Sentenza n. 421/1994
Altra decisione · depositata il 14/12/1994 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994 dall'Assemblea
Regionale siciliana avente per oggetto: "Provvidenze per l'acquisto e
la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in
favore della cooperazione", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 maggio 1994,
depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n.
44 del registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente,
e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso del 17 maggio 1994 (n. 44/94), ha impugnato, per violazione
degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 2
della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 10 maggio 1994, avente ad oggetto "Provvidenze per
l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.
Interventi in favore della cooperazione".
La norma impugnata prevede l'assunzione a carico del bilancio
della Regione delle garanzie concesse da soci e/o amministratori di
cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o
intimazioni di pagamento per debiti scaduti nonché procedure
esecutive concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette
garanzie, con facoltà di rivalsa della stessa Regione nei confronti
della cooperativa debitrice.
Il ricorrente rileva un contrasto della norma impugnata con il
principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della
Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costiuzione, contrasto individuato nella scelta di tutelare le
posizioni debitorie di singoli soci e amministratori garanti delle
cooperative, a discapito dell'interesse di tutta la collettività al
rilancio e alla promozione di attività economiche o sociali, pure
meritevoli di aiuto. In connessione con tale profilo, il ricorrente
prospetta la disparità di trattamento e la lesione del criterio di
ragionevolezza realizzata dal legislatore con la scelta
ingiustificata di alcune categorie di imprenditori, senza valutare le
cause che hanno determinato la necessità del sostegno economico.
Un'ulteriore censura concerne, infine, il mancato rispetto
dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, dal momento che la
nuova e maggiore spesa dall'intervento non avrebbe potuto trovare
copertura per l'anno in corso, così come previsto, mediante
l'imputazione ad un capitolo di bilancio destinato a fine diverso.
2. - È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per
sostenere l'infondatezza del ricorso.
In riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la Regione
mette in evidenza che le censure attengono al merito della scelta del
legislatore e sottolinea che, secondo l'orientamento della
giurisprudenza costituzionale, il giudizio sul buon andamento, in
larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può intaccare
la discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della
"arbitrarietà" o "manifesta irragionevolezza".
Pure priva di fondamento sarebbe, secondo la Regione, la censura
relativa alla violazione del quarto comma dell'art. 81 della
Costituzione, dal momento che per far fronte a nuove e maggiori spese
sarebbe ammissibile il ricorso alla riduzione dello stanziamento di
uno o più capitoli di bilancio, da quantificare di volta in volta in
relazione a ciascun esercizio.
3. - Nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994,
l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, ha
depositato copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.
50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale
siciliana 10 ottobre 1994, n. 35, recante "Provvidenze per l'acquisto
e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in
favore della cooperazione", promulgata dal Presidente della Regione
con omissione dell'art. 2 approvato con la delibera legislativa 10
maggio 1994, oggetto della presenta impugnativa. L'Avvocatura ha
pertanto richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere. Considerato in diritto
1. - Forma oggetto dell'impugnativa in esame, proposta dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'art. 2 della
delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio
1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno
stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della
cooperazione", nei cui confronti viene contestata la violazione degli
artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.
Dopo la proposizione del ricorso il Presidente della Regione
Siciliana ha, peraltro, promulgato la legge regionale 10 ottobre
1994, n. 35, che, nel recepire la delibera legislativa di cui sopra,
ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 10 della
legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994.
Tale norma, in difetto di promulgazione, non ha, pertanto,
prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né è più in
grado di produrne, dal momento che il potere di promulgazione del
Presidente della Regione, esercitabile con unico atto, è già stato
esercitato in relazione alla legge in esame e deve, di conseguenza,
ritenersi esaurito, non sussistendo la possibilità di una successiva
autonoma promulgazione della disposizione espunta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da
ultimo, le sentt. n. 235 e n. 84 del 1994) deve, quindi, dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana relativamente all'art. 2 della delibera legislativa
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994,
recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento
ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte