Sentenza n. 424/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/09/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 498/1992
applicata al caso
- art. 10legge 60/1963
- art. 35legge 457/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,
lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un
programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori),
dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1994 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Albori Riccardo ed altri e l'INPS ed
altri, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione di Schinella Domenico ed altri,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Bruno Miranda per Schinella Domenico ed altri, e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Albori Riccardo ed altri
lavoratori nei confronti dell'INPS, del Ministero del tesoro e del
datore di lavoro dei ricorrenti stessi, i quali avevano chiesto
accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di
corresponsione dei contributi ex Gescal, ordinarsi al datore di
lavoro di non operare le relative trattenute, condannarsi il
Ministero del tesoro alla restituzione in favore di ciascun
ricorrente delle ritenute ex Gescal operate sulle retribuzioni
mensili nell'ultimo decennio l'adito pretore di Milano, con ordinanza
del 27 aprile 1994, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.
10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n.
60, 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e 1 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
Il giudice rimettente premette che il cit. art. 1 della legge n.
498 del 1992 - nel prorogare fino al 31 dicembre 1995 i contributi
c.d. GESCAL introdotti con la legge n. 60 del 1963 - ha previsto
l'utilizzazione di parte delle risorse (in misura non superiore a 250
miliardi) derivanti dai predetti contributi per la realizzazione di
interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso
abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di
cui ai decreti n. 426 del 1992 e n. 471 del 1992.
Ciò comporta che i potenziali assegnatari delle abitazioni
tramite gli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ovvero
i potenziali destinatari dei contributi per la ricostruzione o
riparazione di immobili distrutti o danneggiati da eventi atmosferici
sono anche i lavoratori autonomi, che non versano e non hanno mai
versato i contributi ex Gescal. Si è quindi determinata - secondo il
giudice rimettente, che richiama la precedente decisione di questa
Corte in materia (sentenza n. 241 del 1989) - una situazione di
disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti, sui
quali grava l'obbligo del versamento dei contributi finalizzati ad
interventi di ricostruzione o riparazione, di cui sono potenziali
beneficiari anche i lavoratori autonomi.
Inoltre - ritiene ulteriormente il giudice rimettente - la
normativa censurata viola anche l'art. 53 della Costituzione, in
quanto - avendo la suddetta obbligazione contributiva assunto
sostanzialmente natura tributaria una volta venuta meno la originaria
causa del prelievo - difetterebbe il presupposto della capacità
contributiva, non senza considerare che comunque un onere tributario
non può essere posto a carico esclusivo di una sola categoria di
persone.
2. - Si sono costituiti Schinella Domenico ed altri ed hanno
chiesto - aderendo alle argomentazioni svolte dal giudice rimettente
- che le norme censurate siano dichiarate incostituzionali.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata o
comunque infondata.
In particolare da una parte l'Avvocatura osserva che a decorrere
dal 1 gennaio 1988 è stata ripristinata l'originaria destinazione
dei fondi GESCAL in favore dei soli lavoratori dipendenti. Analoga
considerazione poi l'Avvocatura svolge con riferimento all'art. 1
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non è assimilabile al
secondo comma dell'art. 22 della legge n. 67 del 1988 (dichiarato, in
parte, incostituzionale dalla citata sentenza n. 241 del 1989).
Mentre, infatti, quest'ultima norma aveva distratto una parte del
gettito contributivo disponendone l'acquisizione alla indistinta
entrata del bilancio dello Stato (a fronte, dunque, di esigenze
finanziarie, e per finalità di carattere generale), l'art. 1 della
legge n. 498 del 1992 si è limitato a devolvere un'assai modesta
parte di quelle risorse alla realizzazione di interventi di
ricostruzione o di riparazione d'immobili ad uso abitativo distrutti
o danneggiati da determinate avversità atmosferiche. D'altra parte
la ridottissima devoluzione del gettito anche a beneficio dei
lavoratori autonomi, che abbiano visto danneggiate dai predetti
eventi atmosferici le loro case di abitazione, non è vicenda
assolutamente abnorme e significativamente incidente sul meccanismo
contributivo suddetto. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale - in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione - degli artt. 10, primo comma,
lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un
programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), 35
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
e 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica) nella parte in cui prevedono l'obbligo,
da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1995, di pagare i contributi
c.d. Gescal e quindi di operare le relative trattenute sulle
retribuzioni mensili dei lavoratori subordinati, con conseguente
formazione di una provvista che in generale può essere impiegata in
favore di lavoratori autonomi ed in particolare può essere
utilizzata, fino alla concorrenza di 250 miliardi, per la
realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di
immobili ad uso abitativo, a costoro appartenenti, distrutti o
danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge del
4 dicembre 1992, n. 471 e al decreto-legge del 4 novembre 1992, n.
426.
In particolare si sospetta da parte del giudice rimettente la
violazione del principio di eguaglianza in ragione della conseguente
situazione di disparità in danno dei lavoratori dipendenti ed in
favore dei lavoratori autonomi, atteso che sui primi grava l'obbligo
del versamento dei contributi finalizzati a realizzazioni edilizie e
ad interventi ripristinatori di cui sono potenziali beneficiari anche
i lavoratori autonomi.
Sarebbe altresì violato - nella prospettazione del giudice
rimettente - il principio della necessaria capacità contributiva
anche perché l'obbligo contributivo in questione, avendo assunto
natura sostanzialmente tributaria, non può essere posto a carico
esclusivo di una sola categoria di soggetti.
2. - Va premesso - sia sotto il profilo della rilevanza
dell'incidente di costituzionalità che dell'esatta identificazione
del thema decidendum, necessariamente limitato a quello devoluto
dall'ordinanza di rimessione - che in quest'ultima si ravvisano, da
un lato, la denunzia dell'art. 35 della legge n. 457 del 1978 in
quanto rivolto ad ampliare, a livello di fattispecie legale tipica,
la platea dei soggetti beneficiari al di là della categoria dei
lavoratori dipendenti, che pur rimane l'unica tenuta alla
contribuzione, e, dall'altro, la denunzia dello storno di una parte,
quantitativamente determinata, delle risorse per finalità diverse da
quelle tipiche in favore dei lavoratori dipendenti - gli unici incisi
dall'obbligo di contribuzione - previsto dall'art. 1, comma 10, della
legge n. 498 del 1992, in tale storno rinnovandosi e perpetuandosi
una ingiustificata discriminazione in danno di tali lavoratori.
Quindi la questione sollevata dal giudice rimettente si palesa
senza dubbio alcuno pertinente alle domande proposte dagli attori nel
giudizio a quo (accertamento della non debenza e condanna alla
restituzione dei contributi già corrisposti) e pertanto sussiste il
requisito della rilevanza.
3. - Il primo profilo di censura è ancorato alla tesi secondo cui
oggi - a seguito del mutamento ed ampliamento degli scopi cui possono
essere destinati i proventi della contribuzione - beneficiari
potenziali della utilizzazione dei contributi stessi complessivamente
considerati sono anche i lavoratori autonomi, e non più soltanto i
lavoratori dipendenti nei confronti unicamente dei quali, per contro,
avviene il prelievo.
Così prospettata la questione è infondata (con riferimento sia
all'art. 3 della Costituzione che all'art. 53 della Costituzione),
perché - come già rilevato dalla sentenza n. 241 del 1989 - "a
decorrere dal 1 gennaio del 1988", in forza dell'art. 22 della legge
n. 67 del 1988, "è stata ripristinata la originaria destinazione a
favore .. dei soli lavoratori dipendenti". Né può essere condivisa
l'argomentazione, espressa dalla difesa della parte privata, secondo
cui il citato art. 22 sarebbe stato "sostituito" dall'art. 1 della
legge n. 498 del 1992, che peraltro non avrebbe tenuto fermo il
ripristino della originaria destinazione operato dalla prima
disposizione; ed invero la legge n. 498 del 1992 - osserva la Corte -
nel prorogare il regime normativo dei contributi Gescal lo ha
recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento
della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della
ripristinata (dall'art. 22 della legge n. 67 del 1988) destinazione
dei contributi, in linea generale, alle finalità originarie relative
alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti.
4. - Il secondo profilo di censura si appunta invece, come già si
è messo in luce, contro la disposizione dettata con l'art. 1, comma
10, della legge n. 498 del 1992 che prevede lo storno dalle finalità
proprie dei contributi Gescal - quali ripristinate in sede di
fattispecie legale tipica in favore dei soli lavoratori dipendenti
soggetti al prelievo - di una parte delle complessive risorse fino al
limite di 250 miliardi di lire e la sua destinazione alla
realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione di
immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati da determinate
avversità atmosferiche.
Nell'ambito così precisato la censura è fondata, alla stregua
delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 241 del 1989 a
fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale di
altra analoga disposizione - l'art. 22, comma 2, della legge n. 67
del 1988 - che riservava una determinata parte dei contributi
"all'entrata del bilancio dello Stato". Invero, secondo quanto già
precisato dalla Corte in quella occasione, le finalità del prelievo,
a carico dei lavoratori dipendenti, riaffermate esplicitamente
proprio dallo stesso art. 22, impongono che l'intero ammontare dei
proventi venga destinato a soddisfare le esigenze abitative della
categoria dei lavoratori assoggettati al prelievo stesso. Sicché
l'ammissione - per contro - alla fruizione di una parte dei
contributi di soggetti individuati soltanto in funzione della subita
incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi
provocati da determinate calamità naturali, a prescindere quindi
dalla qualità di lavoratori dipendenti, oltre che palesarsi
irragionevole in sé, comporta anche violazione del principio di
uguaglianza a causa della parificazione del trattamento di situazioni
diverse. Da qui la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
10, della legge n. 498 del 1992, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione limitatamente al secondo ed al terzo periodo, che
prevedono il parziale utilizzo dei contributi Gescal per la diversa
finalità di cui si è detto.
5. - Rimane assorbita la dedotta violazione dell'art. 53 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia
di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse
derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai
contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250
miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di
riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati
dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre
1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al
terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro
dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia
residenziale, le relative modalità di attuazione.");
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, lettere b) e c),
della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio
edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma
decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e 35 della legge
5 agosto 1978, n. 457, (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata,
con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte