Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/1992

Altra decisione · depositata il 09/11/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 14-bislegge 356/1992
  • art. 47legge 356/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 47, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

('Ordinamento penitenziario') promosso con ordinanza emessa il 17

marzo 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza di

affidamento in prova al Servizio sociale proposta da Braga Francesco

iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in un procedimento relativo all'affidamento in prova

al servizio sociale di un soggetto avente un residuo di pena da

espiare inferiore ad anni tre, ma inizialmente condannato ad anni 15

di reclusione, l'adito tribunale di sorveglianza di Brescia con

ordinanza del 17 marzo 1992 ha sollevato in riferimento agli artt. 3,

comma 1 e 2 e 97, comma 1 della Costituzione, questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma 1 ord. pen. (legge

1975 n. 344/1986 n. 663), ove appunto interpretato nel senso che, ai

fini della determinazione del limite dei tre anni rilevante agli

effetti della concessione del suddetto beneficio, consenta di aver

riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato, ammessa dalla

precedente sent. 386/89 Corte Cost.) alla sola misura della pena

residua anche nei casi in cui al richiedente sia stata

originariamente irrogata pena superiore (pur notevolmente) ai tre

anni per un unico reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri per contestare la fondatezza della impugnativa;

Considerato che il punto "se il beneficio in parola possa

concedersi anche a soggetti (cui resti da espiare un residuo di pena

inferiore a tre anni, ma) ai quali sia stata inizialmente irrogata

una pena superiore al detto limite per un unico reato", secondo la

sentenza n. 17/1992, "non è stato esaminato dalla ricordata sentenza

n. 386/89" (che ha avuto riguardo a soggetti condannati a pena

iniziale superiore ai tre anni per effetto di cumulo di pene ex se

non eccedenti detto limite), donde la piena libertà interpretativa

in proposito del giudice ordinario;

che successivamente alla citata pronunzia, le Sezioni unite

penali della Corte di Cassazione hanno negato che possa essere

disposto l'affidamento in prova al servizio sociale quando

l'esecuzione in corso riguardi una pena superiore a tre anni inflitta

per un unico reato;

che successivamente alla ordinanza di rimessione è entrato in

vigore il d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto

1992 n. 356, che all'art. 14- bis, sotto la rubrica "interpretazione

del primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario" recita

"la disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio

1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta

non deve superare perché il condannato possa beneficiare

dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel

senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto

conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive";

che - nella mancanza pure in tale ultima disposizione di univoci

elementi testuali sul punto specifico se la norma così interpretata

abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena

inflitta per un unico reato - lo ius superveniens propone nuovamente

il problema ermeneutico risolto, con riferimento alla situazione

normativa previgente, dalla citata sentenza delle Sezioni unite

penali;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo

affinché rinnovi l'esame della questione alla luce del sopravvenuto

disposto normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte