Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma

3-bis, e 391 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di

un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina con ordinanza emessa il 16 settembre 2000,

iscritta al n. 795 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare

per il giudizio di convalida soltanto gli elementi sui quali si fonda

la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti

dall'interrogatorio dell'arrestato o del fermato", e dell'art. 391,

commi 1 e 3, dello stesso codice, "nella parte in cui prevede la

facoltà per il pubblico ministero di non comparire all'udienza di

convalida dell'arresto o del fermo";

che il rimettente premette di essere investito della

richiesta di convalida dell'arresto di due persone indagate per furto

aggravato, e poi poste in libertà dal pubblico ministero che aveva

ritenuto non necessaria l'applicazione di misure cautelari

coercitive;

che nel corso dell'udienza di convalida il difensore aveva

chiesto di produrre documenti sulle condizioni familiari e personali

delle due persone arrestate e di assumere informazioni testimoniali

dall'addetta alla sorveglianza dell'esercizio commerciale dove era

stato eseguito l'arresto, eccependo in caso di rigetto

l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen. per

violazione dell'art. 111 Cost;

che il giudice a quo rilevato che a norma dell'art. 390,

comma 3-bis, cod. proc. pen. non è consentito assumere elementi di

giudizio diversi dagli atti trasmessi dal pubblico ministero con la

richiesta di convalida e dall'interrogatorio dell'arrestato o del

fermato, ha fatto propria l'eccezione proposta dalla difesa e

contestualmente ha sollevato d'ufficio altra questione di

legittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen., nella

parte in cui consente al pubblico ministero di non comparire

all'udienza di convalida;

che, quanto alla prima questione, la disciplina censurata si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., traducendosi in

un'irragionevole compromissione della garanzia del "giusto processo"

e, in particolare, dei principi della parità delle parti, della

terzietà del giudice e del contraddittorio, sotto il profilo del

sacrificio del diritto di "difendersi provando" principi che, ad

avviso del giudice a quo, si estendono all'udienza di convalida,

stante la sua natura processuale;

che a giudizio del rimettente la scelta legislativa di

consentire l'acquisizione ai fini della convalida solo di alcuni

"elementi di valutazione" appare tanto più irragionevole ove, come

nella specie, non vi siano più esigenze di celerità da soddisfare,

essendo stata disposta la liberazione degli arrestati;

che alla luce della giurisprudenza di legittimità, che

esclude la possibilità da parte del giudice di acquisire in sede di

convalida i documenti presentati dalla difesa qualora il pubblico

ministero sia assente, anche la norma che consente al pubblico

ministero di non comparire in udienza si porrebbe in contrasto con

l'art. 111 Cost;

che, in particolare, sarebbero lesi i principi: della parità

tra le parti, poiché "entrambe devono essere presenti o entrambe

devono avere la facoltà di essere presenti"; del contraddittorio, in

quanto il difensore sarebbe "privo di sostanziale controparte"; della

terzietà e imparzialità del giudice, che sarebbe "costretto a far

da "portavoce" del pubblico ministero almeno ai fini della

contestazione dell'accusa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3

e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli

artt. 390, comma 3-bis e 391 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai

fini della convalida dell'arresto soltanto gli elementi su cui si

fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti

dall'interrogatorio dell'arrestato, e dell'art. 391, commi 1 e 3,

dello stesso codice, nella parte in cui prevede la facoltà del

pubblico ministero di non comparire nell'udienza di convalida;

che, quanto alla prima questione, questa Corte ha già avuto

modo di affermare che l'udienza di convalida, costruita come "momento

di necessaria garanzia dello status libertatis" è volta

esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità

dell'arresto, così che, tenuto conto della struttura e della

funzione di tale udienza, non contrasta con il principio di

ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere

all'assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali

l'esame di testimoni (ordinanza n. 412 del 1999);

che la circostanza che l'udienza di convalida si svolga, come

nel caso di specie, nei confronti di persone in stato di libertà non

inficia tali conclusioni, posto che la funzione dell'udienza e i

relativi criteri di giudizio non mutano a seconda che la stessa

riguardi soggetti in stato di arresto o liberi;

che, in riferimento alla dedotta violazione delle garanzie

del giusto processo, questa Corte ha affermato che non è scelta

costituzionalmente imposta quella di modellare ogni procedimento

incidentale de libertate sullo schema del processo di merito (v.

ordinanza n. 321 del 2001);

che, quanto alla seconda questione, il carattere facoltativo

della partecipazione del pubblico ministero trova una non

irragionevole giustificazione nelle esigenze - poste in rilievo dalla

Relazione che accompagna il decreto legislativo 14 gennaio 1991,

n. 12, che ha appunto introdotto il comma 3-bis nell'art. 390 cod.

proc. pen. - di semplificazione e di snellimento dell'udienza di

convalida, fermo restando che è comunque prevista una forma di

"contraddittorio "cartolare caratterizzato da una tempestiva

formulazione delle richieste [del pubblico ministero] e dal deposito

degli elementi su cui le stesse si fondano";

che è peraltro errato il presupposto, da cui muove il

rimettente, in base al quale, ove il pubblico ministero sia assente,

il giudice non potrebbe acquisire i documenti prodotti dalla difesa,

posto che la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione di

contributi difensivi, anche documentali, a prescindere dalla

partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida (v.

anche art. 38, comma 2-bis disp. att. cod. proc. pen. in vigore al

tempo dell'ordinanza di rimessione, e ora art. 391-octies cod. proc.

pen., successivamente introdotto dalla legge 7 dicembre 2000,

n. 397);

che, infine, le considerazioni dalle quali il giudice fa

discendere la violazione dei principi di parità delle parti e di

terzietà e imparzialità del giudice in conseguenza della

facoltatività della presenza del pubblico ministero appaiono non

solo del tutto inconferenti rispetto alla portata che l'art. 111

della Costituzione assegna a tali principi, ma anche estranee al

ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle

norme processuali;

che entrambe le questioni vanno pertanto dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis e 391 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte