Sentenza n. 42/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,
in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con
ordinanze 8 febbraio 1975 della Corte di cassazione e 30 luglio 1975
del tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 215 e 611
del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975 e n. 51 del 25 febbraio
1976.
Visti gli atti di costituzione della Società Vanelli Macchine,
dell'Istituto Mobiliare Italiano e dell'I.N.P.S.;
udito, nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi gli avvocati Maria Luisa Zavattaro Ardizzi per la Società
Vanelli Macchine, Giuseppe Ferri per l'Istituto Mobiliare Italiano e
Gianni Romoli per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Con ordinanza in data 8 febbraio 1975 la Corte di cassazione a
sezioni unite civili ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in
relazione all'art. 23, comma primo, ultima proposizione, della legge
fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
L'art. 26, nel prevedere che contro i decreti del giudice delegato,
salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale
fallimentare, entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte
del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e
di chiunque vi abbia interesse, stabilisce che il tribunale decide in
camera di consiglio e che il ricorso non sospende la esecuzione del
decreto. A sua volta l'art. 23, comma primo, ultima parte, dispone che
il tribunale che ha dichiarato il fallimento decide sui reclami contro
i provvedimenti del giudice delegato. Come si precisa nel dispositivo
della ordinanza di rinvio, queste disposizioni vengono sottoposte al
giudizio della Corte costituzionale nella parte in cui assoggettano al
reclamo al tribunale, regolandolo nel modo ivi previsto, "anche i
provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie
su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e decisione di esso
nelle ipotesi tipiche previste dalla legge, e in particolare il
decreto con cui lo stesso giudice delegato stabilisce il piano di
riparto, rendendolo esecutivo".
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso
(in relazione al fallimento, dichiarato dal tribunale di Bologna,
della s.p.a. Officine meccaniche di Val d'Idice) con ricorsi per
cassazione, in via principale o incidentale, di creditori insinuatisi
nella procedura fallimentare (I.M.I., I.N.P.S., Banca Credito
romagnolo, Banca cooperativa di Bologna, ditta Vanelli Macchine:
quest'ultima, come terzo rivendicante di beni mobili compresi nella
liquidazione) contro il decreto con cui lo stesso tribunale, in
seguito a reclami proposti dal Credito romagnolo, dalla Banca
cooperativa di Bologna, dall'I.N.P.S., e dalla ditta Vanelli, ed ai
quali si era opposto l'I.M.I., aveva modificato, su punti essenziali,
il piano di riparto dell'attivo stabilito dal giudice delegato.
2. Con il primo motivo del ricorso principale l'I.M.I. deduceva
che contro il decreto, con cui il giudice delegato, nelle ipotesi
tipiche previste dalla legge fallimentare, decide controversie su
diritti soggettivi, non è esperibile la procedura del reclamo al
tribunale ex art. 26, per sua natura proponibile soltanto contro i
provvedimenti ordinatori dello stesso giudice. Il piano di riparto
fissa l'ordine di precedenza tra i crediti concorrenti, e quindi la
sua approvazione, in quanto risolve tutte le questioni, effettive o
potenziali, di graduazione, costituisce appunto una delle suddette
ipotesi tipiche, onde il relativo decreto, avendo natura decisoria, ed
al tempo stesso definitiva per non essere nei suoi confronti prevista
alcuna specifica impugnazione, è soggetto soltanto al ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il provvedimento
impugnato, quindi, essendo stato emesso dal tribunale su un reclamo
inammissibile, andava cassato senza rinvio.
Nell'ordinanza di rimessione si premette che la tesi del
ricorrente non può, allo stato della normativa vigente, essere
accolta. Se è vero che il decreto di approvazione del piano di
riparto rientra in una delle ipotesi, in cui sono al giudice delegato
attribuiti dalla legge poteri cognitori e decisori in controversie su
diritti soggettivi, senza che sia insieme previsto uno specifico mezzo
di gravame, deve peraltro riconoscersi che il reclamo ex art. 26, in
relazione all'art. 23, comma primo, ultima parte, è esperibile anche
in tali ipotesi tipiche, oltre che, in generale, contro tutti i
provvedimenti ordinatori del giudice delegato. In tal senso probanti
indicazioni testuali sono offerte - secondo il giudice a quo che
all'uopo conduce analitica indagine - dalla legge fallimentare. Del
resto, soggiunge la Cassazione, proprio come rimedio apprestato anche
per le controversie su diritti soggettivi il reclamo ha vissuto e vive
nella esperienza giudiziaria, pur dopo la ricezione da parte della
Corte costituzionale, nella sentenza n. 118 del 1963, della opposta
opinione (sulla cui base fu dichiarata la non fondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale delle medesime
disposizioni). Successivamente a tale sentenza, infatti, la
giurisprudenza prevalente (diffusamente citata nell'ordinanza) ha
continuato a riconoscere la esperibilità del rimedio anche
relativamente a questioni di diritti soggettivi nelle controversie
tipicamente affidate dalla legge alla cognizione e decisione del
giudice delegato.
Alla stregua della portata con cui l'istituto del reclamo ex art.
26 risulta vigere nel diritto vivente, si ripropone, a giudizio delle
Sezioni unite della Cassazione, la questione di legittimità
costituzionale della disciplina positiva, nella parte in cui essa
regola il reclamo de quo, pur quando questo si riferisca a
controversie su diritti soggettivi. Questione della cui non manifesta
infondatezza, in riferimento alla garanzia della tutela giudiziaria e
del diritto di difesa, assicurata dall'art. 24, commi primo e secondo,
della Costituzione, non può dubitarsi, alla luce dei rilievi svolti
in proposito nella ricordata sentenza n. 118 del 1963 della Corte
costituzionale, per quanto attiene non solo agli aspetti particolari
della disciplina riflettenti la brevità del termine e la sua
decorrenza dalla data del provvedimento indipendentemente dalla
effettiva conoscenza dell'interessato, ma anche con riguardo alla
stessa struttura del reclamo, come attualmente regolato, nel senso che
il procedimento nel suo complesso - per la sommarietà del
contraddittorio (che segue una prima fase cognitoria, quella che si
svolge innanzi al giudice delegato, parimenti, se non maggiormente,
sommaria), per la sede del suo svolgimento e della sua conclusione, per
la forma del provvedimento che lo definisce, ed infine per la
istituzionale non sospensività del gravame - sembra non garantire
sufficientemente, ad un tempo, né la effettiva esercitabilità
dell'azione in giudizio, né l'adeguata difesa della parte nel corso
del procedimento.
La rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione è
affermata nel riflesso che, qualora fosse riconosciuta fondata, il
provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato senza rinvio, con
l'assorbimento di ogni altra censura proposta sia con il ricorso
principale dell'I.M.I., che con i ricorsi incidentali; mentre, nella
ipotesi della non fondatezza, il primo motivo del ricorso dell'I.M.I.
(con il quale, come già riferito, si sostiene la inammissibilità del
reclamo al tribunale di Bologna in quanto non esperibile per
contestazioni come quelle in oggetto, vertenti su diritti soggettivi)
dovrebbe essere respinto. Per quanto poi concerne il ricorso
incidentale della ditta Vanelli, l'ordinanza di rinvio considera che
il reclamo della ditta al tribunale contro il provvedimento emesso
dal giudice delegato, risulta presentato fuori termine: pertanto, la
questione di legittimità costituzionale è rilevante, non soltanto,
come per le impugnazioni di tutte le altre parti, nei termini generali
già delineati, ma anche in modo più specifico, con riferimento
peculiare alla disposizione di cui all'art. 26, comma primo, che
individua nella "data del decreto", a prescindere dalla effettiva
conoscenza di questo da parte dell'interessato, il dies a quo di
decorrenza del termine di tre giorni, utile per la proposizione del
reclamo.
3. Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni
e pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, nel giudizio innanzi alla
Corte si sono costituiti l'I.M.I., l'I.N.P.S. e la ditta Vanelli
Macchine, rappresentati e difesi il primo dagli avvocati Giuseppe
Ferri e Giorgio Guazzugli Marini, il secondo dagli avvocati Sergio
Traverso, Mariano Petrina e Gianni Romoli e la terza dagli avvocati
Clara Ghislanzoni e Maria Luisa Zavattaro Ardizzi. Non è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nell'atto di deduzioni dell'I.M.I., si premette che l'art. 26 è
di per sé inapplicabile ai provvedimenti cognitori e decisori del
giudice delegato, o, se applicabile, è costituzionalmente
illegittimo; con la conseguenza, in ambo i casi, per quanto riguarda
il giudizio a quo, di una sola identica soluzione: la cassazione senza
rinvio, perché emesso su un reclamo inammissibile, del provvedimento
del tribunale di Bologna. La difesa dell'I.M.I. propende per la prima
ipotesi, esprimendo ampie riserve circa i motivi esposti nella
ordinanza di rinvio a sostegno della tesi della estensione, in base
alla legge fallimentare, del reclamo ex art. 26 ai provvedimenti
decisori del giudice delegato.
La questione di legittimità costituzionale sollevata nei
confronti dell'art. 26 dovrebbe perciò essere dichiarata non fondata,
in quanto basata su un presupposto che non sussiste; restando
indubbio, peraltro, che se invece - come affermato dalla Cassazione -
il reclamo ex art. 26 dovesse ritenersi applicabile anche per i
provvedimenti decisori del giudice delegato incidenti su diritti
soggettivi, la norma impugnata dovrebbe senz'altro essere dichiarata
illegittima.
A sua volta l'I.N.P.S. sostiene anzitutto che la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione dovrebbe essere
dichiarata inammissibile per irrilevanza. Se è per la brevità del
termine e per la stessa struttura del reclamo che l'art. 26 - come
denunciato dalla ordinanza di rinvio - lede il diritto tutelato
dall'art. 24 della Costituzione, poiché il reclamo è un mezzo
offerto a chi si ritiene leso dal provvedimento del giudice delegato,
la eccezione di incostituzionalità - così come è stata formulata -
non potrebbe essere ritenuta "rilevante", né quindi essere sollevata,
se non con riferimento alla parte reclamante, cui capiti di vedere il
suo diritto di azione e difesa compromesso dalle limitazioni
denunciate nell'art. 26. Ciò però nel caso non si verifica, il
reclamo al tribunale fallimentare essendo stato proposto dall'I.N.P.S.
e non dall'I.M.I., e il fatto stesso che il reclamo sia stato accolto
dimostrando che il diritto alla difesa del reclamante è stato
tutelato. Inoltre, se la tesi del giudice a quo fosse riconosciuta
esatta, e l'art. 26 venisse dichiarato incostituzionale, la cassazione
senza rinvio - che ne conseguirebbe - del provvedimento emesso dal
tribunale fallimentare sul reclamo, riporterebbe in vita il
provvedimento originario del giudice delegato, contro il quale
l'I.N.P.S. non avrebbe più rimedio. Col risultato che, per tutelare
il suo diritto di difesa si verrebbe a privare l'Istituto, con palese
contraddizione, dei risultati che pure è riuscito ad ottenere proprio
con quel mezzo di difesa che si suppone inadeguato. Quanto al merito
della questione, qualora la si ritenesse proponibile, l'I.N.P.S.
conclude rimettendosi alla decisione di questa Corte.
Nell'atto di deduzioni della ditta Vanelli si rivolgono critiche a
quelle parti della disposizione impugnata che particolarmente la
interessano: ai punti, cioè, concernenti la durata (di soli tre
giorni) e la decorrenza (dalla data del decreto del giudice delegato)
del termine previsto dall'art. 26 per la presentazione del reclamo.
Durata e decorrenza che, per la loro brevità e inadeguatezza, non solo
non assicurano, ma irrimediabilmente impediscono agli interessati
l'esercizio della difesa.
In data 5 ottobre 1980 sono state presentate due memorie, una da
parte dell'I.M.I., l'altra da parte della ditta Vanelli.
La difesa dell'I.M.I., premesso che la eccezione di irrilevanza
formulata nell'atto di deduzioni dell'I.N.P.S. è sicuramente
insostenibile, dopo aver ripreso e illustrato, riguardo al merito, gli
argomenti già svolti nelle precedenti deduzioni, osserva che, sulla
questione concernente la estensione del reclamo previsto dall'art. 26
ai provvedimenti decisori del giudice delegato, la giurisprudenza della
Cassazione successiva alla emanazione della ordinanza di rinvio delle
Sezioni unite, rivela notevoli perplessità. Se infatti - sottolinea
la memoria - la maggior parte delle decisioni, in questi ultimi anni,
sono conformi, sul punto, all'indirizzo (favorevole alla estensione
del reclamo ai provvedimenti decisori) affermato in quella ordinanza,
non mancano sentenze che tale estensione escludono, adeguandosi a loro
volta alla interpretazione accolta nella sentenza n. 118 del 1963
della Corte costituzionale.
La difesa della ditta Vanelli Macchine, dopo aver accennato alle
vicende del giudizio a quo e alle modifiche apportate dal tribunale al
piano di riparto predisposto dal giudice delegato, osserva che la
interpretazione delle leggi spetta alla Cassazione e dunque la Corte
costituzionale, riguardo alla interpretazione della norma impugnata,
non potrebbe discostarsi da quella prevalsa nella giurisprudenza della
Cassazione. Con la conseguenza che l'art. 26 della legge fallimentare
dovrebbe essere senz'altro dichiarato illegittimo.
4. Con ordinanza in data 30 luglio 1975 la questione di
legittimità costituzionale, già sollevata dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, è stata ritenuta non manifestamente infondata, e
perciò sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, anche dal
tribunale di Firenze, che ha impugnato l'art. 26 della legge
fallimentare, in relazione all'art. 23, ultimo capoverso, della stessa
legge, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, "nella parte
in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale fallimentare i
provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie
su diritti soggettivi, senza assicurare adeguata garanzia e
sufficiente tutela del diritto di difesa ai titolari dei diritti
medesimi".
La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso dell'esame
di un reclamo del curatore del fallimento di Casanova Carolina ed
altri, pendente innanzi al suddetto tribunale, avverso il decreto con
cui il giudice delegato, in sede di riparto, aveva deciso che non
dovessero applicarsi sulle somme da pagare a ex dipendenti della ditta
fallita e a professionisti che avevano prestato la loro opera a favore
della procedura fallimentare, le ritenute di acconto i.r.p.e.f.
Trattandosi di giudizio vertente senza dubbio su diritti
soggettivi, e per di più - si sottolinea - su diritti di terzi non
partecipi della procedura fallimentare, in punto di rilevanza il
tribunale fa anzitutto presente di non poter pronunciarsi sul reclamo
se la questione di legittimità costituzionale formulata, nei termini
suesposti, nei confronti dell'art. 26 della legge fallimentare, non
venga prima decisa.
Quanto ai motivi della non manifesta infondatezza, dopo aver
accennato alle divergenze e alla evoluzione delle interpretazioni
giurisprudenziali, dopo la sentenza n. 118 del 1963 della Corte
costituzionale, circa la applicabilità del reclamo previsto dall'art.
26 ai provvedimenti decisori (oltre che ordinatori) del giudice
delegato, il giudice a quo, sulla base delle argomentazioni svolte
nella ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, accede
alla tesi della interpretazione estensiva del reclamo ex art. 26 ai
provvedimenti decisori del giudice delegato, interpretazione che,
affermatasi nella giurisprudenza, va ormai considerata "diritto
vivente".
Tuttavia, secondo il tribunale di Firenze, la estensione del
reclamo ex art. 26 ai provvedimenti decisori del giudice delegato
comporta inevitabilmente, dato il modo con cui il reclamo è regolato
nell'art. 26, la illegittimità, in parte qua, della disposizione
impugnata. Come infatti fu già chiaramente detto - prosegue il
provvedimento di rimessione - nella sentenza n. 118 del 1963 della
Corte costituzionale, la regolamentazione del "reclamo al tribunale"
nell'art. 26 presenta, riguardo alle esigenze di garanzia del diritto
di agire e difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della
Costituzione, varie e vistose carenze, non soltanto negli aspetti
particolari (brevità del termine e sua decorrenza dalla data del
provvedimento indipendentemente dalla effettiva conoscenza che pure -
per poterlo impugnare - dovrebbe essere messo in condizione di averne
il soggetto colpito), ma per la struttura stessa del reclamo: per la
mancanza, cioè, di ogni strumento diretto ad assicurare l'eventuale
partecipazione di titolari di diritti soggettivi coinvolti, e quindi
per la sommarietà del contraddittorio, per la sede del suo
svolgimento e della sua conclusione, per la forma del provvedimento
che lo definisce, per la istituzionale non sospensività del gravame.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza nelle forme di
rito, nessuna delle parti del processo di provenienza si è costituita
innanzi alla Corte. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto.
5. All'udienza pubblica le difese dell'I.M.I. e della ditta
Vanelli, richiamando gli argomenti svolti nelle rispettive memorie,
hanno concluso per la fondatezza della questione, mentre la difesa
dell'I.N.P.S. ha insistito nella richiesta che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. Considerato in diritto :
1. Le questioni sottoposte alla Corte dalle due ordinanze, della
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, e del tribunale di Firenze,
sono sostanzialmente identiche, e pertanto i relativi giudizi vengono
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. Il thema decidendum può essere enunciato nei seguenti termini:
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24
della Costituzione - l'art. 26 della legge fallimentare (r.d. 16
marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa"), in relazione all'art. 23 della stessa legge,
nella parte in cui assoggetta a reclamo al collegio del tribunale,
regolandolo nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal
giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Ben vero che i provvedimenti di rimessione delineano la questione,
nel motivarne la non manifesta infondatezza, con più ampio
riferimento ai "provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato
nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e
decisione di esso nelle ipotesi tipiche previste dalla legge"
(ordinanza della Corte di cassazione), ed ai "provvedimenti decisori
emessi dal giudice delegato sulle controversie su diritti soggettivi"
(ordinanza del tribunale di Firenze). Ma questa Corte, nei cui compiti
rientra - come affermato dalla sua giurisprudenza (da ultimo sentenze
nn. 137 e 151 del 1980) - precisare l'oggetto della questione
sottoposta al suo esame, considera, secondo quanto esplicitamente
risulta dalle stesse ordinanze, che nel giudizio pendente innanzi alla
Corte di cassazione il provvedimento, contro il quale era stato
esperito il reclamo di cui all'art. 26 della legge fallimentare, era
il decreto con il quale il giudice delegato, tenuto conto delle
osservazioni dei creditori, "stabilisce il piano di riparto,
rendendolo esecutivo" (art. 110, ultimo comma, della stessa legge); e
che nell'altro giudizio a quo, pendente innanzi al tribunale di
Firenze, il reclamo era stato proposto dal curatore del fallimento
contro il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di riparto
dell'attivo, aveva disposto che il pagamento ai creditori ammessi al
passivo per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze
dell'impresa fallita, fosse effettuato senza operare alcuna ritenuta a
titolo di acconto dell'i.r.p.e.f. dovuta dai percipienti. Ritiene,
pertanto, la Corte, che la questione di legittimità costituzionale
del reclamo previsto dall'art. 26 in parola, non debba essere trattata
con riferimento a qualsiasi provvedimento decisorio del giudice
delegato (cerchia alquanto eterogenea), ma debba essere puntualmente
circoscritta nei termini sopra indicati, e cioè con riferimento ai
provvedimenti decisori che il giudice delegato adotta, ai sensi degli
articoli 110 segg. della legge fallimentare, in sede di ripartizione
dell'attivo.
3. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di
inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione,
opposta - nel giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza della Corte
di cassazione - dalla difesa dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (I.N.P.S.), sia nell'atto di costituzione che alla pubblica
udienza.
L'I.N.P.S., come esposto in narrativa, obietta che la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare,
essendo basata sull'asserito contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, non poteva venir sollevata se non con riferimento "alla
parte reclamante, il cui diritto a difesa potrebbe essere compromesso
dalle limitazioni dell'art. 26"; mentre, nel caso di specie,
"reclamante era l'I.N.P.S. e non l'I.M.I., ed il fatto stesso che il
reclamo sia stato accolto dimostra che il diritto a difesa del
reclamante è stato tutelato".
Ma in punto di rilevanza il giudice a quo ha diffusamente motivato,
deducendo che, qualora la questione fosse riconosciuta fondata, il
provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato senza rinvio, con
l'assorbimento di ogni altra censura, mentre, nella ipotesi della non
fondatezza, il primo motivo del ricorso dell'Istituto Mobiliare
Italiano (I.M.I.) dovrebbe essere disatteso. Per quanto in
particolare concerne il ricorso incidentale della ditta Vanelli, la
sollevata questione sarebbe poi rilevante in modo più specifico, con
riferimento peculiare alla disposizione dell'impugnato art. 26, che
individua nella "data del decreto", a prescindere dalla effettiva
conoscenza di questo da parte dell'interessato, il dies a quo di
decorrenza del termine di tre giorni, utile per la proposizione del
reclamo: termine che nella specie la parte non ha rispettato. Sicché,
ove la questione fosse dichiarata non fondata, la Corte di cassazione
dovrebbe rilevare d'ufficio la preclusione formatasi sul decreto del
giudice delegato per mancanza di tempestiva impugnazione, con
conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso
successivamente proposto.
La Corte ritiene che gli argomenti addotti dalla difesa
dell'I.N.P.S. a sostegno della eccezione di irrilevanza, trovino nella
motivazione del provvedimento di rimessione puntuale ed esauriente
confutazione. È poi appena il caso di osservare che la questione
sollevata dalla Corte di cassazione nei confronti dell'art. 26 della
legge fallimentare non investe solo il previsto termine di tre giorni e
la sua decorrenza dalla data del decreto del giudice delegato, ma anche
la regolamentazione del procedimento nel suo complesso, il che non
riguarda, ovviamente, il solo reclamante ma tutte le parti
interessate.
In proposito devesi richiamare la costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo, sentenza n. 174 del 1980), secondo la quale
il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità
costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice a quo.
La cui motivazione sul punto è suscettibile di sindacato soltanto
"qualora risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel
procedimento, e ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del
carattere di necessaria pregiudizialità della soluzione della
questione di legittimità rispetto alla decisione del merito"
(sentenza n. 19 del 1978), il che non ricorre nel caso in esame.
L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta, avendo il giudice
a quo motivato sulla rilevanza in modo specifico e adeguato.
4. La questione è fondata.
Giova, in proposito, prender le mosse dalla sentenza di questa
Corte n. 118 del 1963, alla quale ripetutamente fan richiamo i
provvedimenti di rimessione. In quell'occasione il giudice a quo -
investito della opposizione ad un decreto del giudice delegato che, in
applicazione degli artt. 77 e 150 della legge fallimentare, aveva
ingiunto ad un associato in partecipazione di versare la parte ancora
dovuta dei conferimenti, nei limiti delle perdite a suo carico - aveva
dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo
comma, e 26, primo comma, nella parte che recita: "entro tre giorni
dalla data del decreto", e secondo comma, della legge medesima, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione. Ma la Corte dichiarò non fondata la questione,
ritenendo che le disposizioni impugnate dovessero necessariamente
interpretarsi nel senso che il meccanismo, da esse delineato, non
fosse applicabile ai provvedimenti, come quello allora contestato,
"emessi dal giudice delegato nell'esercizio di funzioni di cognizione,
aventi per oggetto diritti soggettivi": ciò essendo escluso "sia
dalla stessa struttura del reclamo ... sia dalle forme o dalle
garanzie di tutela dei diritti soggettivi, assicurate dall'ordinamento
generale". L'opposta interpretazione data dal giudice a quo avrebbe
invero condotto, ad avviso della Corte, a situazioni nelle quali si
sarebbe verificata "non già una limitazione o un affievolimento dei
diritti soggettivi, ma addirittura l'impossibilità di una loro tutela
giurisdizionale".
Senonché, le Sezioni unite della Corte di cassazione - alle quali
il ricorso dell'I.M.I. è stato deferito ai sensi dell'art. 374, comma
secondo, del codice di procedura civile, trattandosi di questione di
diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici - nella
loro ordinanza, richiamando giurisprudenza "largamente prevalente",
hanno invece ritenuto esperibile il reclamo ex art. 26 anche nelle
controversie su diritti soggettivi tipicamente attribuite dalla legge
al giudice delegato; ed hanno affermato che, nella specie, il decreto
di approvazione del piano di riparto rientra appunto in una delle
ipotesi tipiche, in cui sono al giudice delegato attribuiti dalla legge
poteri cognitori e decisori in controversie su diritti soggettivi,
senza che sia insieme previsto uno specifico mezzo di gravame, dovendo
pertanto riconoscersi che contro il decreto medesimo è esperibile il
reclamo in parola. La medesima interpretazione delle denunciate norme
vien posta a base dell'ordinanza del tribunale di Firenze, che in
proposito fa puntuale riferimento all'ordinanza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione. Gli stessi orientamenti interpretativi, del
resto, risultano più volte ribaditi e nettamente preponderanti nella
giurisprudenza successiva alle ordinanze di rinvio.
Non v'ha allora dubbio che, in tal modo interpretate ed applicate,
le disposizioni impugnate vivono nella realtà concreta in modo
incompatibile con il precetto dell'art. 24 della Costituzione.
5. Suffraga la pronuncia di fondatezza della sollevata questione
innanzi tutto la natura decisoria dei provvedimenti che il giudice
delegato adotta in sede di ripartizione delle attività fallimentari,
in applicazione degli artt. 110 e seguenti della legge fallimentare.
Oggetto della cognizione del giudice è, infatti, l'ordine tra i vari
creditori, quale disciplinato dall'art. 111, integrato dagli artt.
2777 - 2783 del codice civile, come modificati dalla legge 29 luglio
1975, n. 426, in materia di privilegi. Ben vero che il riparto ha per
presupposto le situazioni consolidatesi nella procedura di
accertamento del passivo, ma ciò non toglie al decreto di
esecutività del riparto quel carattere di novità, consistente
nell'accertamento dell'ordine tra i creditori concorsuali, in difetto
del quale l'ammissione al passivo non legittima alla collocazione
sulle somme disponibili.
Si verte, dunque, nell'ambito di diritti soggettivi, la cui tutela
è resa impossibile, o quanto meno estremamente difficile, dalla
eccessiva brevità del termine (appena "tre giorni") previsto
dall'art. 26 per l'esperimento del reclamo; nonché dalla sua
decorrenza "dalla data del decreto", indipendentemente dalla
conoscenza di esso da parte dell'interessato. Con il che resta
evidentemente vulnerato - come già sottolineato nella ricordata
sentenza di questa Corte n. 118 del 1963 - il diritto di difesa
costituzionalmente garantito, il cui effettivo esercizio postula
appunto che il termine di decadenza dall'impugnazione sia congruo, e
che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia
avuto notizia della emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno
tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilità da parte
dell'interessato medesimo.
La stessa "struttura" del procedimento di reclamo ex artt. 23 e
26, inoltre, non assicura adeguata tutela giurisdizionale ai diritti
soggettivi coinvolti nella ripartizione delle attività fallimentari.
Significativa, al riguardo, è soprattutto la sommarietà del
contraddittorio propria di siffatto procedimento, essendo previsto che
il tribunale investito del reclamo abbia soltanto la facoltà, e non
l'obbligo, di sentire in camera di consiglio le parti; e ciò - come
giustamente rileva la Corte di cassazione - dopo una prima fase
cognitoria innanzi al giudice delegato "parimenti, quando non
maggiormente, sommaria". Né di minor rilievo appare la forma del
provvedimento che definisce il procedimento di reclamo: decreto, per
il quale - come rilevato dalla sentenza n. 118 del 1963 - "non si
richiede motivazione".
Per le su esposte considerazioni la Corte ritiene che la
disposizione dettata dall'art. 26 della legge fallimentare, in
relazione all'art. 23 della stessa legge, nella parte in cui, secondo
l'accolta interpretazione, prevede la esperibilità del reclamo al
tribunale fallimentare contro i provvedimenti decisori emessi dal
giudice delegato in materia di piani di riparto, regolandolo nel modo
ivi previsto, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, in quanto
non vengono adeguatamente garantiti né l'effettivo esercizio
dell'azione in giudizio, né la difesa della parte nel corso del
procedimento; e pertanto ne va dichiarata la illegittimità
costituzionale.
Quale sia, poi, il rimedio che il vigente ordinamento appresta -
una volta escluso il reclamo come strutturato dall'art. 26 in
relazione all'art. 23 - per la tutela dei diritti soggettivi che si
assumano lesi dai suddetti provvedimenti adottati dal giudice delegato
in materia di piani di riparto delle attività fallimentari, è
questione ermeneutica che non compete a questa Corte risolvere.
Sempre che il legislatore non ritenga poi di por mano ad un opportuno
riassetto della intera materia delle procedure concorsuali, traendo
occasione dalle segnalazioni che la Corte gli ha rivolto con le
sentenze nn. 152 e 155 del 1980 a proposito di altre disposizioni
della stessa legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, in
relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi
previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in
materia di piani di riparto dell'attivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte