Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto

comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e

dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5

ordinanze emesse il 31 dicembre 1990, il 23 febbraio 1991, il 4

febbraio 1991, il 16 febbraio 1991 e il 19 marzo 1991 dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte

rispettivamente ai nn. 345, 353, 359, 420 e 496 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, con cinque ordinanze del 31 dicembre 1990, del 4

febbraio 1991, del 16 febbraio 1991, del 23 febbraio 1991 e del 19

marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101,

secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità

degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di

procedura penale: il primo, nella parte in cui non prevede alcuno

specifico meccanismo procedurale sostitutivo dell'inerzia-inottemperanza totale o parziale del pubblico ministero a fronte

dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che disponga,

ex art. 409, quarto comma, ulteriori indagini e nella parte in cui

non sembra evidenziare la natura cogente ed imperativa, nei confronti

dell'autorità giudiziaria requirente destinataria del precetto,

della proposizione "A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene

necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico

ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di

esse"; il secondo, perché non sancisce l'obbligatorietà

dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte

d'appello, di cui al primo comma dello stesso articolo, quando, a

seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, sia

stata constatata da parte del detto procuratore generale l'inerzia-inottemperanza del pubblico ministero di grado inferiore ai dettami

dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ex art. 409,

quarto comma;

che, con le due ultime ordinanze, il giudice a quo censura

anche, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,

l'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "in quanto non comprende

nell'elenco delle notizie di reato trasmesse infrasettimanalmente

dalla segreteria del P.M. alla P.G. anche i casi di indagini

preliminari non espletate";

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni in parte

identiche, donde la riunione dei relativi giudizi;

che in ordine alle prime due censure la Corte si è già

pronunciata dichiarandole manifestamente infondate (v. ordinanza n.

289 del 1991);

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomentazioni

nuove o diverse da quelle allora esaminate;

che, quanto alla denuncia dell'art. 127 del testo delle norme di

attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), la medesima ratio decidendi dell'ordinanza n. 253 del 1991,

dove si è precisato che l'intervento del procuratore generale è

destinato "unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo

organo di appurare se in concreto l'attività di indagine sia stata o

meno esauriente ai fini che sono costituzionalmente imposti al

pubblico ministero", vale a ritenere manifestamente infondata anche

tale questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,

del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo

comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte