Sentenza n. 422/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 656Codice di procedura penale
- art. 656legge 165/1998
- art. 1legge 165/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10,
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 27 maggio
1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale
ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni),
promossi con ordinanze emesse il 13 luglio 1998 dal tribunale di
sorveglianza di Napoli e il 27 agosto 1998 (n. 3 ordinanze) dal
tribunale di sorveglianza di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn.
855, 877, 878 e 879 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva, in riferimento
agli artt. 24, 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come
sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche
all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui
prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità
all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione
domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti
domiciliari. La previsione oggetto di impugnativa, osserva il
rimettente, risulterebbe "eccezionale" sotto un duplice profilo: per
un verso, infatti, la decisione del tribunale di sorveglianza è
adottata de plano; sotto altro profilo, anche il provvedimento di
sospensione dell'esecuzione viene disposto d'ufficio dal pubblico
ministero e, dunque, in assenza di previa istanza dell'interessato.
Da ciò scaturirebbe anzitutto, a parere del giudice a quo, una
violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, attesa la
varietà delle misure alternative e degli specifici interessi e
aspettative che il condannato può nutrire, soltanto la
partecipazione di quest'ultimo al procedimento di sorveglianza lo
pone in condizione di sostenere adeguatamente le proprie ragioni.
Violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto la
decisione sulla ammissione alla detenzione domiciliare viene
determinata automaticamente dallo stato privativo della libertà
personale in cui si trova al momento del passaggio in giudicato della
sentenza il condannato e non dalla valutazione complessiva della
situazione personale, familiare e sociale dello stesso.
Si ravvisa, infine, una disparità di trattamento tra chi,
trovandosi agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in
giudicato della sentenza, sia stato condannato a pena detentiva non
superiore a tre o quattro anni e chi, pur dovendo espiare la stessa
pena, sia libero al momento della condanna definitiva, giacché
soltanto quest'ultimo potrà chiedere la sospensione della esecuzione
con contestuale richiesta della misura alternativa più adeguata alla
propria concreta situazione, avvalendosi di tutte le garanzie del
procedimento di sorveglianza.
2. - L'identica questione è stata sollevata anche dal tribunale di
sorveglianza di Palermo, il quale, con tre ordinanze recanti la
medesima motivazione, espressamente richiama e fa rinvio alle
argomentazioni svolte dal tribunale di sorveglianza di Napoli.
Puntualizza il tribunale palermitano di ritenere centrale la
violazione del principio sancito dalla direttiva n. 96 della
legge-delega n. 81 del 1987 in tema di giurisdizionalizzazione della
fase esecutiva e di garanzia del contraddittorio, come d'altra parte
reso evidente dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha
esteso le garanzie della giurisdizione piena "anche a procedimenti di
contenuto minore", come nel caso della sentenza n. 53 del 1993.
3. - Nei giudizi non si sono costituite le parti private né ha
spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Le doglianze dei giudici a quibus, identiche nei vari atti di
rimessione e dunque tali da comportare la riunione dei relativi
giudizi, sono incentrate sulla previsione dettata dal comma 10
dell'art. 656 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della
legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di
procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni), il quale stabilisce che, ricorrendo le condizioni di
applicabilità della disciplina relativa alla sospensione
dell'esecuzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari, il pubblico ministero
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione trasmettendo gli
atti al tribunale di sorveglianza, il quale provvede "senza
formalità" alla "eventuale" applicazione della detenzione
domiciliare. Stabilisce, poi, la disposizione impugnata che, nelle
more della decisione, il condannato "permane nello stato detentivo
nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena
espiata a tutti gli effetti". La richiesta dei Tribunali rimettenti
è concorde, e mira, non ad una sentenza manipolativa o additiva, ma
alla caducazione dell'intero procedimento de plano e della
conseguente statuizione - per così dire vincolata e senza richiesta
dell'interessato - demandata all'organo di sorveglianza. Tre i
parametri a tal proposito invocati: anzitutto si prospetta violazione
del diritto di difesa, assumendosi che soltanto la diretta
partecipazione del condannato può consentirgli di far valere gli
specifici interessi che intende perseguire; viene dedotta, poi,
violazione dell'art. 27 della Costituzione, giacché la applicazione
della misura della detenzione domiciliare scaturirebbe non da una
valutazione complessiva della situazione del condannato, ma dallo
status libertatis in cui il medesimo versa all'atto del passaggio in
giudicato della sentenza; compromesso, infine, sarebbe il principio
di uguaglianza, in quanto, a parità di condanna, soltanto il
condannato che si trovi in stato di libertà può "richiedere la
sospensione della esecuzione della pena con la contestuale istanza
della misura alternativa alla detenzione che, a proprio opinabile
giudizio, meglio risponda alla concreta situazione personale,
familiare, sociale, nonché rispetto alla quale abbia maggiori
aspettative circa una decisione favorevole avvalendosi "a tal fine di
tutte le garanzie del procedimento di sorveglianza di cui agli artt.
666 e 678 c.p.p.". Il tribunale di sorveglianza di Palermo, a sua
volta, nell'evocare gli stessi parametri, richiamando espressamente
tutte le considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di
rimessione pronunciate dal tribunale di sorveglianza di Napoli, ha in
particolare sottolineato il contrasto che sarebbe dato riscontrare
tra la norma impugnata e la direttiva n. 96 della legge-delega n. 81
del 1987, relativa alle garanzie di giurisdizionalità nella fase
della esecuzione ed alla necessità del contraddittorio, pur non
deducendo alcun profilo di eccesso di delega, essendo stata la norma
in esame introdotta con legge ordinaria.
2. - La questione non è fondata.
I rilievi critici sviluppati dai giudici a quibus non possono certo
ritenersi né isolati né pretestuosi, giacché essi trovano quasi
testuale rispondenza nelle posizioni assunte dalla maggior parte dei
commentatori che si sono sin qui occupati della normativa oggetto di
impugnativa. Tuttavia, nonostante le perplessità che la disposizione
impugnata può generare sul piano non soltanto della coerenza
sistematica ma anche dei problemi pratici che dalla stessa possono
scaturire, deve escludersi che i rilievi a tal proposito formulati
assumano uno specifico risalto costituzionale, almeno se riferiti ai
parametri ed ai profili enunciati nelle ordinanze di rimessione.
Quanto, infatti, al diritto di difesa che si assume essere violato,
è agevole osservare che non può ritenersi in contrasto con quel
principio una disposizione che si limiti a configurare un intervento
de plano a sua volta teso a verificare la applicabilità di una
misura alternativa in sé non deteriore rispetto alla condizione in
cui versa il condannato a quel momento. La legittimità dei
provvedimenti de plano o delle determinazioni in sé suscettibili di
dar luogo a contraddittorio differito o eventuale è stata infatti
più volte affermata da questa Corte ed è ormai da tempo
pacificamente riconosciuta anche in dottrina. A ben guardare, anzi,
il profilo dedotto dai giudici a quibus non attiene neppure al
difetto di contraddittorio in sé e per sé considerato, ma alla
necessità di consentire al condannato di esprimere le sue
valutazioni o scelte in ordine alla misura alternativa che risponda
meglio delle altre ai suoi specifici interessi. L'interlocuzione alla
quale i rimettenti fanno riferimento, dunque, non è costruita in
chiave di difesa stricto sensu, ma nella più circoscritta
prospettiva di rappresentare i propri interessi e le proprie
aspettative in una "occasione" che può assumere rilievo
costituzionale soltanto ove quella fosse l'unica "occasione" offerta
al condannato per far sentire la propria voce e formulare le proprie
richieste in ordine alle misure da applicare; conclusione, questa,
non soltanto non legittimata dal dato normativo, ma neppure
prospettata dagli stessi giudici a quibus. Vale la pena di
sottolineare, a tal proposito, che la Corte di cassazione ha
recentemente avuto modo di puntualizzare che il tribunale di
sorveglianza può provvedere de plano e senza garanzia di
contraddittorio solo nella eventualità in cui ritenga di poter
applicare la detenzione domiciliare, giacché, in caso contrario,
deve essere seguita la procedura in contraddittorio prevista in via
ordinaria dagli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen. (Cass.,
Sez. I, 15 aprile 1999, n. 3005). È evidente, quindi, che il
condannato al quale viene de plano applicata la misura della
detenzione domiciliare non può ritenersi privato del diritto di
richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga
di aver titolo, sicché la disposizione di cui si discute finisce per
atteggiarsi come provvedimento d'urgenza e a connotazioni
eminentemente interinali, in vista dell'ordinario procedimento di
sorveglianza ove il condannato non ritenga di "accettare" la misura
applicatagli. Al tempo stesso, ed a conferma del carattere non
preclusivo del regime qui in esame, sta il rilievo che nessun dato
testuale o di sistema consente di ravvisare elementi di
incompatibilità tra la disciplina oggetto di impugnativa e quella
dettata dal parimenti novellato art. 47, comma 4, dell'Ordinamento
penitenziario: disposizione, quest'ultima, in base alla quale è
stabilito che se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena,
in presenza di determinate condizioni è consentito al magistrato di
sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la
liberazione del condannato.
Se la finalità della norma censurata è stata quindi quella di
impedire che il condannato agli arresti domiciliari potesse far
ingresso in carcere all'atto dell'esecuzione della condanna prima di
poter accedere alla misura alternativa più simile a quella
cautelare, se ne deve concludere che tale obiettivo - in sé volto ad
impedire un grave danno per il condannato - pur potendo essere
realizzato attraverso una articolazione normativa tecnicamente
diversa da quella prescelta, non può certo ritenersi lesivo di
valori costituzionali, specie se si considera che la stessa legge n.
165 del 1998, all'art. 4, ha profondamente mutato la configurazione
della detenzione domiciliare, posto che le relative connotazioni
consentono ora effettivamente di tracciare un qualche parallelismo
con la misura degli arresti domiciliari, in termini senz'altro meno
labili rispetto al passato.
3. - Quanto, poi, alla violazione dell'art. 27 della Costituzione,
è agevole osservare che la misura della detenzione domiciliare
applicata de plano e "d'ufficio" a chi si trovi agli arresti
domiciliari all'atto della condanna e nelle condizioni per fruire
della indicata misura alternativa, non determina alcun tipo di
interferenza sulla funzione rieducativa della pena, giacché si
anticipa - evitando i naturali allungamenti dei tempi che sarebbero
cagionati da una procedura camerale partecipata - ciò al quale il
condannato avrebbe diritto come misura "minima" applicabile. Va
osservato a questo riguardo che la misura della detenzione
domiciliare, come si è accennato ora mutata nella propria struttura
ad opera della stessa legge n. 165 del 1998, non è più
caratterizzata da quella eminente finalità umanitaria ed
assistenziale che prima la contraddistingueva (v. sentenze n. 173 del
1997 e n. 165 del 1996), ma ha assunto aspetti sicuramente più
vicini alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento
sociale. La circostanza, infatti, che la misura in questione non sia
più limitata ai "soggetti deboli", prima previsti come destinatari
esclusivi della misura stessa dall'art. 47-ter dell'Ordinamento
penitenziario, ma sia applicabile in tutti i casi di condanna a pena
non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena) purché
la misura sia idonea ad evitare il pericolo di recidiva, sta a
dimostrare che in queste ultime ipotesi la pena o il residuo di pena
detentiva breve legittimano l'applicazione della misura in quanto
volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà
pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti
familiari ed intersoggettivi, senza incidere negativamente sulle
eventuali opportunità di lavoro. In questa prospettiva è evidente
che la detenzione domiciliare "d'ufficio" al condannato che ne abbia
titolo e che si trovi in una condizione limitativa della libertà
assai simile a quella misura, appare essere previsione non soltanto
non in contrasto, ma addirittura in linea con il parametro
costituzionale che si pretende esser stato compromesso.
4. - Per quanto infine concerne la prospettata violazione dell'art.
3 della Costituzione, è agevole rilevare che la questione, nei
termini in cui è sviluppata, è palesemente priva di fondamento, in
quanto i giudici a quibus contraddittoriamente finiscono per porre a
raffronto fra loro due situazioni eterogenee, quali sono quella
dell'imputato in stato di libertà rispetto a quella in cui versa chi
si trova agli arresti domiciliari al momento della condanna: a ciò
va aggiunto, sotto altro profilo, che il ragionamento svolto dai
giudici rimettenti non tiene in alcuna considerazione la circostanza
che il condannato al quale è applicata la misura della detenzione
domiciliare è sempre in condizione di chiedere qualsiasi altra
misura alternativa, sicché la pretesa disparità finisce per
risultare, anche per questo aspetto, soltanto apparente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10, del codice di
procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 27
maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura
penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 3 e 27 della
Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli e dal tribunale
di sorveglianza di Palermo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte