Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio

1996 dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme

nel procedimento penale a carico di Baldini Roberto, iscritta al n.

388 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Pistoia, Sezione distaccata di

Monsummano Terme premette, in fatto, che la difesa dell'imputato ha

tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio, rilevando che

nei confronti del medesimo imputato è stato emesso decreto di

citazione a giudizio davanti al pretore di Pisa per il reato di cui

all'art. 367 cod. pen. commesso in Pisa e per il connesso reato

previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, reato,

quest'ultimo, in relazione al quale la competenza spetta allo stesso

giudice rimettente, in conformità a quanto deciso dalla Corte di

cassazione con la sentenza che ha risolto il conflitto tra il pretore

di Livorno ed il medesimo giudice a quo;

che la difesa dell'imputato - si precisa ancora nella ordinanza

di rimessione - ha sottolineato come nella specie lo stesso giudice

dovrebbe dichiararsi territorialmente incompetente a norma del

combinato disposto degli artt. 21, secondo comma, e 12, lettera b),

cod. proc. pen., in quanto la competenza va radicata in capo ad un

terzo giudice, identificato nel pretore di Pisa, giacché,

procedendosi separatamente nei confronti dello stesso imputato per

reati connessi, competente per tutti i procedimenti è, a norma

dell'art. 16 cod. proc. pen., il giudice competente per il reato più

grave, vale a dire il pretore di Pisa davanti al quale l'imputato

deve essere giudicato per il reato previsto dall'art. 367 cod. pen.,

relativo proprio ad uno degli assegni per i quali la Corte di

cassazione, risolvendo il conflitto, ha statuito la competenza del

medesimo rimettente;

che il giudice a quo, pur convenendo sul merito delle

prospettazioni avanzate dalla difesa in punto di incompetenza, ma

reputando al tempo stesso di non poter procedere alla relativa

declaratoria "attesa la natura vincolante della decisione della Corte

di cassazione sulla competenza per territorio di questo Pretore,

giusta la surrichiamata sentenza", ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevede che tra i nuovi fatti che comportino una diversa

definizione giuridica rilevino, oltre quelli da cui derivi la

modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice

superiore, anche "quelli da cui derivi la modificazione della

competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici

egualmente competenti per materia";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la Corte di cassazione, allorché viene chiamata a

risolvere un conflitto di competenza, provvede a determinare quale

debba essere l'organo competente fra i giudici che, a norma dell'art.

28 cod. proc. pen., contemporaneamente prendono o ricusano di

prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa

persona, sicché, presupposto del conflitto e al tempo stesso limite

della decisione è l'esistenza di un contrasto fra determinati

giudici avente ad oggetto una specifica questione di competenza

riguardante l'identico fatto attribuito al medesimo imputato, senza

possibilità alcuna, quindi, di annettere alla pronuncia solutoria

del conflitto una portata espansiva tale da generare effetti

preclusivi al di là del peculiare e circoscritto tema che, sul piano

soggettivo e oggettivo, è stato devoluto alla Corte regolatrice;

che nella specie, risolto dalla Corte di cassazione un conflitto

negativo di competenza territoriale, si profila e viene

tempestivamente dedotta la competenza per connessione di un terzo

giudice, un organo, dunque, diverso da quelli fra i quali era

intervenuto il contrasto e competente in ragione di un criterio

diverso da quello esaminato dalla Corte medesima, cosicché non v'è

ragione alcuna che impedisca al giudice rimettente di declinare la

propria competenza in favore dell'organo che esercita la vis

attractiva, proprio perché vincolato dalla pronuncia della Corte di

cassazione soltanto nei confronti del primo giudice confliggente e

nei limiti del fatto e del tema che ha formato oggetto del contrasto;

che, pertanto, risultando erronea la premessa interpretativa da

cui ha tratto origine la questione, la stessa deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101

della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di

Monsummano Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte