Sentenza n. 42/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/01/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57Codice penale
- art. 595Codice penale
- art. 1legge 47/1948
- art. 8legge 47/1948
- art. 9legge 47/1948
- art. 12legge 47/1948
- art. 13legge 47/1948
- art. 21legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8, 12,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa)
e degli artt. 57 e 595 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 24 settembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a
carico di Francesco Rinaldini, iscritta al n. 489 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Francesco Rinaldini e di Willy De
Luca;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Egidio Tosato, per il
Rinaldini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico del giornalista
Francesco Rinaldini, perseguito per aver trasmesso nel telegiornale una
notizia diffamatoria, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24
settembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 8, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
degli artt. 57 e 595 del codice penale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Rilevava il pretore che le norme denunciate, applicabili alle
diffamazioni commesse a mezzo stampa, non sono estensibili, per unanime
dottrina e giurisprudenza, al caso di notizie diffuse attraverso il
telegiornale, e che pertanto gli autori di una diffamazione commessa
attraverso tale mezzo non sono soggetti all'obbligo di rettifica (art.
8), a quello di pubblicazione della sentenza (art. 9, alla riparazione
pecuniaria (articolo 12), alla maggior pena per il reato di
diffamazione (art. 13) alla competenza del Tribunale ed al giudizio
direttissimo (art. 21), alla responsabilità a titolo di colpa del
direttore (art. 57 cod. pen.).
La risultante disparità di trattamento non sarebbe sorretta da
nessuna ragionevole giustificazione, poiché se la ratio della speciale
disciplina per i reati commessi a mezzo stampa sta nella ritenuta
necessità di dare una congrua risposta al danno che deriva
dall'elevato grado di diffusione delle notizie, tale ragione deve
sussistere, a fortiori, per un mezzo come il telegiornale.
L'applicabilità della disciplina comune della diffamazione (art.
595 cod. pen.) realizzerebbe dunque un'ingiustificata disparità di
trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Venendo quindi al problema del come eliminare tale disparità,
secondo il pretore si aprono alla Corte due vie: o ricondurre i reati a
mezzo stampa alla disciplina comune, ovvero estendere, mediante una
sentenza "additiva", la disciplina dei reati a mezzo stampa al
telegiornale.
Secondo il pretore, che pure dichiara di non avere un onere di
scelta, la soluzione corretta sarebbe la prima in quanto ispirata al
favor libertatis.
Occupandosi poi delle possibili obiezioni d'irrilevanza della
questione per come prospettata, il pretore crede di superarle
osservando che con l'eliminazione della disciplina più sfavorevole per
i reati commessi a mezzo stampa la sua pronuncia non verrebbe a
realizzare una disparità di trattamento a favore delle radiodiffusioni
lesiva dell'art. 3, altrimenti sussistente nell'ambito
dell'ordinamento.
Ove invece si ritenesse di accogliere la questione nel senso di
estendere alle radiodiffusioni la disciplina dei reati di stampa, un
problema di rilevanza non si dovrebbe porre, a meno di non accedere
all'opinione per cui le norme penali favorevoli non sarebbero in
ipotesi soggette a sindacato della Corte costituzionale, non potendo
mai una pronuncia della Corte retroagire in senso negativo sulla
posizione dell'inquisito.
In ogni modo parte delle norme denunziate è di natura processuale
e per esse non dovrebbe sorgere alcun dubbio di rilevanza. Così dicesi
in relazione all'art. 21 della legge sulla stampa, e anche in relazione
agli artt. 9, 12 e 13, che pur non essendo norme processuali non sono
nemmeno norme incriminatrici.
La questione invece potrebbe porsi in relazione all'art. 57
cod.pen., che, in quanto norma incriminatrice, sarebbe soggetta al
principio di irretroattività sancito dall'art. 25, 2 comma, della
Costituzione. Ad avviso del pretore tuttavia altro è la successione
delle leggi penali nel tempo, altro sono le pronunce della Corte
costituzionale che, riguardando la preesistente situazione normativa,
non costituiscono di per sé autonoma fonte legislativa ma, più
propriamente, condizioni di applicabilità di norme altrimenti non
applicabili.
Richiama in proposito la sentenza n. 49 del 1970 nonché la
sentenza n. 17 del 1974 che avrebbe eliminato una disparità di
trattamento in materia di carcerazione preventiva attraverso
l'inasprimento del relativo regime (ritenuto da dottrina e
giurisprudenza più appartenente al diritto sostanziale che a quello
processuale).
Osserva infine che, così intesa l'efficacia della pronuncia della
Corte, essa potrebbe condurre a risultati illiberali, ma ciò non è
certo più grave dell'immutato principio dell'inescusabilità
dell'errore di diritto (art. 5 cod.pen.) sicché non sembra ingiusto
eliminare ingiustificati privilegi attraverso un peggioramento della
disciplina relativa alle libertà personali.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si sono costituiti dinanzi alla Corte costituzionale Francesco
Rinaldini e Willy De Luca, rappresentati e difesi dagli avvocati
Giuliano Vassalli, Egidio Tosato e Giuseppe Gianzi per chiedere che la
questione venga ritenuta non fondata o comunque inammissibile perché
irrilevante.
La particolare natura delle trasmissioni radiotelevisive, vigilate
e controllate da organi pubblici, la pressoché totale mancanza di
commenti ed opinioni che accompagnano le notizie diffuse attraverso il
telegiornale, costituiscono gli elementi in base ai quali il
legislatore ha ritenuto di non estendere a dette trasmissioni le norme
della legge sulla stampa. Tanto più che mentre gli stampati sono
destinati a durare nel tempo, ponendosi quali strumenti "di
obiettivazione permanente dell'idea delittuosa", il giornale
radiofonico o televisivo esaurisce i suoi effetti nell'azione della
diffusione della notizia.
La materia comunque rientrerebbe nell'ampia discrezionalità del
legislatore, non sindacabile dalla Corte costituzionale.
Venendo quindi alla rilevanza, positivamente apprezzata dalla
dottrina dominante quale filtro che consente la remissione alla Corte
solo di questioni serie e non pretestuose, concrete e non accademiche,
le parti costituite accedono all'opinione per cui essa manca quando è
possibile escludere ogni influenza della decisione della Corte sul
giudizio a quo nel frattempo sospeso.
Nel caso di specie, se la legge sulla stampa fosse dichiarata
incostituzionale, il processo dovrebbe essere comunque definito secondo
le norme comuni, già allo stato applicabili. Se la legge medesima
fosse confermata ed ampliata, tale ampliamento, ai sensi dell'art. 25
Cost., non potrebbe essere esteso al giudizio a quo, che dovrebbe
essere definito sempre in base a norme già applicabili. In ogni modo
la decisione della Corte non avrebbe nessuna influenza nel caso
concreto. Né vale distinguere tra norme penali sostanziali e norme
processuali, poiché tale distinzione non si potrebbe porre in
relazione all'art. 25 della Costituzione.
Delle due alternative proposte dal pretore, la prima (soluzione
ispirata al favor libertatis) potrebbe avere rilevanza solo sotto il
profilo "sociale o ambientale" per le ripercussioni sull'opinione
pubblica dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i
giornalisti della Rai-TV e gli altri: ma tale concetto è sicuramente
inammissibile.
La seconda alternativa (soluzione più sfavorevole) sembra nascere
da un travisamento del concetto di sentenze additive, con le quali la
Corte non avrebbe mai esteso norme penali e in ogni caso l'inasprimento
di pene o la previsione di nuove sanzioni non potrebbe mai trovare
applicazione a fatti commessi durante il vigore della legge
preesistente senza violare il principio costituzionale della
irretroattività della legge penale. Tanto dicasi anche per le norme
processuali, e per il diritto di rettifica (che tra l'altro non appare
essere stata richiesta nel corso del procedimento). Considerato in diritto :
1. - Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la costituzione
nel presente giudizio del dott. Willy De Luca, che risulta estraneo al
procedimento penale instaurato avanti il pretore di Roma a carico di
Francesco Rinaldini, nel corso del quale è stata sollevata avanti
questa Corte la questione di legittimità costituzionale.
2. - Il giudice a quo, partendo dalla constatazione che l'art. 1
della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, fa riferimento
esclusivamente a stampe e stampati, cioè alla riproduzione di più
esemplari di un medesimo scritto, che il complesso delle disposizioni
della legge stessa appare diretto a regolare la stampa in senso
tradizionale, mancando in essa qualunque riferimento alla diffusione di
notizie con mezzi diversi da questa, afferma la non applicabilità agli
autori di un telegiornale delle norme speciali che prevedono per gli
autori dei giornali quotidiani e della stampa in genere l'obbligo di
rettifica (art. 8), l'obbligo della pubblicazione della sentenza (art.
9), l'obbligo della riparazione pecuniaria (articolo 12), la maggior
pena per il reato di diffamazione (articolo 13), la competenza del
tribunale e il giudizio col rito direttissimo (art. 21), la
responsabilità a titolo di colpa del direttore (art. 57 del codice
penale).
Afferma pertanto che la disparità di trattamento conseguente alla
indicata situazione legislativa previsto per gli autori di una
diffamazione commessa a mezzo stampa e quello per gli autori del
medesimo reato commesso a mezzo di diffusione radiofonica, sottoposti
invece al regime comune, non avrebbe ragionevole giustificazione e
contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza.
3. - Per eliminare la segnalata disparità di trattamento, il
giudice a quo, pur affermando di non avere onere di scelta, indica alla
Corte due vie da seguire. La prima, che egli ritiene quella
costituzionalmente corretta "in quanto ispirata al favor libertatis,
che trova nella Costituzione una specifica tutela (art. 21)"
consisterebbe nella dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9,
12, 13, 21 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del codice penale
con la conseguente sottoposizione dei reati commessi a mezzo stampa
alla disciplina comune.
È Ovvio però rilevare che la denunzia di incostituzionalità
sotto il profilo esposto dal giudice, cioè che le norme impugnate
pongono in essere una disciplina differenziata e più severa per i soli
reati commessi a mezzo stampa, si appalesa del tutto irrilevante
giacché l'eventuale pronunzia di illegittimità così richiesta non
spiegherebbe effetto sul giudizio penale in corso avente per oggetto
atti commessi con mezzi diversi dalla stampa.
Va aggiunto che irrilevante appare anche la denunzia di
incostituzionalità fatta nell'ordinanza della applicabilità
dell'obbligo della rettifica sancito nell'art. 8 della citata legge 47
del 1948 soltanto alle diffamazioni compiute a mezzo stampa, in quanto
la norma concernente la rettifica non è applicabile nel processo.
4. - Ma inammissibile si palesa anche la questione sollevata nella
seconda prospettazione, di estendere cioè ai reati commessi a mezzo
radiodiffusione la disciplina più grave prevista per i reati commessi
a mezzo stampa.
Anche a ritenere che questa Corte possa eliminare dall'ordinamento
norme penali di favore allo scopo di restaurare il vigore generale
delle norme incriminatrici derogate, restando riservato ai giudici di
merito valutare l'efficacia di una simile pronunzia nei giudizi penali
in corso, è certo che essa, invece, non può, sempre nella materia
penale, sottrarre alcune fattispecie alla disciplina comune per
ricondurle in una disciplina speciale che si ritiene più congruamente
tutelare gli interessi coinvolti e tanto meno quando ciò comporti un
aggravamento di pena. Simile scelta, che deve essere definita
eminentemente politica, è infatti riservata dall'art. 25 della
Costituzione al solo legislatore, restando esclusa ogni possibllità di
intervento attraverso sentenze cosiddette additive.
Ora, nel caso in esame, l'inammissibilità della questione è
palese domandandosi di sottrarre alla disciplina comune della
diffamazione, la diffamazione commessa attraverso la diffusione
radiotelevisiva delle informazioni, per comprenderla nella
regolamentazione della diffamazione a mezzo stampa contenuta nella
legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Ne consegue che la Corte, pur augurando che il legislatore, così
come ha fatto con l'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, provveda
sollecitamente a colmare nella sua discrezionalità lacune
eventualmente esistenti, non può sostituirsi ad esso e tanto meno può
estendere norme legislative previste per un'attività determinata ad
altra attività obbiettivamente diversa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 57 e 595 del codice penale e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa),
promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte