Sentenza n. 423/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 246/1963
- art. 4legge 246/1963
- art. 5legge 246/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963,
n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle
aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio
1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra il Comune
di Arenzano e De Filippo Enrico ed altri, iscritta al n. 354 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di De Filippi Enrico ed altri e del
Comune di Arenzano;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Paride Costa per De Filippi Enrico ed altri e l'avv.
Cesare Glendi per il Comune di Arenzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 il Tribunale di
Genova, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Arenzano e
De Filippo Enrico ed altri, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo
1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore
delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, nella
parte in cui, stabilendosi che l'incremento di valore imponibile è
dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, non
è previsto "che venga detratto da detta differenza l'ammontare
percentuale corrispondente, anche se in parte, alla diminuzione che
ha subito il valore della moneta per l'effetto dell'inflazione tra il
momento a cui si riferisce il valore iniziale e il momento a cui si
riferisce il valore finale; nonché nella parte in cui consente ai
comuni di determinare autonomamente e liberamente il momento
iniziale, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.".
Il Collegio a quo assume che l'imposta in questione finisce
inevitabilmente per colpire l'aumento dovuto alla sola svalutazione,
prescindendo da un incremento realmente esistente.
Viene richiamata la successiva vicenda relativa alla istituzione
dell'imposta comunale per incremento di valore sugli immobili
(INVIM), ravvisata per molti aspetti analoga, in merito alla quale la
Corte ritenne di respingere dubbi di costituzionalità simili a
quelli odierni (sentenza n. 126 del 1979), considerandosi che nel
caso odierno non sarebbe stata prevista alcuna detrazione, quale
correttivo del fenomeno inflattivo, in violazione quindi dell'art. 53
Cost.
La normativa impugnata sarebbe infine incostituzionale anche sotto
il profilo dell'ampia possibilità da parte del Comune di fissare il
valore iniziale di riferimento in un arco temporale "abbastanza
esteso", con conseguente disparità di trattamento per contribuenti
residenti in territori comunali diversi e in contrasto con gli artt.
3 e 23 Cost.
2. - Si sono costituiti in giudizio i contribuenti interessati
associandosi alle censure espresse dall'ordinanza di rimessione. È
stata posta in evidenza, in particolare, la disparità di trattamento
derivante dall'adozione da parte dei Comuni di criteri differenti di
valutazione del valore intermedio.
Il Comune di Arenzano, pure costituitosi, ha concluso per la
manifesta infondatezza della questione sollevata.
Si deduce che "la tassazione dovuta al fenomeno inflattivo non è
di per sé contraria al principio della capacità contributiva" (art.
53 Cost.) trovando, "al contrario, fondamento in una esigenza
redistributiva"; "colpendo con uno specifico prelievo i soggetti che
grazie alla titolarità dei beni-rifugio e in particolare dei beni
immobili sono sfuggiti al prelievo inflazionistico subito da altri",
si attuerebbero infatti proprio gli invocati principi di effettiva
uguaglianza e di capacità contributiva.
Viene richiamata la sentenza della Corte n. 126 del 1979,
osservando che comunque spetterebbe al legislatore, nell'ambito di
scelte politiche riservate alla sua discrezionalità, di tener conto
degli effetti della svalutazione della moneta ai fini della
tassazione.
Quanto alla questione relativa ai poteri concessi ai Comuni di
determinazione del momento iniziale ai fini del calcolo dell'imposta
in parola, tali poteri troverebbero giustificazione nella diversità
dei territori e quindi nella disomogeneità degli incrementi di
valore. Inoltre sarebbero stati posti dal legislatore specifici
limiti ("tipi di comuni" e "ambiti temporali del periodo di
riferimento"), così che il margine di scelta in un regime di
"predeterminazione normativa" non sarebbe in contrasto con l'art. 23
Cost. Considerato in diritto 1.1 - La legge 5 marzo 1963, n. 246 istituì una imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili, dettando le relative
modalità di applicazione.
Tale normativa venne abrogata, in tempo successivo, con l'art. 32
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e l'introduzione della diversa
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
1.2 - Il Collegio a quo si duole che la legge non avesse tenuto
conto, mediante appositi correttivi, dei valori dell'inflazione ed in
particolare, poi, che fosse stato attribuito ai Comuni di stabilire
autonomamente il momento iniziale di determinazione dell'incremento,
sì da ingenerare, ai fini dei valori tassabili, differenze tra un
ente impositore e l'altro.
Tutto ciò secondo l'ordinanza contrasterebbe quanto agli effetti
inflattivi, di cui la norma non mostra d'avere tenuto conto, con
l'art. 53 della Costituzione, mentre la diversità nei termini
impositivi tra comuni avrebbe violato gli artt. 3 e 23 precedenti.
2.1 - La questione non è fondata.
La Corte ebbe già a ritenere la normativa in parola coerente con
i contenuti degli artt. 3 e 23 della Costituzione. Si osservava
(sentenza n. 44 del 1966) che il sistema adottato rispondeva ad
assicurare una imposizione atta a rispecchiare la situazione propria
a ciascun Comune, lungi in tal modo da pretese violazioni del
principio d'eguaglianza. Né gli enti impositori avevano a fruire di
un potere illimitato, tale da porsi in contrasto con la riserva di
legge garantita dall'art. 23.
Le suesposte considerazioni vanno tuttora ritenute valide, nulla
essendovi da manifestare in contrasto e, si badi bene, ora per
allora.
2.2 - Non sussiste neppure l'asserita violazione dell'art. 53, dal
momento che valgono le considerazioni in generale della richiamata
sentenza n. 44 secondo cui l'aver assoggettato determinate categorie
di contribuenti, obiettivamente determinate, al pagamento
dell'imposta in parola non risultava, per ciò stesso, in violazione
dei principi tutelati con il ridetto art. 53.
D'altronde, se è vero che la successiva normazione dal 1972,
sopra richiamata, riconobbe e introdusse meccanismi di salvaguardia
dei fenomeni inflattivi, con le vicende che ne seguirono (cfr.
sentenze n. 126 del 1979 e n. 239 del 1983) tutto questo concerne un
sistema d'imposizione successivo e diverso che non può certo essere
riferito - come sembra invece trasparire dall'ordinanza di rimessione
- ai contenuti di una normativa antecedente - quella ora in esame -
recante criteri applicativi propri alle finalità cui era chiamata ad
assolvere.
Conclusivamente, pertanto, la questione va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di
una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28
novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
739), nonché della legge nel suo complesso, in riferimento agli
artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte