Sentenza n. 42/1969
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promosso
con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle
imposte di Milano sul ricorso della società Impresa Modelli contro
l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta al n. 128 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 del 29 luglio 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione delle finanze
dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n.
1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società
Impresa Mondelli richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il
rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni
1960 e 1962.
La Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di
Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23
settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione
degli importi pagati.
A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza
dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30,
comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio
delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al
momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non
poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di
illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe
il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il
profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si
troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti
puntuali nei pagamenti.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27
luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si
costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano
entrambi per la infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi
all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i
tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha
affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed
indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la
disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del
contribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto
all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, è affidata
alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non
hanno natura giurisdizionale.
Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a
sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata
dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di
Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte