Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Corte

di appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Altea

Corrado, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice

penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di

reclusione;

che a tal proposito il giudice a quo, nel richiamare i principi

posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, rileva come il

minimo edittale previsto dalla norma oggetto di impugnativa non

risulti più adeguato alle mutate concezioni del rapporto tra

cittadino e pubblica amministrazione, sicché, pur se idoneo a

tutelare il principio di autorità, non consente di proporzionare la

sanzione ai fatti di minima gravità;

che pertanto risulterebbe nella specie compromesso il principio

di uguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento sanzionatorio

previsto per i reati di percosse o di partecipazione a rissa, ove non

è sancito alcun minimo edittale, e di riflesso violato anche il

precetto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto la maggiore e non giustificata severità imposta dalla legge

può "influire negativamente sul principio costituzionale di

rieducazione del condannato, scopo principale del legislatore

penale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che nessuna delle considerazioni svolte in tema di

oltraggio nella sentenza n. 341 del 1994 può ritenersi pertinente

alla fattispecie oggetto di impugnativa, giacché, come la

giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di

recente (Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178), a differenza di

quanto si verifica nel delitto di oltraggio, nel reato di resistenza

non viene in preminente considerazione il diritto personale del

cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria

dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa

pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei

suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è

rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione

personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei

rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa

arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad

impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà;

che d'altra parte, e come questa Corte ha avuto modo di

evidenziare in riferimento alla analoga fattispecie prevista

dall'art. 336 cod.pen., ove venisse accolto il petitum inteso a

caducare il minimo edittalmente previsto dall'art. 337 dello stesso

codice, si assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo

trattamento sanzionatorio a quelloora stabilito per il delitto di

oltraggio, in aperto contrasto con la stessa tradizione codicistica,

doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta

una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale

rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e prestigio

(v. sentenza n. 314 del 1995);

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla

Corte di appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte