Sentenza n. 422/1991
Altra decisione · depositata il 22/11/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il
2 aprile 1991, depositato in cancelleria il 12 aprile successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva
naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni
di S. Vito e Borca di Cadore) ed iscritto al n. 23 del registro
conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli avvocati Vittorio Domenichelli e Vitaliano Lorenzoni per
la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990, con il quale è stata
istituita la riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval,
Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore.
La ricorrente, premesso di avere già assoggettato a specifica
tutela ambientale l'area su cui il Ministero intende istituire la
riserva naturale, ricorda come analogo provvedimento sia già stato
adottato dal Ministro dell'ambiente con d.m. 7 settembre 1989 e come
questi sia stato annullato dalla prima sezione del T.A.R. del Veneto
con sentenza n. 16 del 1991 con la motivazione che non era stato
deliberato dal Governo nella forma dell'atto d'indirizzo e
coordinamento.
Secondo la ricorrente, inoltre, ogni attribuzione sui parchi e le
riserve naturali è stata trasferita alle Regioni dall'art. 83 del
d.P.R. n. 616 del 1977, fatta eccezione per i parchi e le riserve
interregionali e per quelli precedentemente istituiti con legge
statale; né tale riparto di competenze sarebbe stato modificato
dall'art. 5, primo comma, della legge n. 349 del 1988 (che assegna al
Governo poteri d'intervento circa l'istituzione di parchi a carattere
interregionale o di riserve naturali, nell'ambito della funzione di
indirizzo e coordinamento), ovvero dall'art. 7, primo comma, della
legge n. 59 del 1987 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il
potere di adottare nelle aree individuate come zone da destinarsi a
riserve naturali statali le necessarie misure di salvaguardia al fine
di evitare qualsiasi trasformazione dei luoghi). Il Ministro
dell'ambiente, quindi, sarebbe titolare di "un mero potere di
proposta" nei confronti del Governo, ma non potrebbe decidere egli
stesso l'istituzione di nuove riserve statali al di fuori della
procedura prevista per l'esercizio della funzione d'indirizzo e
coordinamento.
Altre censure investono il contenuto normativo del d.m. 28
dicembre 1990. Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi: l'art. 3,
perché contenente norme di estremo dettaglio; l'art. 9, perché
prevedrebbe competenze ministeriali in assenza di qualunque
fondamento legislativo; gli artt. 4 e 5, in combinato disposto,
perché addosserebbero (anche) alla Regione Veneto le spese per la
gestione di una riserva naturale decisa dallo Stato senza conferire
alla Regione stessa i necessari mezzi finanziari, in violazione degli
artt. 81 e 119 della Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, solo formalmente,
riservandosi ogni controdeduzione sugli argomenti esposti dalla
regione ricorrente. All'atto di costituzione, tuttavia, non ha fatto
seguito alcuna memoria. Considerato in diritto
1. - La Regione Veneto ha presentato ricorso per conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990 (Istituzione della
riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei
comuni di S. Vito e Borca di Cadore). Secondo la ricorrente, tale
decreto sarebbe lesivo di competenze costituzionalmente assegnate
alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come
attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,
dall'art. 5 della legge 18 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 7 della
legge 3 marzo 1987, n. 59, sia perché non spetterebbe al Ministro
dell'ambiente il potere di istituire riserve naturali, sia perché il
decreto impugnato conterrebbe disposizioni prive di una adeguata base
legislativa. Sempre a giudizio della ricorrente, lo stesso decreto
violerebbe altresì gli artt. 81 e 119 della Costituzione, perché
non conferirebbe alla regione i mezzi finanziari necessari per la
gestione di una riserva naturale la cui istituzione è frutto di una
decisione statale.
2. - Il ricorso va accolto.
A partire dalla sentenza n. 830 del 1988, questa Corte ha
enunziato il principio, desunto dall'art. 5 della legge 8 luglio
1986, n. 349, secondo il quale al Ministro dell'ambiente spetta "un
mero potere di proposta per l'individuazione delle riserve naturali".
Nella sentenza n. 346 del 1990 la stessa Corte ha ulteriormente
sottolineato che il citato art. 5 "trasferisce genericamente al
Ministro dell'ambiente le competenze per l'innanzi imputate al
Ministro dell'agricoltura e foreste in ordine ai parchi nazionali e
all'individuazione delle zone d'importanza naturalistica nazionale e
internazionale, competenze fra le quali non è ricompresa la potestà
di deliberazione dell'individuazione delle aree su cui istituire le
riserve". Su tale base, la Corte ha allora concluso che "si deve
ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del tutto privo del potere
di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o
parchi naturali d'importanza nazionale o internazionale".
Infine, nella sentenza n. 148 del 1991 questa Corte ha
positivamente e riassuntivamente precisato che, alla luce della
legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e
regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, l'individuazione di nuovi territori da destinare a
riserve, l'istituzione delle riserve medesime, la determinazione dei
relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonché
la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri
spettanti allo Stato "nell'ambito della funzione governativa di
indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro
dell'ambiente" (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977).
Essi, pertanto, attualmente possono essere legittimamente esercitati
soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non
già nella forma del decreto ministeriale.
Sulla base di tale giurisprudenza, non vi può esser dubbio che
l'atto il quale ha dato origine al conflitto di attribuzione ora in
decisione concreta un esercizio illegittimo del relativo potere
statale, comportante la menomazione delle competenze
costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai
sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati
dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5
della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987.
Conseguentemente deve essere annullato in toto il decreto del
Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva
naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni
di S. Vito e Borca di Cadore).
Resta assorbita ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato istituire con decreto del
Ministro dell'ambiente una riserva naturale dello Stato, e,
conseguentemente, annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 28
dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato "Monte
Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di
Cadore).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte