Sentenza n. 42/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 33/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
5 gennaio 1957, n. 33, della legge 6 marzo 1957, n. 68, e del D.P.R.26
dicembre 1958, n. 1105, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, iscritta al n. 7
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, imputato di
contrabbando di saccarina, il P.M., in persona del sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con sua
ordinanza del 16 novembre 1961, dopo essersi richiamato a questioni di
legittimità costituzionale sollevate in precedenti giudizi, ha
promosso questione di legittimità costituzionale delle norme che
approvano la vigente tariffa dei dazi doganali, perché emanate senza
sentire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
La mancata richiesta di tale parere, osserva l'ordinanza, non trova
giustificazione nella legge 5 gennaio 1957, n. 33, istitutiva del
C.N.E.L., in quanto questa stessa legge è incostituzionale per
contrasto con l'art. 99 della Costituzione, avendo essa configurato
come facoltativo il parere del detto organo costituzionale. Ne consegue
l'incostituzionalità della legge 6 marzo 1957, n. 68, contenente una
proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi
doganali previsti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del
successivo D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, di approvazione della
tariffa. Rispetto a quest'ultimo, la questione di legittimità
costituzionale è posta alternativamente: o la legge n. 68 del 1957 è
una legge di delegazione, e allora il D.P.R. n. 1105 del 1958 è
incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché
la legge di delega non contiene criteri direttivi circa la richiesta di
parere al C.N.E.L., e la mancata richiesta fu, quindi, decisa
dall'organo delegato, senza averne il potere; o la legge n. 68 del
1957 è legge di autorizzazione, e quindi il decreto presidenziale n.
1105 è atto amministrativo, e in tal caso su quest'ultimo si
fonderebbe la mancata richiesta di parere del C.N.E.L., in violazione
dell'art. 99, secondo comma, della Costituzione; ma, non potendo essere
dichiarato incostituzionale l'atto amministrativo, si chiede che la
Corte si pronunci sulla legittimità costituzionale delle leggi di
autorizzazione, che non hanno fatto cenno del parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle
Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962.
Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, si è costituito con atto di intervento 8 gennaio 1962, nel
quale, eccepita pregiudizialmente l'improcedibilità o l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, si sostiene che l'art. 99 della
Costituzione non imprime alcun crisma di obbligatorietà alla richiesta
di pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si chiede,
quindi, che siano dichiarate manifestamente infondate le prospettate
questioni.
Il Gabriele non si è costituito davanti a questa Corte.
Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello Stato
Achille Salerni ha insistito nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale
l'eccezione di inammissibilità della questione, proposta a questa
Corte con ordinanza del Pubblico Ministero.
L'eccezione è fondata. Secondo il sistema che regola il
procedimento incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. e le
parti possono sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma
spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio
valutare la rilevanza della questione rispetto alla decisione della
causa e la sua non manifesta infondatezza, e disporre, quindi, la
trasmissione degli atti a questa Corte (art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87). Tale duplice valutazione, come questa Corte ha già avuto
occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), è di competenza
dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, e il
P.M. non può sostituirsi ad essa, non avendo competenza a emettere
provvedimenti decisori.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per
mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica
che ha emesso l'ordinanza, restando assorbite le questioni di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con
ordinanza 16 novembre 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte