinati, invece, da motivi ingiustificati di sospetto nei riguardi
dei candidati, in relazione a fatti che troverebbero diverse sanzioni,
di carattere penale, amministrativo ed anche elettorale mediante
l'annullamento della elezione. A parte il rilievo, per quanto attiene
alla causa di ineleggibilità derivante dalla pendenza della lite, che
tale limitazione non avrebbe ragione d'essere, dal momento che l'art.
290 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1915, n. 148 (a
garanzia della corretta amministrazione) dispone, tra l'altro, che i
consiglieri e gli assessori dei Comuni devono astenersi dal prendere
parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie.
Come si è già accennato, nella deliberazione del Consiglio
comunale, la questione di costituzionalità della predetta disposizione
del n. 6 è stata sollevata anche perché violerebbe gli artt. 24 e
113 della Costituzione.
La difesa dei signori Apicella ed altri assume che la legge
ordinaria dovrebbe rispettare tanto i precetti dell'art. 51, quanto le
garanzie per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi contenute negli artt. 24 e 113. Il n. 6 dell'art. 15,
invece, pone al cittadino un'alternativa di scelta fra l'accettazione
della candidatura e la tutela dei propri diritti ed interessi, con la
conseguenza della rinunzia definitiva all'una o all'altra situazione di
vantaggio garantita dalla Costituzione.
Per quanto concerne, infine, la questione relativa alla
illegittimità degli artt. 278 e seguenti del T.U. per la finanza
locale, si pone in dubbio il carattere giurisdizionale delle
Commissioni comunali per i tributi locali; le quali avrebbero, invece,
carattere amministrativo, il che escluderebbe la sussistenza della
lite. Ma qualora si qualificassero giurisdizioni speciali, le norme
anzidette contrasterebbero con quelle contenute negli artt. 1, 5 e 101
della Costituzione. L'unità dell'ordinamento, che si desumerebbe dalle
disposizioni di questi articoli, non ammetterebbe che la giurisdizione
ordinaria o speciale fosse esercitata se non da organi propri dello
Stato. Le Commissioni anzidette, invece, sarebbero organi comunali e
non statali, dato che sarebbe deferita ai Comuni la costituzione delle
Commissioni stesse e la nomina della maggioranza dei componenti. Ma se
anche si ritenesse che costituiscano organi dello Stato, non per questo
verrebbe meno la incostituzionalità, in quanto tutti gli organi
giurisdizionali dovrebbero essere direttamente organizzati dallo Stato.
Anche relativamente all'attuale controversia, la difesa dello Stato
accenna nelle deduzioni alla inammissibilità, in questa sede, della
questione di incostituzionalità qualora si ritenesse il carattere
amministrativo delle decisioni dei Consigli comunali nel contenzioso
elettorale.
Nel merito, per ciò che riguarda il contrasto fra l'art. 15 del
T.U. del 1960, n. 570, e gli artt. 3 e 51 della Costituzione, quanto
per ciò che attiene, in particolare, al contrasto fra la disposizione
contenuta nel n. 6 del predetto art. 15 e gli artt. 24 e 113 della
Costituzione, svolge argomentazioni analoghe a quelle prospettate nella
controversia sollevata dal Comune di Muro Lucano (deliberazione n. 89
del 1960).
Riguardo, poi, alla dedotta incostituzionalità degli artt. 278 e
seguenti del T.U. per la finanza locale, osserva che il principio che
si desumerebbe dall'art. 101 della Costituzione indurrebbe a ritenere
soltanto che alla istituzione, all'organizzazione ed al funzionamento
degli organi giurisdizionali ordinari o speciali, si dovrebbe
provvedere esclusivamente con legge dello Stato. Non importerebbe,
invece, che anche la funzione giurisdizionale dovesse essere
esclusivamente esercitata da organi compresi nell'ordinamento statale.
Il che si verificherebbe nella nostra legislazione, ad esempio, per i
Consigli degli ordini professionali, nelle materie per le quali la
legge ad essi attribuisce potestà giurisdizionale e per i Consigli
comunali riguardo al contenzioso elettorale.
Con memoria, depositata il 10 maggio 1961, la difesa dei signori
Apicella ed altri, circa l'ammissibilità del ricorso rileva che, alle
decisioni dei Consigli comunali in materia elettorale, non si potrebbe
disconoscere il carattere giurisdizionale sia per le formalità del
procedimento, sia per il contenuto e per l'efficacia della decisione, e
ricorda a conferma l'ordinanza emessa da questa Corte n. 23 del 1958.
Nel merito, per quanto riguarda l'art. 15 del T.U. del 1960, n.
570, ora impugnato, ribadisce le tesi prospettate nelle deduzioni,
insistendo nel sostenere che la legge per l'elezione degli organi delle
amministrazioni locali (Provincie e Comuni) dovrebbe inderogabilmente
ottemperare ai precetti degli artt. 3 e 51 della Costituzione,
stabilendo soltanto norme relative alla capacità ed alle attitudini
per rispettare il principio della eguaglianza.
Quanto al contrasto del n. 6 dell'art. 15 con gli artt. 24 e 113
della Costituzione, fa rilevare che i precetti ivi contenuti, data
anche la formulazione delle disposizioni, non potrebbero assolutamente
essere limitati e compressi dal legislatore ordinario, il quale
potrebbe soltanto predisporre cautele a salvaguardia dell'imparzialità
e dell'autonomia dei consiglieri comunali. Cautele che, comunque, non
potrebbero mai importare la soppressione dei diritti garantiti dagli
artt. 24 e 113, o rinunzia definitiva ai medesimi, ma soltanto la
sospensione dell'esercizio, al fine di evitare una discriminazione fra
i diritti garantiti dalla Costituzione, con la conseguenza che uno di
tali diritti risulti possa essere subordinato all'altro o annullato.
Per quanto attiene, infine, alla illegittimità costituzionale
degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale, si confermano
le argomentazioni già svolte al riguardo nelle deduzioni, richiamando
la sentenza di questa Corte n. 12 del 1957, ed osservando come non
sarebbe pertinente nella fattispecie sia il richiamo ai poteri
attribuiti ai Consigli professionali circa l'autogoverno della
categoria, né il riferimento alla funzione giurisdizionale dei
Consigli comunali in materia elettorale, trovando, questa,
giustificazione nella speciale materia.
Anche l'Avvocatura dello Stato il 10 maggio 1961 ha depositato una
memoria che riguarda le questioni sollevate nelle tre deliberazioni dei
Comuni di Muro Lucano, Pomezia e Tramonti, confermando le tesi già
prospettate nelle deduzioni. Rileva, inoltre, che, dato che la
Costituzione (art. 128) ha demandato al legislatore ordinario di
stabilire la struttura, l'ordinamento ed il funzionamento delle
amministrazioni provinciali e comunali (senza alcuna limitazione o
specificazione come ha fatto per il Parlamento e per le Regioni)
rientrerebbe, altresì, nel potere del legislatore ordinario di
determinare i requisiti necessari per poter far parte delle
amministrazioni stesse, sia sotto l'aspetto generale della capacità,
sia sotto l'aspetto particolare della specifica compatibilità con
l'ufficio. E ciò anche in applicazione del principio, già enunciato
nella sentenza di questa Corte n. 1 del 1956, circa le limitazioni
insite nel concetto stesso del diritto.
Per quanto riguarda, infine, le norme degli artt. 278 e seguenti
del T.U. sulla finanza locale, la difesa dello Stato, che, richiamando
anche la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 12 e 41 del
1957), muove dal presupposto che le Commissioni tributarie comunali
abbiano carattere giurisdizionale, sostiene, peraltro la legittimità
costituzionale delle disposizioni che le riguardano, ribadendo la tesi
che, pur non avendo dubbi che la funzione giurisdizionale sia funzione
esclusivamente statale, da ciò non deriverebbe necessariamente che
debba essere esercitata da organi dello Stato, purché siano costituite
in base a leggi dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, relative alle deliberazioni dei Comuni di Muro
Lucano, di Pomezia e di Tramonti, devono essere riunite e decise con
unica sentenza, poiché riguardanti le stesse questioni.
Risulta dalla esposizione del fatto che l'Avvocatura dello Stato,
nelle deduzioni, rileva che le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate con le predette deliberazioni, sarebbero
inammissibili in questa sede, qualora si escludesse il carattere
giurisdizionale delle deliberazioni dei Consigli comunali nella materia
del contenzioso elettorale.
Tale rilievo (in relazione all'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87),
riguardando la competenza di questa Corte, deve essere preliminarmente
esaminato, anche se non ha formato oggetto di specifiche conclusioni.
La Corte osserva che il carattere giurisdizionale delle decisioni
predette, in quanto rivolte alla tutela di diritti subiettivi perfetti,
è stato riconosciuto dalla quasi unanime dottrina ed affermato dalla
costante giurisprudenza, sia in relazione alla legge del 20 marzo 1865,
n. 2248, all. A, che ha istituito il contenzioso elettorale, sia in
relazione alla elaborazione legislativa successiva a detta legge e fino
al T.U. del 1960, n. 570, per le elezioni comunali, ed alla legge 18
maggio 1951, n. 328, per le elezioni provinciali.
Tale opinione, oltreché dalla tradizione quasi secolare trae
conferma dal sistema adottato nelle varie disposizioni legislative che,
fino a quelle vigenti, sono state emanate per le elezioni provinciali e
comunali. Dal quale sistema si desumono elementi a favore
dell'accennata opinione che, ad avviso della Corte, non restano
superati dalle argomentazioni addotte da una parte della dottrina più
recente, per sostenere che le decisioni predette rimangono nell'ambito
dei provvedimenti amministrativi, pur essendo emesse nel corso di un
procedimento contenzioso.
Per quanto attiene, infatti, alle controversie sull'eleggibilità e
sulle operazioni elettorali, concernenti sicuramente diritti politici
fondamentali nel vigente sistema costituzionale, l'attività degli
organi elettivi, non è esercitata d'ufficio (come per le operazioni di
convalida, che devono essere compiute, in base all'art. 75 del T.U. del
1960, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni), ma è
sollecitata esclusivamente ad iniziativa della parte, la quale (artt.
82 e 83 del detto T.U., che riproducono gli artt. 67, 74 e 75 del T.U.
5 aprile 1951, n. 203, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136) deve
notificare giudiziariamente i ricorsi in prima sede e i reclami
preveduti dalla legge, alle persone che possono avere interesse, le
quali hanno facoltà di rispondere entro il termine di dieci giorni. È
palese che, in tal maniera, si instaura il contraddittorio, che si
svolge non già, come in altri casi, nei con fronti
dell'Amministrazione, bensì fra le parti private, rimanendo a queste
estraneo l'organo chiamato a decidere le controversie. Che se
dall'eventuale astensione di vari componenti, o da qualsiasi altro
motivo, derivasse l'inattività dell'organo, la legge (quarto comma
dell'art. 82, sopra ricordato) stabilisce che, sempre previa istanza di
parte, sulle controversie decide la Giunta provinciale amministrativa
in sede giurisdizionale. È da rilevare, altresì, che le decisioni
adottate dai Consigli comunali o da quelli provinciali, se non sono
impugnate nei termini stabiliti dalla legge (art. 82, comma quinto),
acquistano quella immutabilità che, di regola, inerisce alle pronunzie
giurisdizionali. Né, ad avviso della Corte, sono rilevanti per
escludere il carattere giurisdizionale delle decisioni predette, talune
particolarità che si riscontrano nel procedimento contenzioso
elettorale, più strettamente attinenti alla forma della decisione. In
quanto cioè, questa si concreta in una deliberazione e non in una
sentenza in senso tecnico - processuale, non è pronunziata in nome del
popolo italiano e non richiede la sottoscrizione di tutti i componenti
del collegio, dei quali non è neppure determinato il numero. Queste
deviazioni, rispetto alla struttura del processo ordinario, invero, si
ricollegano alle caratteristiche dell'organo investito del giudizio,
che esplica la potestà giurisdizionale nelle forme che gli sono
proprie, nell'esercizio del potere, riconosciuto anche agli organi
elettorali locali secondo il sistema democratico adottato dalla
Costituzione (art. 66 per quanto riguarda le Camere del Parlamento), di
decidere sulle contestazioni relative alle elezioni dei propri
componenti.
Non si può, d'altronde, ritenere che l'eventuale rifiuto, da parte
dei Consigli comunali e provinciali, di deliberare entro il termine
fissato dalla legge, resti senza sanzione, poiché, in tal caso, gli
organi decidenti in prima sede vengono privati del potere, di cui si è
fatto cenno. Stabilisce, infatti, l'art. 82, quarto comma, che
verificandosi tale ipotesi, del giudizio sui ricorsi è investita la
Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale su istanza
delle parti interessate. Il che distingue, sostanzialmente, tale
competenza dall'avocazione in sede di tutela, alla quale, invece, si
provvede di ufficio, come è stabilito anche dall'art. 78, secondo
comma, del T.U. del 1960, per il caso in cui i Consigli omettano di
pronunziare sulla convalida, nella seduta amministrativa immediatamente
successiva alle elezioni.
Non costituisce, poi, sufficiente ragione per negare il carattere
giurisdizionale alle deliberazioni degli organi elettivi locali, il
fatto che, nel contenzioso elettorale, per quanto riguarda le
controversie sull'eleggibilità, sono previsti quattro, anziché tre
gradi di giurisdizione, come di regola nel processo ordinario. A parte
che la deroga in tal senso alla struttura del processo ordinario non è
fenomeno estraneo al nostro ordinamento, nella specie detta deroga
appare giustificata, da un lato, dalla sopracennata speciale competenza
degli organi elettivi locali, dall'altro dalla necessità di assicurare
in ogni caso i tre gradi di giurisdizione, qualora gli anzidetti organi
non possano o non vogliano decidere. È pure da notare, infine, che,
tanto le disposizioni del T.U. del 1960, quanto quella della legge del
18 maggio 1951 sopra ricordate, hanno riprodotto, circa il contenzioso
elettorale, il particolare sistema giurisdizionale già disciplinato
nella precedente legislazione. Di guisa che non può ravvisarsi un
contrasto fra le predette disposizioni e la Costituzione poiché,
secondo quanto ha già ritenuto questa Corte con la sentenza n. 41 del
1957, la nuova Costituzione non ha automaticamente soppresso le
giurisdizioni speciali già esistenti, ma ne ha disposto la revisione.
2. - Nel merito, la Corte deve esaminare tre questioni di
legittimità costituzionale:
1) se sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione
l'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che prevede i casi di
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, con particolare
riguardo all'ipotesi di lite pendente (n. 6) e di morosità (n. 9);
2) se sia in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione la
disposizione contenuta nel citato numero 6;
3) se siano in contrasto con gli artt. 1, 5 e 101 della
Costituzione le disposizioni degli articoli da 278 a 282 del T.U. 14
settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.
Circa la prima questione, secondo le deliberazioni dei Consigli
comunali, il dubbio sulla legittimità dell'intero art. 15 deriverebbe
dalla violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini
nell'esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento
all'elettorato passivo.
A sostegno della illegittimità la difesa delle parti private
esclude anzitutto che, per quanto attiene alle elezioni per le cariche
nelle amministrazioni locali, la legge ordinaria possa stabilire cause
di ineleggibilità, dato che questo potere, in base agli artt. 65 e 122
della Costituzione, è attribuito soltanto per la disciplina delle
elezioni alle Camere del Parlamento (l'art. 65) e delle elezioni
regionali (art. 122). Deduce, quindi, in sostanza, che la questione
debba essere esaminata in riferimento all'art. 51; il quale,
riaffermando, per quanto riguarda l'elettorato passivo, il principio
fondamentale dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3, ammetterebbe
soltanto che la legge ordinaria, oltre l'impedimento derivante
dall'indegnità, possa, come condizione di eleggibilità, stabilire
requisiti attinenti alla capacità e all'attitudine dei candidati.
Tale presupposto, peraltro, non può essere accolto.
È vero che la Costituzione, dettando soltanto alcune norme per le
elezioni politiche e regionali, deferisce espressamente al legislatore
ordinario la determinazione delle cause di ineleggibilità (artt. 65 e
122). Ma a non diversa conclusione è necessario pervenire anche in
riferimento agli organi elettivi dei Comuni e delle Provincie. L'art.
128 della Costituzione, con norma di carattere generale, proclamando
l'autonomia dei predetti enti nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, non può non
avere pure lasciato alle stesse leggi di disciplinare anche
l'organizzazione di carattere elettivo.
La tesi contraria porterebbe a ritenere che, per le elezioni
amministrative, a differenza di quelle politiche e regionali, al
legislatore ordinario non sarebbe consentito stabilire cause di
ineleggibilità, in contrasto col sistema unitario che deve regolare la
partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche.
Ciò posto, se anche, come si sostiene dalla difesa delle parti, la
riserva di legge contenuta nell'art. 51 si volesse intendere nel senso
restrittivo sopra accennato, non ne deriverebbe, tuttavia,
l'incostituzionalità dell'art. 15, la cui legittimità si ricollega,
per quanto si è osservato, al sistema accolto dalla Costituzione circa
la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ed è
giustificata anche dalla norma generale contenuta nell'art. 128 della
Costituzione stessa.
3. - Resta da esaminare se le varie disposizioni contenute
nell'art. 15, considerate per se stesse, violino il principio fonda
mentale dell'eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e
riaffermato espressamente nell'art. 51, per quanto riguarda l'aceesso
di tutti i cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
Ad avviso della Corte, peraltro, neppure sotto questo aspetto,
posto in rilievo nelle deliberazioni dei Consigli comunali e dalla
difesa delle parti, la questione di costituzionalità può ritenersi
fondata.
È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'osservanza del precetto fondamentale dell'eguaglianza non esclude che
il legislatore possa disciplinare, con norme diverse, situazioni che
egli considera differenziate, purché la diversità di trattamento,
oltre ad obbedire a criteri di razionalità, riguardi categorie e non
singoli cittadini, per non creare né privilegi né ingiuste
sperequazioni.
Ora, i casi di ineleggibilità indicati nell'art. 15 del T.U. del
1960 (che trovano riscontro nella legislazione precedente a partire
dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248, all. A,
art. 25, con le modificazioni successivamente apportate), non appaiono
in contrasto con gli accennati principi. Che tali casi si riferiscano,
non già a singoli individui, bensì a categorie di persone, che, per
le funzioni esercitate o per i loro rapporti del Comune, si vengono a
trovare nelle situazioni che la legge ritiene incompatibili con la
posizione di candidato alle elezioni, si desume chiaramente dalla
formulazione stessa delle disposizioni legislative. D'altra parte,
l'esclusione dall'elettorato passivo delle categorie anzidette risponde
a imprescindibili esigenze di interesse generale, necessariamente
inerenti alle consultazioni elettorali e particolarmente a quelle
locali; esigenze che richiedono, da un lato, che la espressione del
voto rappresenti la libera e genuina manifestazione di volontà
dell'elettorato, donde l'ineleggibilità delle persone e dei funzionari
(nn. 1, 2 e 10 dell'art. 15 citato) che possono esercitare pressioni
sugli elettori stessi, ed impongono, dall'altro, che, all'attività
degli organi elettivi, non partecipino soggetti che, per i rapporti di
dipendenza diretta o indiretta dal Comune (nn. 3 e 4 dell'art. 15) o di
affari col Comune medesimo (n. 7) o per posizioni personali di
conflitto con l'amministrazione (nn. 5, 6, 8 e 9), non danno garanzia
di obiettività e di disinteresse nell'esercizio delle funzioni alle
quali aspirano. Esigenze che devono essere rispettate non soltanto nel
momento dell'elezione, ma, altresì, durante tutto il periodo di durata
della carica elettiva ricoperta, poiché, in base all'art. 9 del T.U.
del 1960 (che riproduce l'art. 9 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, che a
sua volta ripeteva la disposizione dell'art. 9 del D. L.L. 7 gennaio
1946, n. 1), si decade dalla carica di consigliere se si verifica uno
degli impedimenti, delle incompatibilità, o delle incapacità
contemplate dalla legge.
È vero che per le elezioni politiche T.U. del 30 marzo 1957, n.
361), pure essendo contemplati vari casi di ineleggibilità, non vi si
comprendono tuttavia quelli per lite pendente o per morosità previsti
dalle leggi elettorali amministrative. Da ciò, tuttavia, non si può
trarre argomento per ritenere prive di congrua giustificazione le
disposizioni ora ricordate; le quali rispondono all'esigenza di
impedire che facciano parte degli organi elettivi coloro che si trovano
in tali situazioni. Esigenza che assume particolare rilievo, per quanto
riguarda le amministrazioni degli enti autarchici territoriali, dato il
carattere localizzato dell'attività amministrativa e normativa ad essi
attribuita. Il che chiarisce come siano state tuttora conservate, per
le elezioni comunali e provinciali, le citate disposizioni contenute
nei numeri 6 e 9 dell'art. 15; le quali risalgono, la prima alla legge
del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A (art. 25), l'altra alla legge 11
luglio 1894, n. 287 (art. 11). Disposizioni che si riferiscono a
situazioni le quali, con particolare evidenza, mettono in rilievo il
conflitto tra l'interesse personale del candidato e l'interesse
pubblico che la legge ha inteso salvaguardare. Il che è confermato
anche dall'ultimo comma dell'art. 15 (che riproduce una disposizione
aggiunta all'art. 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136), il quale
esclude l'applicabilità del n. 6 della ricordata disposizione per
fatti connessi con l'esercizio del mandato già affidato
all'amministratore, ritenendo soltanto necessaria la sospensione di
questi dalla carica di sindaco o di assessore, fino all'esito del
giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di
pregiudizio per l'ente.
Né, d'altra parte, contrariamente a quanto si fa rilevare dalla
difesa delle parti, si può fondatamente ritenere che l'esclusione
dall'elettorato passivo per lite pendente, e in generale, per posizione
di contrasto con gli interessi del Comune, costituiscano cautele del
tutto superflue, data la disposizione dell'art. 290 del T.U. della
legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, tuttora in
vigore in base all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530. È vero,
infatti, che, in base a detta disposizione, i componenti del Consiglio
comunale o della Giunta, debbono astenersi dal partecipare a
deliberazioni riguardanti interessi propri o dei loro congiunti ed
affini fino al quarto grado. Ma l'astensione dalle deliberazioni non
soddisfa compiutamente l'esigenza cui si ispira la legge, la quale
considera non rispondente al buon andamento dell'amministrazione che ne
facciano parte persone che, pur dovendosi astenere dal partecipare alle
deliberazioni che le riguardano, per le cariche occupate, possano
tuttavia spiegare attività a proprio vantaggio in contrasto con gli
interessi dell'ente. Che se, d'altra parte, la legge ha considerato le
situazioni di che trattasi con particolare rigore, ciò non può
ovviamente avere rilevanza ai fini della legittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate. E del pari non possono avere rilevanza,
in questa sede, gli inconvenienti, ai quali può dar luogo in pratica,
come si deduce dalla difesa delle parti, la disposizione contenuta nel
citato n. 6. Inconvenienti ai quali opportunamente potrà ovviare il
legislatore.
Concludendo, quindi, in base alle considerazioni fin ora esposte,
non è ravvisabile alcun contrasto fra le cause di ineleggibilità
elencate nell'art. 15 del T.U. del 1960, n. 570, in particolare fra le
disposizioni contenute nei numeri 6 e 9, e gli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
4. - Come in precedenza si è accennato, l'illegittimità
costituzionale della disposizione del numero 6, relativa alla pendenza
di lite, è prospettata anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Nelle deliberazioni del Comune di Muro Lucano e del Comune di
Tramonti il contrasto con i precetti costituzionali deriverebbe dal
fatto che detta disposizione, violando anche il principio
dell'eguaglianza, paralizzerebbe, nei riguardi di colui che pone la
propria candidatura, il diritto di tutelare giurisdizionalmente i
propri diritti ed interessi.
Dalla difesa delle parti si pone in rilievo che, dalla alternativa
in cui viene posto il cittadino, conseguirebbe necessariamente la
definitiva rinunzia all'esercizio di uno o dell'altro di due diritti
costituzionalmente garantiti: il diritto di partecipare alla formazione
degli organi elettivi e quello di agire o difendersi in giudizio, per
il quale la Costituzione non ammetterebbe riserva di legge.
Neanche sotto questo aspetto, peraltro, la questione può ritenersi
fondata.
È vero, infatti, che la legge ordinaria, comprendendo fra i casi
di ineleggibilità la pendenza della lite fra il candidato e il Comune,
richiede al cittadino una scelta, con conseguente rinunzia
all'esercizio di alcuno dei diritti sopra indicati. Ma questa rinunzia
deriva dalla libera iniziativa del cittadino, che, nell'ambito della
propria autonomia e in base alla valutazione del proprio interesse,
ritiene di indirizzare la sua attività al conseguimento dell'una o
dell'altra posizione di vantaggio. Non diversamente avviene anche nei
casi di incompatibilità fra cariche pubbliche, o fra queste e pubblici
uffici, preveduti anche in varie norme della Costituzione. È vero che
la incompatibilità produce conseguenze diverse dalla ineleggibilità,
in quanto questa invalida l'elezione, mentre quella impone un'opzione.
Ma ciò non esclude, tuttavia, che entrambe le ipotesi si ricolleghino
ad uno stesso principio non contrastante col sistema costituzionale, ma
che in questo trova anzi applicazione, come si è ora accennato.
5. - Nella deliberazione del Consiglio comunale di Tramonti, infine
è stata proposta (ritenendone la rilevanza per escludere in definitiva
la pendenza della lite) questione di legittimità costituzionale anche
in relazione alle disposizioni contenute negli articoli da 278 a 282
del T.U. per la finanza locale (approvato con decreto del 14 settembre
1931, n. 1175), perché contrastanti con gli artt. 1, 5 e 101 della
Costituzione. Le accennate disposizioni riguardano la istituzione, il
funzionamento e la nomina dei componenti delle Commissioni e il
contenzioso sui tributi locali.
Dalle difese delle parti, peraltro, si pone in dubbio il carattere
giurisdizionale delle Commissioni anzidette e si assume che, se si
ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme
sopracitate sarebbero in contrasto col sistema costituzionale, secondo
il quale la funzione giurisdizionale non può essere esercitata se non
da organi dello Stato.
La Corte osserva che anche se si ammette la natura di organo
comunale delle Commissioni e il carattere giurisdizionale della
funzione ad esse attribuita, non ne deriverebbe, come si rileva nella
deliberazione e si sostiene nelle difese delle parti, la
incostituzionalità delle norme predette, in riferimento al principio
sancito, non già negli artt. 1 e 5 della Costituzione, non a proposito
richiamati, ma nell'art. 101 e seguenti. Principio secondo il quale,
come si è già rilevato nella sentenza n. 12 del 1957, rientra nella
competenza dello Stato l'organizzazione ed il funzionamento degli
organi giurisdizionali. Senonché con tale principio non contrasta il
fatto che lo Stato stesso, con proprie leggi, attribuisca (e nel nostro
ordinamento non mancano esempi del genere) la funzione giurisdizionale
ad organi appartenenti ad enti diversi dallo Stato, e che a tali enti
sia anche deferita la nomina dei componenti. I quali organi, peraltro,
dato il principio dell'unità della giurisdizione, sancito dai
ricordati precetti costituzionali, in quanto esercitano le funzioni ad
essi attribuiti e, limitatamente all'esercizio delle funzioni medesime,
vengono ad inserirsi nell'organizzazione unitaria dello Stato.
Per tali considerazioni anche la questione di legittimità
costituzionale ora esaminata deve ritenersi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle tre cause riunite, indicate
in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni sollevate dal Consiglio comunale
di Muro Lucano con deliberazione dell'11 luglio 1960, e dai Consigli
comunali di Pomezia e di Tramonti, Con deliberazioni del 25 febbraio
1961, sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute
nell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), in riferimento
agli artt. 3 e 51 della Costituzione; della disposizione contenuta nel
n. 6 del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione; e degli artt. da 278 a 282 del T.U. del 14 settembre
1931, n. 1175, per la finanza locale, in riferimento agli artt. 1, 5 e
101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte