Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal

Pretore di Brescia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis

dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude gli

Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza dalla possibilità di

riscatto con supervalutazione del periodo di servizio prestato ai

confini di terra;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo che,

essendo ammessi a tale riscatto i militari e sottufficiali della

Guardia di Finanza, detta norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,

non essendo ragionevole il diverso e deteriore trattamento fatto agli

ufficiali;

Considerato che, viceversa, tale trattamento appare giustificato

dalla natura delle mansioni dei su detti militari e sottufficiali,

che nel servizio di confine sono, di regola, esposti a maggiori

rischi rispetto agli ufficiali;

che, pertanto, la norma impugnata non viola l'art. 3 Cost.,

prevedendo un trattamento differenziato per situazioni

obbiettivamente diverse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata

con ordinanza 20 dicembre 1984 (r.o. n. 197 del 1985) dal Pretore di

Brescia in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte