Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 81/1987
  • art. 7legge 81/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17

dicembre ed il 3 ottobre 1996 dal pretore di Enna, il 23 settembre

1996 dal pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ed

il 17 ottobre 1996 dal pretore di Enna, rispettivamente iscritte ai

nn. 123, 126, 234 e 415 del registro ordinanze 1997 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 19 e 28, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 dicembre 1996 (reg. ord.

n. 123 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso con le

imputazioni di violenza a un pubblico ufficiale e rissa aggravata, il

pretore di Enna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a) e g), del

codice di procedura penale, che attribuisce al pretore la competenza

per tali reati, puniti con una pena detentiva superiore a quella che,

secondo il generale criterio quantitativo, segna il limite della

competenza del pretore (pena edittale sino a quattro anni);

che, ad avviso del giudice rimettente, la ripartizione della

competenza tra corte d'assise, tribunale e pretore è stata

determinata seguendo un criterio misto, che vede il sistema basato

sulla quantità della pena edittale derogato in numerosi casi, in

relazione alla rilevanza del bene giuridico tutelato od alla

pericolosità del reato. In particolare la competenza del pretore

sarebbe stata ampliata, rispetto a quella prevista dal precedente

codice di procedura penale, per sottrarre un elevato numero di

processi ai tribunali ed alle corti d'assise, riservando ad essi

reati nei quali è ritenuta necessaria la cognizione di un organo

collegiale, che offrirebbe, secondo il giudice rimettente, maggiori

garanzie in ordine alla decisione, da adottare con una procedura non

semplificata, quale è invece quella pretorile, nella quale non vi è

l'udienza preliminare;

che il pretore di Enna ritiene che il rapporto tra competenza in

ordine ad un reato e composizione monocratica o collegiale

dell'organo giudicante non possa prescindere dalla gravità del reato

stesso, sicché vi sarebbe disparità di trattamento, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, tra chi è imputato del delitto di

violenza a un pubblico ufficiale o di rissa aggravata, giudicato dal

pretore, e chi è imputato di un delitto di pari gravità per il

quale sia prevista la competenza del tribunale;

che analoghe questioni sono state sollevate, con ordinanze emesse

il 3 ottobre 1996 (reg. ord. n. 126 del 1997), il 23 settembre 1996

(reg. ord. n. 234 del 1997) ed il 17 ottobre 1996 (reg. ord. n. 415

del 1997), la prima e l'ultima dal pretore di Enna, la seconda dal

pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, i quali, in

altrettanti procedimenti penali per i delitti di violazione di

domicilio aggravata, maltrattamenti in famiglia e resistenza a un

pubblico ufficiale, hanno dubitato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale delle norme che

attribuiscono al pretore, in deroga al criterio quantitativo, la

competenza anche in ordine a questi reati (art. 2, numero 12, della

legge n. 81 del 1987 e art. 7, comma 2, lettere i), f) e b), cod.

proc. pen.);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che le questioni di legittimità

costituzionale siano dichiarate non fondate;

Considerato che tutte le questioni investono la disciplina della

competenza per materia nel processo penale e denunciano, per

contrasto con il principio di eguaglianza, le norme (art. 2, numero

12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 7, comma 2, lettere

a), b), f), g) ed i), cod. proc. pen.) che attribuiscono al pretore

la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico

ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale

(art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod.

pen.), rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.) e

violazione di domicilio aggravata (art. 614, quarto comma, cod.

pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a

quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio

basato sulla quantità della pena edittale, è competente il giudice

monocratico;

che le ordinanze di rimessione sollevano un analogo dubbio di

legittimità costituzionale concernente le norme che attribuiscono

alla competenza del pretore alcuni delitti specificamente indicati,

denunciando la violazione dello stesso parametro costituzionale e

prospettando identici profili ed argomentazioni, sicché i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale ha previsto, nella determinazione della competenza

per materia, l'adozione di un criterio che tenga conto sia della

quantità della pena edittale sia della qualità del reato,

comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai reati per i quali

la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con una pena

pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche altri

delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di

procedura penale ha inserito i reati presi in considerazione dai

giudici rimettenti;

che la asserita disparità di trattamento, prospettata dalle

ordinanze di rimessione senza indicare specificamente rispetto a

quali delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la

pari gravità dei reati nominativamente riservati alla competenza del

pretore, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il

principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del

reato, al criterio della pena edittale nella determinazione della

competenza per materia;

che - come ha già affermato la Corte nel dichiarare la manifesta

infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale

aventi ad oggetto le norme che attribuiscono al pretore la competenza

a giudicare i delitti di truffa aggravata, omicidio colposo, furto

aggravato e ricettazione (ordinanze n. 257 del 1995 e n. 139 del

1997) - rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la

ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della

competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una

disparità di trattamento tra cittadini la differente composizione

dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del

procedimento;

che non sono stati prospettati dai pretori di Enna e della

sezione distaccata di Piazza Armerina profili o argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le questioni

di legittimità costituzionale devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dai Pretori di Enna e della sezione distaccata di

Piazza Armerina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte