Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa

il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel

procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n.

73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di

sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive

della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10

ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la

revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o

per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di

sicurezza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità

costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza

interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale è stato

ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la

dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza

possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una

misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;

che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con

le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la

manifesta infondatezza di identiche questioni;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in

epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà) così come

modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di

sorveglianza di Trento con ordinanza 1° dicembre 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte