Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988

dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma

Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed altro, iscritta al n. 95 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso

dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro, contumaci,

ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un

documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in

relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in

cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria innanzi al

Tribunale, al contumace sia notificata personalmente copia del

verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo

comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215,

numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la

notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della

produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in

precedenza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di

procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso

codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 317 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte