Ordinanza n. 42/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 dei T.U.
16 maggio 1960, n. 570, e 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n.
1175, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di
Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 181 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961;
2) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di
Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 182 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.
Ritenuto che, con le predette deliberazioni del Consiglio comunale di
Joppolo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.
3, 48, 51 della Costituzione e, limitatamente al n. 6 dello stesso
articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e
degli artt. 278 e segg., cioè degli articoli da 278 a 282, del Testo
unico per la finanza locale (decreto 14 settembre 1931, n. 1175), in
riferimento agli artt. 1, 5, 101 e segg. della Costituzione;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha
dichiarato non fondate tali questioni in relazione all'art. 15 del
Testo unico n. 570 del 1960 e in riferimento agli artt. 3, 51 e 113
della Costituzione e in relazione agli artt. da 278 a 282 del Testo
unico n. 1175 del 1931 e in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 e segg.
della Costituzione;
che la predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6,
del Testo unico n. 570 del 1960, con una motivazione che vale per
l'intero art. 15;
che, inoltre, questa Corte, nell'ordinanza n. 9 del 27 febbraio
1962, richiamandosi alle proprie sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio
1961, ha dichiarato la manifesta infondatezza della predetta questione
di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Testo unico n. 570 del
1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
che, non sussistendo motivi in contrario, le precedenti decisioni
vanno confermate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause:
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e degli
artt. da 278 a 282 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevate con
le deliberazioni indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte