Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/2001

Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 574 e 593, comma 3, come modificato dall'art. 18 della

legge 24 novembre 1999, n. 468, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001 dalla Corte di

appello di Bologna nel procedimento penale a carico di M. E.,

iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3,

cod. proc. pen. - quest'ultimo nel testo sostituito ad opera

dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468 - nella parte in

cui non consente all'imputato di proporre appello nemmeno per gli

interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali

è stata applicata la sola pena pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l'impugnata disciplina si

porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, giacché la

possibilità per l'imputato di giovarsi di un secondo grado di

giudizio di merito, quanto alle statuizioni sugli interessi civili,

verrebbe fatta dipendere non dalla natura del fatto illecito o dalla

entità del danno, ma unicamente dalla scelta del giudice circa il

tipo di pena da irrogare;

che, dopo aver diffusamente analizzato la "irrazionale

casualità del complessivo regime delle impugnazioni creato dal terzo

comma dell'art. 593 cod. proc. pen., in sé e nel coordinamento con

altri articoli, come il 574, il 575 e il 576", il giudice a quo

denuncia, fra l'altro, l'irragionevole disparità che caratterizza,

nella fattispecie dedotta, l'impugnazione dei capi civili a seconda

che l'azione di danno sia stata esercitata in sede propria - ove

all'imputato danneggiante, convenuto in sede civile, è assicurato un

doppio grado di merito - ovvero in sede penale attraverso la

costituzione di parte civile, ove invece un simile diritto è

precluso dalla normativa oggetto di impugnazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,

l'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi

in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) ha nuovamente

modificato il comma 3 dell'art. 593 del codice di procedura penale,

sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna "per le quali

è stata applicata la sola pena dell'ammenda";

che pertanto alla luce di tale mutamento legislativo,

riguardante la specifica disposizione attinta dal dubbio di

legittimità costituzionale, si impone la restituzione degli atti al

giudice rimettente perché verifichi se la questione proposta risulti

o meno tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte