Sentenza n. 42/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 223/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e
5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il
29 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Incerti
Caselli Patrizia ed altri, iscritta al n. 373 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Randazzo Rosa nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Milano, con l'ordinanza in esame, propone nuovamente la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La
questione viene sollevata con riferimento particolare alla seconda
parte del comma 5, dove, per i reati di diffamazione commessi con il
mezzo radiotelevisivo e consistenti nell'attribuzione di un fatto
determinato, la competenza territoriale, in deroga al criterio
generale, viene radicata presso il giudice del luogo di residenza
della parte offesa e non del luogo dove il reato è stato consumato.
Il giudice rimettente ricorda innanzitutto di aver sollevato nello
stesso procedimento, con ordinanza del 26 ottobre 1993, identica
questione che questa Corte, con sentenza n. 344 del 1994, dichiarava
inammissibile per mancanza di una adeguata motivazione in ordine al
requisito della rilevanza. Al fine di motivare sulla rilevanza il
giudice richiama ora i fatti che stanno alla base del procedimento a
quo, che, a seguito di querela presentata da Rosa Randazzo, vede
Patrizia Incerti Caselli e Pietro Vigorelli, in quanto responsabili
di una trasmissione televisiva andata in onda il 2 marzo 1992,
imputati di diffamazione aggravata, ed Antonino Mangano, in quanto
ospite della stessa trasmissione, imputato di diffamazione semplice.
Pertanto, in base alla norma impugnata, per i primi dovrebbe essere
competente l'autorità giudiziaria di Milano in quanto luogo di
residenza della parte lesa, mentre il secondo dovrebbe affrontare il
processo a Roma in quanto luogo di diffusione della trasmissione. Su
questa base, il giudice rimettente ritiene che il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
di costituzionalità sollevata.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice, riportando integralmente la precedente ordinanza, osserva
che il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata non
rientra neppure tra quelli indicati come residuali dal codice di
procedura penale, venendo, di conseguenza, a introdurre una deroga
irragionevole al criterio generale, valevole solo per la diffamazione
aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato commessa con il
mezzo radiotelevisivo. Né i lavori parlamentari fornirebbero
elementi utili a chiarire se tale deroga risponda ad un particolare
favor per la parte offesa da tale delitto o sia, invece, frutto di
una semplice dimenticanza degli altri reati.
Viene, di conseguenza, prospettata la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento che la
norma impugnata introdurrebbe per la diffamazione aggravata rispetto
a tutti gli altri reati commessi attraverso l'uso del mezzo
radiotelevisivo, e, in particolare, rispetto alla diffamazione
semplice.
Il giudice rimettente contesta, poi, la violazione dell'art. 25
della Costituzione, dal momento che l'autorità giudiziaria del luogo
in cui il reato è stato consumato non può conoscere dello stesso
reato in tutte le ipotesi in cui l'evento non coincida con la
residenza dell'offeso.
Questo verrebbe a determinare una lesione al principio di
precostituzione del giudice naturale, in base al quale la disciplina
della competenza da parte del legislatore dovrebbe essere "in qualche
modo" ancorata al luogo di consumazione del reato.
2. - Si è ritualmente costituita la parte offesa Rosa Randazzo,
riportandosi all'ordinanza di rimessione e sottolineando che la
stessa risulta ora motivata in punto di rilevanza.
La parte privata sviluppa poi le censure relative sia all'art. 3
che all'art. 25 della Costituzione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in via subordinata, per
l'infondatezza della questione.
Quanto all'inammissibilità, l'Avvocatura richiama la pronuncia
della Corte n. 344 del 1994, che non considera superata dalla nuova
motivazione dell'ordinanza con riferimento al profilo della
rilevanza.
Nel merito, l'Avvocatura ritiene che la scelta discrezionalmente
operata dal legislatore attraverso la norma impugnata non sia
censurabile, né sotto il profilo della razionalità né sotto quello
della parità di trattamento.
La difesa dello Stato si sofferma, in particolare, sulla ratio
della disposizione, rinvenendola nell'esigenza di controbilanciare la
sproporzione di forze esistente tra chi, disponendo del mezzo
televisivo, pone in essere condotte diffamatorie particolarmente
gravi e lesive per il soggetto diffamato, e quest'ultimo, che ha,
invece, come unico mezzo di reazione la presentazione della querela.
In questa situazione, il giudice del luogo di residenza della parte
offesa si presenta - sempre ad avviso dell'Avvocatura - come il più
idoneo al fine di conoscere quei fatti determinati che, attraverso
l'azione diffamatoria, sono stati attribuiti all'offeso, mentre
l'eventuale decisione favorevole resa dallo stesso giudice nel luogo
di residenza abituale della persona offesa può agevolmente
restituire alla stessa la reputazione lesa. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui
individua il giudice territorialmente competente per i reati di
diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato,
commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con
riferimento al luogo di residenza della persona offesa.
Tale criterio - derogando al principio generale espresso nell'art.
8, comma 1, del codice di procedura penale, dove la competenza
territoriale viene individuata con riferimento al luogo in cui il
reato è stato consumato - verrebbe a violare:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
operata nei confronti della diffamazione aggravata rispetto agli
altri reati commessi con il mezzo radiotelevisivo e, in particolare,
rispetto alla diffamazione semplice;
b) l'art. 25 della Costituzione, che imporrebbe, attraverso
l'obbligo di precostituzione del giudice naturale, di collegare "in
qualche modo" la competenza territoriale del giudice penale al luogo
in cui il reato è stato consumato.
2. - Va in primo luogo presa in esame l'eccezione di
inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui
l'ordinanza in esame non avrebbe superato i profili di
inammissibilità già sanzionati da questa Corte con la sentenza n.
344 del 1994.
L'eccezione non può essere accolta.
Nella sentenza n. 344 del 1994 l'inammissibilità della questione
era stata affermata sul presupposto che la precedente ordinanza di
rimessione aveva completamente omesso di motivare in ordine alla
rilevanza della questione, né aveva esposto i fatti che avevano dato
luogo al giudizio, impedendo così di identificare l'oggetto ed i
termini dello stesso. L'ordinanza in esame contiene, invece, una
sommaria esposizione dei fatti ed una motivazione sulla rilevanza che
può ritenersi adeguata, dal momento che pone in luce come, nel
giudizio a quo, venga a profilarsi, sul piano della competenza
territoriale, l'eventualità di un diverso trattamento degli
imputati, due dei quali sono chiamati a rispondere del reato di
diffamazione aggravata (da sottoporre, in base alla norma impugnata,
al giudice di Milano) ed uno del reato di diffamazione semplice (da
sottoporre, invece, in base al criterio generale, al giudice di Roma,
luogo di diffusione della trasmissione).
Sulla scorta di tali precisazioni anche la contraddittorietà tra
dispositivo e motivazione, che era stata posta in luce nella sentenza
n. 344 del 1994 nei confronti della precedente ordinanza di
rimessione, appare superata, stante la riproposizione, nella nuova
ordinanza, di una domanda che mira inequivocabilmente non tanto ad
estendere quanto a caducare la deroga introdotta attraverso la norma
impugnata e, di conseguenza, a spogliare il giudice a quo della
competenza a giudicare.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Per quanto concerne il profilo relativo all'asserita violazione
dell'art. 3 della Costituzione va, innanzitutto, rilevato che, con la
previsione espressa attraverso la norma oggetto dell'impugnativa, il
legislatore ha inteso introdurre una disciplina di favore per le
persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso
risulti commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo.
Tale disciplina non può ritenersi lesiva del principio di
eguaglianza, ove si consideri che la sua giustificazione può trovare
fondamento proprio nella particolare natura, o, se vogliamo, nella
particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di
manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei
destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti
della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a
quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da
qui l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni
che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un
fatto determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l'impiego
del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si
trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano,
l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di
residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del
reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a
rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso
che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in
grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore
dispendio di tempo e di risorse economiche.
Ma non vanno neppure trascurate due considerazioni ulteriori, che
la dottrina ha avuto modo di porre in luce. La prima è che, per
quanto concerne la valutazione di quei "fatti determinati" la cui
attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata, il giudice
del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo
più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza
con il luogo di svolgimento di tali fatti. La seconda è che,
nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la
sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del
soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia
riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa
sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente
frequentato da tale soggetto.
Tutto questo induce, dunque, a sottolineare la non irragionevolezza
della scelta operata dal legislatore attraverso l'introduzione, per
il reato di diffamazione aggravata, della deroga al criterio generale
di individuazione della competenza territoriale introdotta attraverso
la norma di cui è causa.
4. - Infondata si presenta anche la censura riferita all'art. 25
della Costituzione. In proposito, va ricordato come questa Corte
abbia avuto ripetutamente occasione di affermare che "il principio
della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma,
della Costituzione deve ritenersi rispettato allorché l'organo
giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri
generali fissati in anticipo e non già in vista di singole
controversie" (v. sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992) e che
"la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale
competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i
disparati interessi in gioco nel processo" (v. ordinanza n. 508 del
1989 e sentenza n. 274 del 1974).
La norma in esame, avendo indicato preventivamente, e non in vista
di singole controversie, il foro territorialmente competente per
determinati reati, si presenta, dunque, in sintonia con il parametro
costituzionale, tenuto conto che lo stesso affida alla
discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice
naturale, senza stabilire, per la competenza in materia penale, il
vincolo di un collegamento necessario tra lo stesso giudice ed il
luogo di consumazione del reato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte