Sentenza n. 42/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto
per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per
quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano); dell'art.
16, secondo comma, legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,
n. 5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n.
6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali); dell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con
delibera della giunta regionale Trentino-Alto Adige il 27 marzo 1980,
n.445, promosso con l'ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla corte
d'appello di Trento sul ricorso proposto da Leonardi Silvio, iscritta
al n. 327 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Leonardi Silvio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'avvocato Mario Barbato per Leonardi Silvio e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
Ministri e per la regione Trentino-Alto Adige;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1) Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione
della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva
escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative
del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un
biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia
alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali (28 marzo 1985), la corte d'appello di Trento, con
ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli 5, secondo comma, d.P.R.
1° febbraio 1973, n. 50, 16, secondo comma, della legge della regione
Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6
della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, secondo comma, t.u.
approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo
1980, n. 445, in riferimento agli artt. 25, terzo (ma, rectius,
quarto) comma, e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al
testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670.
Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi
avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985),
per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta
nella regione Trentino-Alto Adige e per essere stato prevalentemente
residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio, il
giudice a quo rileva che le norme impugnate sostituiscono al
requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale,
quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -,
dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per
le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.
2) Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il
Leonardi, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a
quo, sostanzialmente recepite in ordinanza di rimessione. Nelle
proprie deduzioni osserva in particolare che entrambe le norme quella
statutaria e quella di legge ordinaria - pongono fra i requisiti di
iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta maturazione di un
periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio
della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del
Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto,
mentre la norma statutaria adotta il criterio generale della
prevalenza della residenza in uno o altro comune, quella ordinaria
stabilisce invece che per essere iscritto nelle liste elettorali del
comune della provincia di Bolzano nel quale risieda alla data di
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia "compiuto nella
provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Con
tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe
addirittura stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto
ponendo una limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita
inoltre solo per la Provincia di Bolzano, e non anche per quella di
Trento), dall'altro creando i presupposti per una diversità di
risultati (il ricorrente avrebbe dovuto essere infatti iscritto a
Bolzano in base alla norma statutaria) nonché, in violazione degli
articoli 3 e 4 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento
tra i cittadini della provincia di Bolzano e tutti gli altri
cittadini italiani (e dei residenti nella provincia di Trento in
particolare) per i quali non è richiesto né il requisito del limite
minimo di due anni di residenza, né quello di residenza ininterrotta
nella provincia. Neppure - conclude la difesa del Leonardi - può
trascurarsi di segnalare un'ulteriore disparità di trattamento
indotta dalla stessa normativa di attuazione: mentre infatti l'art. 9
del d.P.R. n. 5 del 1973 riconosce il diritto di voto a chi risieda
all'estero purché in passato sia stato per almeno quattro anni
residente nel territorio della Regione, l'art. 5 dello stesso d.P.R.
e le norme regionali che lo hanno riprodotto non garantiscono analogo
diritto a chi abbia invece temporaneamente trasferito la propria
residenza da un comune della provincia di Bolzano ad un comune della
provincia di Trento.
3) L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che
la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte
trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una
concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente
la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie,
circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare
le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R.,
per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia,
corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un
certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.
In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione
del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe
riguardata come legittima previsione normativa prevedente una
prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione
dello stesso Statuto. Considerato in diritto
1. - Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano
per oltre 26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre 1982), si
trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento,
rientrando peraltro, dopo poco più di 16 mesi, nel Comune di
Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva, infatti,
reiscritto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla
suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 1985, veniva
pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il
rinnovo del Consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva
iscritto nelle liste elettorali - e, di conseguenza, non poté
partecipare alla votazione -, perché mancante del requisito
dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione
contenuta nell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n.
50 e, prima ancora, nell'art.16, secondo comma, della legge regionale
6 aprile 1956, n.5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10
agosto 1974, n. 6, nonché nell'articolo 15, secondo comma, del testo
unico approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo
1980, n. 445. La corte d'appello di Trento, investita in secondo
grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinanzi a
questa Corte, con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (r.o. 327/1985),
questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni,
denunciandone il contrasto con gli artt. 25, terzo comma, e 63 del
"testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige", approvato con d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670.
2. - L'art. 5 d.P.R. n.50 del 1973, su cui risulta poggiato il
diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune
di Bolzano - gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di
impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale -, dopo
avere enunciato nel primo comma che "sono elettori dei Consigli
comunali della provincia di Bolzano i cittadini che..... risiedono,
ininterrottamente, nel territorio della regione T.A.A. da almeno
quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che essi "sono
iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono alla
data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente
abbiano compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di
ininterrotta residenza". Ma a sensi dello Statuto speciale - osserva
la Corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, quarto ed ultimo comma
(erroneamente indicato come terzo comma) - l'elettore che abbia il
requisito della ininterrotta residenza quadriennale nella regione
viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, ove abbia maturato
"il maggior periodo di residenza nel quadriennio"; e tale norma così
lascia intendere l'ordinanza di rimessione -, benché esplicitamente
dettata "ai fini delle elezioni regionali", varrebbe anche per le
"elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano", in vista
delle quali l'art. 63 dello Statuto speciale fa espresso rinvio alle
"disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25". Di conseguenza
- conclude il giudice a quo -, la "sostituzione del requisito
costituzionale della prevalenza" con "il non coincidente, anzi
contrastante requisito dell'ininterrotto biennio" costituirebbe
violazione dei menzionati articoli dello Statuto speciale.
In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte
trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi
nel presente giudizio, segnala la violazione anche del princìpio
d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle
elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di
residenza, per di più ininterrotto, non è per principio generale
richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti
nell'altra provincia della medesima regione e, a sensi dell'art. 9
dello stesso decreto presidenziale n. 50 del 1973, addirittura
neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza
quadriennale in provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso
periodo quadriennale di residenza in provincia di Bolzano.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale,
conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di
attuazione dello Statuto non è precluso, come sembrerebbe ritenere
il giudice a quo, l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze
dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza
avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.
3. - Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato
requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella
provincia di Bolzano (d.P.R. n. 50 del 1973), prevede altresì
l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della
Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella regione T.A.A.
(artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli
elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano
(art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi
iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune
quando, durante la maturazione dei periodi residenziali...., vi si
dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale".
Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si
deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo
cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e
tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza,
non è già precluso il diritto di voto, ma è prescritto di votare
nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così
è, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità
concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per
eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla
provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle
elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio
- dato che questo non si aggiunge, ma è compreso nel quadriennio, e
che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior
periodo... nel quadriennio -", ma la non interruzione di esso.
Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale
(art. 25, quarto comma) che la residenza ininterrotta quadriennale è
prescritta "ai fini delle elezioni regionali" - e perciò, solo a
tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in
provincia di Bolzano - e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle
in provincia di Trento - un apposito articolo ed un'apposita
disposizione, cioè l'art. 63 e la proposizione finale dell'art. 25,
sembrerebbe fa- coltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla
peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle
elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del
principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termine
quadriennale di residenza nella regione.
Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori
discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo
medio-tempore nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata
della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso,
inequivoco rinvio che l'art. 63 dello Statuto speciale fa al quarto
comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione
finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni
perplessità interpretativa,
inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio
dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di
Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel
quadriennio". E poiché tale criterio è stabilito in una legge di
rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme
requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di
Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai
fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo
comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto
per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per
quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo
comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla
legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli
organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del
testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla
composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui
prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio
della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di
voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta
provincia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte