Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20

novembre 1995 dalla Corte d'appello di Lecce sul ricorso proposto da

Politano Antonio contro Venturi Ferdinando ed altro, iscritta al n.

301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Lecce, investita del reclamo avverso un

provvedimento di sequestro emesso dal tribunale di quella città,

sezione specializzata agraria, con ordinanza del 20 novembre 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede il reclamo

dinanzi alla corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal

tribunale, sezione specializzata agraria.

Osserva il rimettente come la norma impugnata evidenzi una lacuna

circa l'individuazione del giudice competente a conoscere dei reclami

avverso i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in

composizione collegiale quale giudice di primo grado, come nelle

controversie agrarie, o quale giudice d'appello o di rinvio.

Inizialmente la Corte rimettente, tra la soluzione di attribuire tale

competenza al tribunale in diversa composizione, al più vicino

tribunale o alla stessa corte d'appello e l'irreclamabilità tout

court dei provvedimenti, aveva optato per tale ultimo indirizzo.

Successivamente, peraltro, re melius perpensa, la Corte stessa opina

di non dover seguire il proprio indirizzo, avuto riguardo

all'intervenuta abolizione dell'istituto della convalida, alla

generalità della competenza della sezione specializzata agraria ed

infine alla stessa compatibilità tra i provvedimenti cautelari che

questa può emanare e la nuova disciplina.

Premessa la rilevanza della questione, focalizzata proprio sulla

conoscibilità del reclamo da parte del giudice a quo, questi si

sofferma sul carattere generale dell'istituto, quale risulta dalla

denunciata norma (come "integrata" dalla sentenza n. 253 del 1994 di

questa Corte), con il quale contrasterebbe l'asserita

irreclamabilità dei provvedimenti de quibus, soluzione altresì

contraddetta dalla reclamabilità degli altri provvedimenti cautelari

emessi - anche in materia agraria - dalla Corte di appello devoluti

appunto ad altra sezione o, in mancanza, alla Corte d'appello più

vicina.

Esclusa infine la possibilità di collegare l'irreclamabilità alla

composizione collegiale dell'organo decidente, il rimettente

prospetta l'irrazionalità della disciplina dettata in materia,

ritenuta comunque lesiva del principio d'eguaglianza per la

disparità riservata ai soggetti che controvertono in processi

diversi (risultando appunto penalizzate le parti delle controversie

agrarie), nonché per la compressione del diritto di difesa a causa

dell'assenza di controllo da parte di altro e sovraordinato giudice

sulla cautela accordata o negata.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione in quanto l'esclusione del reclamo

si giustificherebbe sulla base della particolarità dell'organo

decidente ed in ragione della sua speciale competenza. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevede la reclamabilità dinanzi alla corte d'appello dei

provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata

agraria.

La Corte rimettente individua il vizio d'illegittimità

costituzionale nella mancata previsione espressa di tale ipotesi di

reclamabilità ed argomenta quindi nel senso della disparità di

trattamento tra le parti nei diversi giudizi nonché della

compressione del diritto di difendersi ed agire in giudizio che da

tale asserita lacuna della norma impugnata deriverebbe, in violazione

degli artt. 3 e 24 Cost.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - La Corte d'appello di Lecce muove dal presupposto secondo

cui l'unica conclusione interpretativa possibile, a fronte

dell'omessa indicazione del giudice competente a conoscere del

reclamo de quo, sarebbe quella di un vuoto di tutela, da colmarsi

attraverso la richiesta pronuncia additiva che radichi altresì nella

corte d'appello tale competenza.

Viceversa il dato normativo, alla luce delle affermazioni contenute

nelle precedenti decisioni di questa Corte in tema di reclamo, si

presta ad una lettura costituzionalmente adeguata, ed anzi la impone

come logicamente conseguente.

2.2. - L'art. 669-terdecies, secondo comma, prima proposizione,

prevede che il reclamo avverso i provvedimenti del pretore e del

giudice singolo del tribunale si propone al collegio (del quale

quest'ultimo non può far parte). Subito dopo vi si aggiunge che del

reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla Corte di

appello è competente a conoscere altra sezione della stessa Corte (o

in mancanza la Corte di appello più vicina).

Nella sentenza n. 253 del 1994, questa Corte ha sottolineato come

la ratio del nuovo procedimento cautelare sia ravvisabile

nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela

ormai pressoché generalizzata, che è da considerare espressione di

un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa

tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa

svolge anche una funzione strumentale.

In questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi "autonomia e

strumentalità", vanno appunto verificate le garanzie costituzionali,

costituite dalla regola della "parità delle armi", riguardo a quel

mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che è il

reclamo.

Siffatto controllo - ha sottolineato la Corte in quella occasione

ed ha altresì ribadito nella successiva sentenza n. 197 del 1995 -

si attua come revisio prioris instantiae demandata ad un giudice

diverso. Ma è proprio in tale alterità del giudice e nella sua

composizione collegiale, che si realizza la garanzia voluta dal

legislatore col ridurre il regime di stabilità del provvedimento

cautelare in confronto al previgente, frammentario, sistema.

2.3. - Tanto premesso, va rilevato che veramente la denunciata

disposizione non prevede l'ipotesi di provvedimenti cautelari emessi

dal tribunale in sede collegiale; così creando serie incertezze

nell'interprete. Ma ciò, se rende auspicabile un ulteriore

intervento legislativo nella materia, non comporta affatto la

declaratoria d'incostituzionalità della disposizione stessa, vigendo

il fondamentale principio - enunciato più volte da questa Corte e

che vincola anche il giudice nell'applicazione del diritto - secondo

cui l'illegittimità costituzionale di una norma può configurarsi

soltanto ove non sia possibile, nonostante l'uso di tutti gli

strumenti offerti dall'ermeneutica giuridica, un'interpretazione

adeguatrice della norma stessa alla Costituzione. E la disposizione

denunciata, così come inserita nel sistema, può ben interpretarsi

nel senso di escludere che con essa si sia inteso sancire

l'irreclamabilità dei provvedimenti cautelari emessi da giudici

diversi da quelli ivi menzionati.

2.3.1. - Stante la sopralumeggiata unitarietà di disciplina del

giudizio cautelare, non si vede infatti perché il legislatore

avrebbe ammesso il reclamo, non solo contro i provvedimenti di tutti

i giudici monocratici, ma anche contro quelli della corte d'appello,

e lo avrebbe invece escluso contro i provvedimenti del tribunale in

sede collegiale. Trattasi, all'evidenza, di una semplice lacuna

tecnica, che il giudice adìto deve e può colmare secondo i compiti

a lui affidati e con gli strumenti ermeneutici apprestati

dall'ordinamento giuridico.

2.3.2. - Lo stesso art. 669-terdecies, attraverso le opzioni

operate, offre all'interprete la possibilità di scegliere almeno fra

due soluzioni, ciascuna delle quali ha già trovato conforto sia in

dottrina che in giurisprudenza. La prima è quella che vede

attribuita la competenza al giudice superiore, in analogia a quanto

previsto nella prima parte dell'art. 669-terdecies, secondo comma;

l'altra consiste nell'attribuzione della competenza a un giudice

diverso ma equiordinato, e cioè ad altra sezione dello stesso

tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino, giusta come

indicato dalla seconda parte della medesima disposizione con riguardo

ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello.

2.3.3. - Entrambe le soluzioni, alla luce di quanto sopra

precisato, appaiono conformi ai princìpi costituzionali e

compatibili col sistema. A questo riguardo va osservato che la prima

soluzione trarrebbe fondamento dal principio seguìto dal codice di

rito relativamente alle impugnazioni in generale, ed anche ai reclami

in camera di consiglio (v. art. 739); con l'esito di offrire una

maggiore certezza nell'individuazione del giudice in concreto. Mentre

la seconda - cui di contro andrebbe riconosciuto il vantaggio di far

superare l'ostacolo che si presenta nel caso in cui non vi sia piena

corrispondenza fra sezioni del tribunale e della Corte d'appello

(come ad esempio nella materia del lavoro) -, anche se derogatoria di

quel principio, sarebbe comunque in sintonia con la logica del

riesame che sta alla base della denunciata norma. Una logica che si

muove tutta all'interno della peculiarità procedimentale del nuovo

modello cautelare uniforme, rimanendo estranea alla prospettiva

propria dell'impugnazione in senso stretto, la quale si articola su

gradi di giurisdizione e dunque implica necessariamente la

devoluzione del gravame al giudice superiore: il che, fra l'altro,

può spiegare il richiamo selettivo fatto dal terzo comma dell'art.

669-terdecies alla disciplina comune dei procedimenti in camera di

consiglio, con esclusione in particolare del succitato art. 739, dove

è previsto il reclamo davanti alla corte d'appello contro i decreti

pronunciati dal tribunale. Al di là di ogni possibile supposizione

che la competenza cosiddetta rotatoria sia stata disposta con

riguardo alla corte d'appello solo perché il giudice sovraordinato

ad essa è la Corte di cassazione (e non si è voluto attribuire a

questa giudizi prevalentemente di fatto), resta pur sempre il dato -

reso esplicito dalla norma - che l'effettività del riesame può

essere realizzata in virtù dei soli, anzidetti, criteri

dell'alterità e della collegialità del giudice, e non

necessariamente anche attraverso il rapporto di sovraordinazione tra

giudici.

2.4. - Quanto dinanzi osservato basta per ritenere comunque priva

di consistenza la prospettazione del rimettente, che in sostanza si

basa su un paventato "vuoto" normativo, e quindi per escludere la non

conformità della norma alla Costituzione. Resta fermo, tuttavia,

l'auspicio che il legislatore intervenga per fare chiarezza e

assicurare uniformità di giudizi in una materia come questa, dove

non è neppure ammissibile il ricorso per regolamento di competenza,

secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione

(già richiamato da questa Corte nella sentenza n. 197 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte