Ordinanza n. 422/2001
Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 574legge 468/1999
- art. 593legge 468/1999
- art. 18legge 468/1999
usata come parametro
citata
- art. 593Codice di procedura penale
- art. 13legge 128/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 574 e 593, comma 3, come modificato dall'art. 18 della
legge 24 novembre 1999, n. 468, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001 dalla Corte di
appello di Bologna nel procedimento penale a carico di M. E.,
iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3,
cod. proc. pen. - quest'ultimo nel testo sostituito ad opera
dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468 - nella parte in
cui non consente all'imputato di proporre appello nemmeno per gli
interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali
è stata applicata la sola pena pecuniaria;
che a parere del giudice rimettente l'impugnata disciplina si
porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, giacché la
possibilità per l'imputato di giovarsi di un secondo grado di
giudizio di merito, quanto alle statuizioni sugli interessi civili,
verrebbe fatta dipendere non dalla natura del fatto illecito o dalla
entità del danno, ma unicamente dalla scelta del giudice circa il
tipo di pena da irrogare;
che, dopo aver diffusamente analizzato la "irrazionale
casualità del complessivo regime delle impugnazioni creato dal terzo
comma dell'art. 593 cod. proc. pen., in sé e nel coordinamento con
altri articoli, come il 574, il 575 e il 576", il giudice a quo
denuncia, fra l'altro, l'irragionevole disparità che caratterizza,
nella fattispecie dedotta, l'impugnazione dei capi civili a seconda
che l'azione di danno sia stata esercitata in sede propria - ove
all'imputato danneggiante, convenuto in sede civile, è assicurato un
doppio grado di merito - ovvero in sede penale attraverso la
costituzione di parte civile, ove invece un simile diritto è
precluso dalla normativa oggetto di impugnazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,
l'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi
in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) ha nuovamente
modificato il comma 3 dell'art. 593 del codice di procedura penale,
sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna "per le quali
è stata applicata la sola pena dell'ammenda";
che pertanto alla luce di tale mutamento legislativo,
riguardante la specifica disposizione attinta dal dubbio di
legittimità costituzionale, si impone la restituzione degli atti al
giudice rimettente perché verifichi se la questione proposta risulti
o meno tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte