Sentenza n. 420/2000
Altra decisione · depositata il 13/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 16 dicembre 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto, promosso
con ricorso del tribunale di Como, sezione penale, notificato il 26
luglio 1999, depositato in cancelleria il 5 agosto 1999 ed iscritto
al n. 27 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Como, nel corso di un procedimento penale a
carico del deputato del Parlamento Vittorio Sgarbi per il reato di
diffamazione, ha sollevato, con ordinanza in data 20 gennaio 1999,
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione del 16 dicembre 1998, con la quale è
stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto
procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili, a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era
stato tratto a giudizio con decreto del giudice per l'udienza
preliminare 29 gennaio 1997, per rispondere del reato di cui agli
artt. 595 codice penale e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso del
programma televisivo Sgarbi quotidiani trasmesso dalla rete
televisiva Canale 5 nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996, con le
quali aveva offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole
una serie di fatti determinati, in particolare accusandola "di avere
vissuto in maniera parassitaria, per molti anni, alla corte di uomini
ricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per vivere
senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario con
scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione
al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un libro
d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i Casinò del
mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti sconvenienti
con la televisione avendo beneficiato di una intervista definita
marchetta del TG1"; definendola inoltre con disprezzo con il termine
pentita in relazione alla qualità di testimone assunta in un
procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,
dichiarato il falso; apostrofandola, inoltre, con tono arrogante e
violento accompagnato ripetutamente da frasi volgari.
Nel corso del dibattimento, il deputato Sgarbi, dopo aver reso
spontanee dichiarazioni contestando nel merito l'accusa formulata nei
suoi confronti, aveva sostenuto che le opinioni da lui espresse nel
corso delle trasmissioni televisive di cui si trattava dovevano
considerarsi manifestazione della sua attività di parlamentare lato
sensu considerata, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria non
avrebbe potuto procedere nei suoi confronti in relazione ad esse, ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Con ordinanza
del 21 novembre 1997, il tribunale, che non condivideva l'assunto
difensivo, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati, affinché la stessa valutasse la sussistenza della
insindacabilità delle espressioni per le quali si procedeva, sulla
base della procedura prevista dall'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, in vigore all'epoca dei fatti,
e da ritenersi applicabile nonostante la mancata conversione in
legge, attenendo la valutazione sulla esistenza di una causa di non
punibilità al diritto sostanziale. Contestualmente, lo stesso
tribunale aveva disposto la sospensione del dibattimento, in attesa
della decisione della Camera, che avrebbe dovuto deliberare entro
novanta giorni: peraltro, non essendo intervenuta entro detto termine
la deliberazione, il procedimento era stato ripreso alle udienze del
20 ottobre 1998 e del 17 dicembre 1998. All'inizio di quest'ultima
udienza, era pervenuta la comunicazione della delibera parlamentare
del 16 dicembre 1998, che, respingendo la motivata, contraria
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva
dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato
Sgarbi.
Il tribunale di Como ritiene che la propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, sia stata
illegittimamente menomata dalla predetta decisione della Camera dei
deputati. Al riguardo, il Collegio ribadisce che le affermazioni
contestate al deputato Sgarbi sembrano non avere contenuto politico,
ma piuttosto trascendere su di un piano di mero dileggio e di insulto
personale nei confronti della Ariosto, ed essere del tutto svincolate
sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con
il dibattito parlamentare, anche ove si voglia ritenere che le
vicende in cui è stata coinvolta la signora Ariosto abbiano avuto
una notevole rilevanza pubblica. Infine, ad avviso dei giudici, le
modalità di estrinsecazione delle opinioni del deputato Sgarbi ed i
termini da lui adoperati sarebbero assolutamente estranei
all'esercizio delle funzioni parlamentari, sia pure latamente intese.
Sulla base di tali considerazioni, il tribunale di Como ha
proposto "ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato in relazione alla più volte citata delibera 16 dicembre 1998
della Camera", che aveva affermato la insindacabilità delle opinioni
espresse da Vittorio Sgarbi, con implicita richiesta che la Corte
risolva il conflitto ed emetta le pronunce consequenziali di
dichiarazione del potere al quale spettano le attribuzioni in
contestazione e di eventuale annullamento.
2. - La Corte, con ordinanza n. 362 del 1999, depositata il 22
luglio 1999, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione
sollevato dal tribunale di Como.
3. - L'atto introduttivo del conflitto e l'ordinanza della Corte
sono stati successivamente, nei termini assegnati, notificati alla
Camera dei deputati e depositati con la prova dell'avvenuta notifica.
4. - Si è costituita nel presente giudizio la Camera dei
deputati, eccependo, preliminarmente, la irricevibilità del
conflitto per inidoneità dell'atto introduttivo, autoqualificantesi
nel contempo ricorso e ordinanza, e la cui natura giuridica sarebbe
di difficile qualificazione, costituendo lo stesso un ibrido tra il
ricorso e l'ordinanza.
Al riguardo, nella memoria si contesta che il conflitto di
attribuzione di cui si tratta possa essere promosso nella forma
dell'ordinanza.
Al riguardo, la difesa della Camera si fa carico della
giurisprudenza della Corte che ha considerato ammissibile il
conflitto sollevato da autorità giudiziaria mediante ordinanza, ma
prospetta argomentazioni intese a dimostrare la infondatezza di tale
assunto, in particolare sostenendo la infungibilità del ricorso e
della ordinanza, per essere quest'ultima un provvedimento
giurisdizionale emesso "in nome del popolo italiano" e soggetto
all'obbligo di motivazione, il primo, invece, un atto di parte.
Inoltre, la forma dell'ordinanza renderebbe difficile applicare la
normativa sulla rinuncia al ricorso e sulla sua accettazione, e
sarebbe inidonea a formalizzare il rapporto tra l'organo collegiale e
il suo Presidente.
Il tribunale avrebbe sovrapposto la logica del giudizio
costituzionale incidentale a quella del conflitto di attribuzioni,
come dimostrerebbe anche la circostanza della avvenuta trasmissione
alla Corte degli atti del processo che, invece, essendo documenti del
ricorrente, dovrebbero essere depositati presso la Corte nel numero
di copie prescritto dall'art. 6 delle norme integrative, disposizione
che sarebbe stata aggirata dall'autorità giurisdizionale, con
violazione del principio di parità tra le parti del giudizio.
Il conflitto sarebbe, inoltre, irricevibile per mancanza, nel
dispositivo dell'atto introduttivo dello stesso, dell'ordine di
notificazione alla Camera dei deputati, a nulla rilevando la
circostanza che comunque la notificazione sia intervenuta.
Nella memoria si eccepisce altresì la inammissibilità del
ricorso per mancata esposizione o per mancata indicazione delle norme
costituzionali che costituiscono il fondamento delle attribuzioni la
cui menomazione si lamenta.
Nel merito, si chiede che la Corte affermi che spettava alla
Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Sgarbi. Ed infatti la vastità dell'ambito
funzionale coperto dal mandato parlamentare imporrebbe di negare la
riconducibilità ad esso delle sole attività del singolo membro
delle Camere che siano manifestamente estranee alla funzione. In tale
campo, la Corte costituzionale non potrebbe che limitarsi ad un
controllo "esterno", attinente alla "manifesta" inattendibilità
degli apprezzamenti compiuti dagli organi autori degli atti
controllati. In particolare, nella fattispecie sottoposta al giudizio
del tribunale di Como sussisterebbe una specifica connessione tra le
opinioni espresse dal parlamentare di cui si tratta e le relative
funzioni, avuto riguardo al carattere squisitamente parlamentare
della valutazione politica delle vicende giudiziarie dalle quali era
interessata la Signora Ariosto. Su tali vicende, si rileva nella
memoria, si sono avute numerose prese di posizione in sede
parlamentare, e molti sono stati gli episodi di esercizio della
funzione di sindacato ispettivo. In proposito, si ricordano le
interrogazioni aventi ad oggetto il trattamento riservato alle
testimonianze della Signora Ariosto, a dimostrazione che le
dichiarazioni del deputato Sgarbi per il quale procede il tribunale
di Como sarebbero strettamente legate a tale dibattito parlamentare e
pertanto, costituirebbero esercizio della stessa funzione
parlamentare, ancorché extra moenia. Del resto, si sottolinea nella
memoria, la Camera ha respinto le conclusioni della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, favorevoli alla sindacabilità delle
opinioni espresse, solo a seguito della discussione parlamentare
nella quale il deputato Sgarbi aveva chiarito la valenza
politicoparlamentare delle proprie dichiarazioni.
5. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la
difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la
quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di
costituzione.
In particolare, quanto alla eccezione di irricevibilità
dell'atto introduttivo del giudizio, preso atto delle affermazioni
contenute al riguardo nelle recenti sentenze della Corte
costituzionale nn. 10 e 11 del 2000, si osserva che in quelle
pronunce è contenuta la precisazione che la fungibilità
dell'ordinanza e del ricorso vale solo a condizione che la prima
contenga tutti i requisiti specificamente prescritti, laddove nel
caso in esame, si rileva, manca la benché minima indicazione delle
norme costituzionali che regolano la materia, oltre ad una espressa
richiesta di una pronuncia della Corte che statuisca sull'ordine
delle competenze e annulli l'atto impugnato.
La irricevibilità deriverebbe inoltre dalla mancata previsione
nell'atto introduttivo della notificazione dello stesso alla Camera a
seguito della eventuale declaratoria di ammissibilità in limine.
Nel merito, si rileva nella memoria che il ruolo della Signora
Ariosto in alcuni processi di grande rilevanza politica è stato
ampiamente discusso in sede parlamentare, e che pertanto le
dichiarazioni del deputato Sgarbi dalle quali ha avuto origine il
presente conflitto si inseriscono in un complessivo contesto di
politica parlamentare, pur se manifestate extra moenia e debbono
godere della copertura assicurata dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Del resto, le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi
troverebbero sostanziale corrispondenza nei contenuti di una serie di
interrogazioni presentate da altri parlamentari in riferimento alla
Signora Ariosto. Considerato in diritto
1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal
tribunale di Como in relazione alla delibera della Camera dei
deputati del 16 dicembre 1998 con la quale si è affermata
l'insindacabilità - alla stregua dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione - delle dichiarazioni rese dal deputato al Parlamento
Vittorio Sgarbi nel corso del programma televisivo "Sgarbi
quotidiani" trasmesso dalla rete televisiva Canale 5 nei giorni 28
maggio, 10 e 11 giugno 1996, dichiarazioni per le quali, come
riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in corso, contro lo
stesso Sgarbi, un procedimento penale in ordine al reato di cui agli
artt. 595 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, pendente presso il predetto ufficio giudiziario. Ritiene il
tribunale ricorrente che con la deliberazione impugnata la Camera dei
deputati abbia menomato la propria sfera di attribuzioni, dichiarando
che i fatti oggetto del procedimento penale a carico
dell'on. Vittorio Sgarbi concernerebbero opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, laddove
invece le affermazioni contestate sembrano non avere contenuto
"politico", ma piuttosto trascendere sul piano del mero dileggio ed
insulto personale nei confronti di Stefania Ariosto, in quanto del
tutto svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da
connessioni con il dibattito parlamentare.
Sulla base di tali premesse il tribunale di Como ha proposto
"ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
relazione alla citata delibera 16 dicembre 1998 della Camera dei
deputati", con richiamo all'art. 68 della Costituzione e con
implicita richiesta che la Corte risolva il conflitto con le
consequenziali dichiarazioni del potere al quale spettano le
attribuzioni in contestazione, e di eventuale annullamento della
delibera impugnata.
2. - Le eccezioni preliminari, proposte dalla difesa della Camera
dei deputati sotto il profilo della irricevibilità, per inidoneità
dell'atto introduttivo, e della inammissibilità, per mancata
indicazione delle norme costituzionali che costituiscono il
fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione, non
sono fondate.
Sulla prima eccezione è sufficiente richiamare gli argomenti con
i quali questa Corte ha ritenuto, per l'ipotesi di conflitto promosso
dall'autorità giudiziaria, che l'atto introduttivo sia idoneo a
promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte
in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato
dalla legge (per tutte, sentenza n. 10 del 2000 e, da ultimo,
sentenze nn. 320 e 321 del 2000). Nella specie, tale corrispondenza
non è contestabile, riscontrandosi tutti gli elementi essenziali per
il ricorso.
Quanto alla seconda eccezione (d'inammissibilità), basta
rilevare che il richiamo all'art. 68, primo comma, della
Costituzione, quando comporti, in ipotesi, un'estensione abusiva
della garanzia al di là dei casi ai quali si riferisce, si traduce
di per sé in una violazione delle attribuzioni dell'autorità
giudiziaria, quali determinate dalla Costituzione. Segnando
l'art. 68, primo comma, della Costituzione il confine tra immunità e
giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda
automaticamente in lesione della sfera dell'altra e viceversa, con la
conseguenza che l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione è sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare
la norma costituzionale che regola la materia, delimitando le
attribuzioni costituzionali in discussione nel presente giudizio,
secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 (sentenze nn. 320 e 321 del
2000 citate).
3. - Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal tribunale di Como è fondato.
Esso si incentra su alcune dichiarazioni, rese dal deputato
Sgarbi nel corso di un programma televisivo, quale "opinionista"
conduttore della trasmissione (cfr. sentenze nn. 56 e 58 del 2000),
senza alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari,
interrogazioni, inchieste o discussioni di progetti di legge in cui
risulti una partecipazione attiva dello stesso Sgarbi: dichiarazioni
che avevano dato corso ad un procedimento penale per il reato di cui
agli artt. 595 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223.
Si tratta dunque di opinioni espresse al di fuori dell'esercizio
di attività parlamentari tipiche, sicché l'intero problema,
sottoposto alla Corte, si risolve nello stabilire se - ciò non di
meno - esse siano da ricomprendere nella sfera delle attività
(opinioni e voti) dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia
costituzionale (sentenze nn. 320 e 321 del 2000).
Deve innanzitutto essere escluso un qualsiasi collegamento o
connessione con attività svolta dallo stesso deputato Sgarbi
nell'ambito dei lavori parlamentari, per cui non si può neppure
configurare una attività divulgativa delle proprie opinioni,
difettando in radice la "riscontrabile corrispondenza sostanziale di
contenuti con l'atto parlamentare" (sentenze nn. 11 e 58 del 2000).
Rispetto ad alcune interrogazioni e interventi ad opera di altri
deputati (cui fa riferimento la difesa della Camera) - a prescindere
dalla considerazione che manca nelle dichiarazioni contestate al
deputato Sgarbi qualsiasi riferimento anche indiretto a tali atti
tipici (alcuni dei quali notevolmente successivi nel tempo alla
partecipazione dello stesso Sgarbi alla dialettica parlamentare) -,
vi è una semplice parziale comunanza generica di tematiche relative
alla persona offesa dalle dichiarazioni, per cui non è ravvisabile,
neppure sotto questo ulteriore profilo, una corrispondenza
sostanziale di contenuti e significati con un atto parlamentare (cfr.
sentenze nn. 58 e 11 del 2000), e, quindi, un carattere divulgativo.
4. - In conformità con quanto, del resto, ritenuto dalla Giunta
per le autorizzazioni a procedere della Camera, con proposta poi
superata dal voto negativo dell'Assemblea, deve essere, pertanto,
affermata la non riconducibilità dell'attività incriminata a quella
a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Ne deriva che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione
di insindacabilità in esame, ha interferito in modo illegittimo
nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente, e,
di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento della predetta
deliberazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi,
in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Como
il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la
delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16
dicembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte