Sentenza n. 42/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 1434/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 (Pensione a carico
della gestione speciale coloni e mezzadri) in relazione alla legge 30
aprile 1969, n. 153 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Martelli Luigi e l'INPS, iscritta al
n. 284 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
2) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dalla Corte d'Appello di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Andreini Giuseppe e
l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.
Visti gli atti di costituzione di Martelli Luigi e dell'INPS e gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Franco Agostini, per Martelli Luigi, Pasquale
Vario, per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Pistoia con ordinanza del 13 marzo 1975 ha
sollevato, nel procedimento di lavoro vertente tra Luigi Martelli e
l'INPS, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1434, nella parte in cui concede ai titolari di
pensione a carico della gestione speciale coloni e mezzadri, al fine di
utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale
obbligatoria, soltanto un "supplemento" sulla pensione stessa. Tale
disposizione - secondo il pretore - eccederebbe i limiti di cui
all'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale imponeva di
emanare norme che consentissero il reinserimento nell'assicurazione
obbligatoria, mediante l'utilizzazione dei contributi accreditati nella
gestione speciale, a tutti i coloni e mezzadri assicurati, senza
distinguere se già godessero o meno della pensione a carico della
predetta gestione speciale.
La stessa questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di
Firenze con ordinanza dell'11 giugno 1975, nella quale tuttavia si
osserva come nelle more del giudizio sia entrata in vigore la legge 16
aprile 1974, n. 114, la quale riconosce il diritto al reinserimento
nella assicurazione generale obbligatoria anche ai coloni e mezzadri
già pensionati, cosicché la rilevanza della questione viene limitata
ai diritti maturati tra l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1434 e
l'entrata in vigore della legge n. 114 del 1974.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, osservando che da una corretta interpretazione dell'art.
32 della legge delegante si doveva ricavare, in ordine al previsto
reinserimento dei mezzadri nell'assicurazione generale, una
differenziazione, riguardo agli effetti di tale reinserimento, tra
assicurati, a seconda che fossero già pensionati o meno, nel senso che
mentre ai secondi veniva consentito di utilizzare, agli effetti del
nuovo trattamento pensionistico, i contributi già accreditati nella
gestione speciale fino alla data del reinserimento, invece tale diritto
non veniva riconosciuto ai primi, giacché essi, essendo già
pensionati ed avendo quindi utilizzato i contributi per la liquidazione
della propria pensione, non potevano pretendere, in base ai principi
generali dell'ordinamento, di mutare il titolo della pensione stessa
né di ottenerne, in mancanza di apposite particolari disposizioni, la
riliquidazione.
L'Avvocatura aggiungeva che tale interpretazione trovava conferma
nello stesso testo dell'art. 32 là dove, alle lettere c) e d),
rispettivamente prevedeva l'utilizzazione dei contributi versati nella
gestione speciale ai fini del conseguimento del diritto a pensione, a
carico della gestione ordinaria, ossia di un diritto non ancora
conseguito, e, stabilendo un sistema di liquidazione sulla base dei
contributi versati in ciascuna delle due gestioni, supponeva il
perdurare di un rapporto assicurativo, ossia l'attualità di un
rapporto di lavoro tra la data del reinserimento e quella del
conseguimento della pensione.
Infine la norma impugnata, prevedendo la liquidazione soltanto di
un supplemento di pensione, altro non aveva fatto che richiamare il
già previsto trattamento riservato ai pensionati dall'art. 26 della
legge 22 luglio 1966, n. 613.
L'Avvocatura concludeva per l'infondatezza della questione.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi, con atti di deduzione
del 12 agosto 1975 e del 4 aprile 1976, l'INPS, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giovan Battista Rossi Doria e Giulio Abati, aderendo
alle tesi della Presidenza del Consiglio dei ministri e chiedendo
comunque una pronuncia "secondo giustizia".
In particolare l'INPS aggiungeva che la sistematica della normativa
in materia di pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
prevedeva inizialmente per la categoria in questione una tutela
previdenziale inferiore a quella già concessa ai lavoratori
dipendenti, manifestando tuttavia un indirizzo politico-sociale teso
alla progressiva parificazione delle due tutele attraverso una
gradualità degli interventi legislativi.
A tale gradualità, ritenuta da questa Corte ragionevole nella sua
motivazione economica con le sentenze n. 128 del 1973 e n. 33 del 1975,
è ispirata anche la legge n. 153/1969, particolarmente con le deleghe
contenute negli artt. 31, 32 e 33.
Inoltre, nel giudizio introdotto con l'ordinanza del pretore di
Pistoia si è costituita anche la parte privata Luigi Martelli,
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini di Roma, con atto di
deduzioni dell'11 luglio 1975, concludendo per la declaratoria di
incostituzionalità della norma impugnata e svolgendo argomentazioni
analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.
In una successiva memoria del 2 novembre 1981 il Martelli rileva
come l'ulteriore conferma della irrazionalità della discriminazione
operata dal legislatore delegato emerga anche dalla successiva legge n.
114 del 1974, già citata, che ha eliminato la lamentata
discriminazione. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.
76 Cost. l'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434,
nella parte in cui, concedendo ai titolari di pensione posta a carico
della gestione speciale coloni e mezzadri soltanto un "supplemento"
sulla pensione percepita, eccederebbe i limiti di cui all'art. 32 della
legge 30 aprile 1969 n. 153. Detta disposizione, infatti, rilasciava
delega al Governo a emanare norme che consentissero il reinserimento
nella assicurazione generale obbligatoria (utilizzando i contributi
accreditati nella gestione speciale) a tutti i coloni e mezzadri
assicurati che ne avessero fatto domanda, senza distinguere se essi
già godessero o non della pensione a carico della predetta gestione
speciale.
In particolare nella ordinanza di rimessione della Corte di Appello
di Firenze si osserva che scopo della legge delegante n. 153 del 1969
era quello della "revisione degli ordinamenti pensionistici", tanto che
una serie di norme prevedeva il "miglioramento dei trattamenti di
pensione" con determinate decorrenze direttamente applicabili, tra
l'altro, alle varie categorie di pensionati, cioè di lavoratori già
in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge. Da ciò
conseguirebbe che, là dove, con l'art. 32, il Governo viene delegato
ad emanare norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà
di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il
concetto di "mezzadri e coloni", in quanto genericamente indicativo di
una categoria di lavoratori destinatari dei nuovi miglioramenti
pensionistici, non potrebbe se non arbitrariamente restringersi ai
lavoratori non ancora pensionati. Tanto più - aggiunge il giudice a
quo - che il conseguimento del diritto a pensione, di cui tratta l'art.
32 lett. c) della legge delegante, si riferisce non già al
conseguimento di una qualsiasi pensione ed alla categoria di coloro che
non l'hanno ancora conseguita, bensì al conseguimento della pensione
nella assicurazione generale obbligatoria, ossia all'acquisizione di un
diritto che, fino alla entrata in vigore della legge, non era stato
conseguito né dai lavoratori già pensionati né da quelli assicurati
perché ancora in attività di lavoro.
2. - La questione non è fondata.
Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, il legislatore ha voluto
provvedere ad una revisione e ad un riordinamento delle prestazioni
previdenziali affidate all'INPS, ispirandosi ad un indirizzo generale
di progressiva unificazione del trattamento pensionistico delle diverse
categorie di lavoratori. In questo quadro il legislatore ha conferito
al Governo una serie di deleghe previste dalle norme che vanno
dall'art. 27 all'art. 37 della citata legge n. 153 del 1969.
In particolare, con l'art. 32 il Governo veniva delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese ad attribuire ai
mezzadri e coloni, già assicurati presso la corrispondente gestione
speciale (istituita con la legge 26 ottobre 1957, n. 1077) la facoltà
di reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, vecchiaia e superstiti prevista per i lavoratori
dipendenti utilizzando, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione a carico della stessa assicurazione generale obbligatoria, i
periodi di contribuzione nella predetta gestione speciale.
È pur vero che il testo letterale dell'art. 32 della legge 153 del
1969 non distingue in modo espresso e puntuale fra la categoria dei
coloni e mezzadri che non fossero ancora titolari di pensione a carico
della gestione speciale al momento in cui chiesero e ottennero il
reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria, e quella di
coloni e mezzadri che a quel momento già fossero titolari di pensione
a carico della gestione speciale. Tuttavia la interpretazione logica e
sistematica della norma consente di affermare che il legislatore
delegante intendeva chiaramente limitare la facoltà di conseguire la
pensione a carico della assicurazione obbligatoria soltanto a quei
mezzadri e coloni che, essendo ancora in attività e quindi non ancora
titolari di pensione a carico della gestione speciale, fossero comunque
in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria per il conseguimento della
relativa pensione, sia pure utilizzando, ai predetti fini, i contributi
versati nella gestione speciale, con conseguente esclusione di chi
avesse già ottenuto la pensione a carico della stessa gestione
speciale.
Tale volontà del legislatore emerge da un duplice ordine di
considerazioni. Prima di tutto è da rilevare che i criteri direttivi
indicati dallo stesso art. 32 (legge n. 153 del 1969) per il
reinserimento nell'assicurazione obbligatoria presuppongono logicamente
che i richiedenti, i quali vogliano beneficiare di tale facoltà, siano
ancora in attività e pertanto non abbiano già ottenuto la pensione.
Questi criteri infatti impongono al legislatore delegato di stabilire
la base di calcolo dei contributi da versare; la determinazione della
aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa
misura in vigore nella assicurazione generale obbligatoria;
l'utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale ai
fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione
generale obbligatoria; la liquidazione della pensione con il sistema
del pro-rata, in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in
ciascuna delle due gestioni medesime. Da quanto sopra esposto si ricava
che i criteri suddetti appaiono applicabili solo a chi non abbia ancora
conseguito il diritto a pensione in nessuna delle due gestioni e nessun
criterio viene per converso indicato dalla norma per consentire
l'automatica trasformazione della pensione, già liquidata a carico
della gestione speciale, in quella di analoga natura posta a carico
della gestione generale obbligatoria.
In secondo luogo lo stesso legislatore quando, nel realizzare la
progressiva unificazione delle prestazioni previdenziali con la
gradualità resa necessaria dai gravosi oneri finanziari che tale
unificazione comporta, ha ritenuto a distanza di alcuni anni di poter
estendere la facoltà di ottenere la pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria anche ai mezzadri e coloni che
già fossero titolari di pensione a carico della gestione speciale, lo
ha fatto con un apposito provvedimento legislativo (legge 16 aprile
1974, n. 114), mediante il quale ha riconosciuto appunto ai titolari di
pensione liquidata a carico delle gestioni speciali (tra i quali anche
i coloni e i mezzadri) il diritto ad ottenere la liquidazione della
pensione prevista dalle norme sull'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, allorquando tutti i requisiti risultino
perfezionati nell'assicurazione stessa (art. 2 ter).
La norma impugnata, pertanto, non si è discostata dalla delega
concessa al Governo con la legge n. 153 del 1969, né ha quindi violato
l'art. 76 della Costituzione, quando ha concesso ai già pensionati
della gestione speciale un supplemento di pensione, utilizzando in tal
modo i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria.
Con tale disposizione, invero, il Governo non ha fatto altro che
riprodurre il contenuto di precedenti normative che riconoscevano al
lavoratore autonomo titolare di pensione a carico di gestioni speciali
il diritto di utilizzare eventuali contributi versati
nell'assicurazione generale percependo un supplemento alla pensione
già goduta. In tal senso infatti dispone la legge 22 luglio 1966, n.
613 (art. 26), richiamata espressamente dalla norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata
in riferimento all'art. 76 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte