Sentenza n. 421/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 152/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con
ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo e INADEL ed altra,
iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Tamagno Carlo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Carlo
Tamagno contro l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennità
premio servizio, il Pretore di Genova, con ordinanza del 6 marzo
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non prevede che
la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente
aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano
i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto
della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo
anno riguardato dalla norma predetta".
Il dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha
prestato servizio dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo pieno
e poi, fino al 31 dicembre 1987, con orario ridotto a dieci ore
settimanali. In applicazione della norma impugnata, l'INADEL ha
liquidato l'indennità premio di servizio calcolandola sulla base
della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici mesi di
servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in
precedenza.
Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con
l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza,
soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa in cui l'iscritto
all'INADEL abbia sempre prestato servizio ad orario ridotto tranne
negli ultimi dodici mesi, sia sotto il profilo del principio di
ragionevolezza e di equità, atteso che per il periodo di servizio a
tempo pieno viene corrisposta un'indennità non proporzionale ai
contributi versati.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente, il quale svolge una serie di argomentazioni riferite a
parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione,
e comunque aderisce alle conclusioni del giudice a quo in riferimento
all'art. 3 Cost.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Inammissibile, perché tende a una sentenza invasiva della
discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta del criterio
di proporzionamento dell'indennità a dimensioni diverse dell'orario
di lavoro in periodi anteriori all'ultimo anno di servizio;
infondata, perché la denunciata disparità di trattamento non è
direttamente collegata all'applicazione della disposizione, ma a
situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparità di
fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3 Cost.
l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte
in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da
un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa,
non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennità premio di
servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di
lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione sul riflesso che essa tende a una
pronunzia della Corte invasiva della discrezionalità del
legislatore, essendo possibili più soluzioni tecniche ove l'attuale
sistema di calcolo, invariabilmente basato sulla retribuzione
percepita nell'ultimo anno di servizio, debba essere sostituito con
un sistema che proporzioni l'indennità ai mutamenti di durata
dell'orario di lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e
alla correlativa diversa entità della retribuzione contributiva.
Ora è vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente,
la quale opera sulla base di calcolo, è alternativa un'altra
soluzione che effettua il proporzionamento operando, invece, sul
coefficiente dell'anzianità, ma la questione proposta non implica
necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da
sconfinare nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben
potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa essere limitato
alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in
quanto esclude il proporzionamento.
In tale eventualità sarebbe poi compito del giudice di merito
stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante
estensione o adattamento di un modello normativo già presente
nell'ordinamento vigente, quale, ad esempio, quello reperibile
nell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in tema di
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale e viceversa.
3. - La questione è fondata.
La norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché
tratta in modo uguale situazioni disuguali, quali la situazione di
chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo ed
essendo poi passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in
quest'ultima condizione al momento della cessazione del rapporto, e
la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio
sia prestatore di lavoro a tempo pieno, avendo in un periodo
anteriore all'ultimo anno prestato lavoro a tempo parziale. Ad
entrambi l'indennità è liquidata sulla base della retribuzione
percepita negli ultimi dodici mesi, così che il primo riceve una
somma calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto
anche per gli anni di servizio prestato ad orario pieno, mentre il
secondo lucra un'indennità calcolata sulla retribuzione piena anche
per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.
4. - Indipendentemente dal confronto svolto nel numero precedente,
l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di
razionalità, che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento
a valori di giustizia e di equità. Invero, nella prima delle
situazioni sopra distinte, nella quale versa l'odierno ricorrente,
l'indennità di fine rapporto viene liquidata sulla base della
retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo
pieno, senza tenere conto che per questi anni è stata versata - in
parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del
dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui
non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il
proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai
periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai
periodi di servizio a tempo parziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte