Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

dicembre 1997 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a

carico di P.F. ed altro, iscritta al n. 98 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, adito quale giudice di

appello avverso i provvedimenti cautelari reali, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che le parti ivi

indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in

materia di sequestro conservativo" in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che il rimettente premette che il pubblico ministero, a seguito

del rigetto di un'istanza di sequestro conservativo dei beni mobili e

immobili di due imputati, presentata ai sensi degli artt. 316 e

seguenti cod. proc. pen., aveva proposto appello contro tale

provvedimento, eccependo in subordine, ove il tribunale avesse

ritenuto inammissibile il gravame, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 322-bis cod. proc. pen;

che il giudice a quo ritenuto di non poter addivenire, stante il

principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ad una

interpretazione estensiva della disciplina delle impugnazioni in

materia di sequestro conservativo, ritiene non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità della disciplina sopra

indicata, richiamandosi, in particolare, ai principi espressi nella

sentenza n. 253 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc.

civ., nella parte in cui non ammette il reclamo avverso l'ordinanza

con cui è stata rigettata la domanda di sequestro conservativo

proposta nel processo civile;

che, in riferimento all'art. 3 Cost., ad avviso del rimettente la

mancata previsione nel procedimento penale dell'appello avverso il

provvedimento di diniego del sequestro conservativo determinerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra il destinatario del

provvedimento di sequestro, che ha la facoltà di chiedere il riesame

a norma dell'art. 318 cod. proc. pen., e il pubblico ministero, che

rimane privo di tutela a fronte di un provvedimento di rigetto del

sequestro da lui richiesto;

che non sussisterebbero del resto plausibili ragioni del diverso

trattamento riservato in tema di impugnazioni al destinatario del

provvedimento che dispone il sequestro conservativo e al pubblico

ministero, non essendo ravvisabile nella disciplina che abilita il

pubblico ministero a chiedere il sequestro conservativo quella

"disparità delle condizioni materiali di partenza", richiamata dalla

sentenza n. 253 del 1994 come presupposto che potrebbe giustificare

un trattamento differenziato;

che ad avviso del rimettente la simmetrica equivalenza

riconosciuta nel processo civile nella materia de qua tra

attore-ricorrente e convenuto-resistente in caso di accoglimento o di

rigetto della domanda di sequestro conservativo dovrebbe riproporsi

nel processo penale nei confronti delle posizioni dell'imputato e del

pubblico ministero in caso di accoglimento o di rigetto della

richiesta della misura cautelare;

che la mancata previsione dell'appello del pubblico ministero

avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo appare

al giudice a quo lesiva del principio costituzionale che impone di

garantire alle parti un "giusto processo" con particolare riferimento

all'art. 24 Cost., in quanto la diversità di disciplina tra

sequestro conservativo e preventivo che si è determinata a seguito

dell'introduzione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. non trova

ragionevole giustificazione, ed è anzi contraddetta

dall'attribuzione al pubblico ministero della "potestà" di chiedere

la misura cautelare senza che poi gli venga assicurata l'effettività

della tutela giurisdizionale;

che, infine, il rimettente rileva che una disciplina che

assicurasse "in maniera uniforme i requisiti minimi imposti dal

sistema di garanzie costituito dagli artt. 3 e 24 Cost." con

riferimento alla posizione delle parti nell'esercizio dei propri

diritti, dovrebbe necessariamente prevedere l'estensione dell'appello

avverso i provvedimenti in materia di sequestro conservativo a favore

di tutte le parti del processo.

Considerato - per quanto concerne la censura relativa alla dedotta

sperequazione tra la posizione dell'imputato, cui è riconosciuta la

facoltà di proporre reclamo avverso l'ordinanza che dispone il

sequestro conservativo, e quella del pubblico ministero, privo del

potere di impugnare il provvedimento di diniego della misura

cautelare - questa Corte ha avuto occasione di affermare in via

generale che la diversità dei poteri spettanti in materia di

impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero è giustificata

dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt.

24 e 112 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1994); che il potere

di impugnazione del pubblico ministero non costituisce

estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio

dell'azione penale (sentenza n. 280 del 1995); che il principio della

parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità

tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato

(sentenza n. 363 del 1991, con particolare riferimento alla mancata

previsione dei poteri di impugnazione in capo al pubblico ministero);

che la peculiarità della posizione del pubblico ministero e la

piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello

civile rendono ininfluente il richiamo alla sentenza n. 253 del 1994,

in quanto il difetto di simmetria tra istituti in qualche modo

analoghi dell'uno e dell'altro procedimento non costituisce, di per

sé, indice di irragionevolezza o di violazione del principio di

eguaglianza (v. da ultimo sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del

1998);

che, infine, dal confronto tra la disciplina prevista dall'art.

322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al

pubblico ministero la facoltà di proporre appello contro le

ordinanze in materia di sequestro preventivo, e quella sottoposta a

scrutinio di legittimità costituzionale a causa della mancata

previsione in capo al pubblico ministero del potere di proporre

appello avverso il provvedimento di diniego del sequestro

conservativo, non può desumersi alcuna violazione dell'art. 24

Cost.: è infatti del tutto ragionevole e plausibile che l'art.

322-bis cod. proc. pen. riconosca il potere di impugnazione al

pubblico ministero, in quanto il sequestro preventivo persegue fini

pubblicistici volti alla prevenzione dei reati (v. sentenza n. 334

del 1994), mentre il sequestro conservativo di cui al primo comma

dell'art. 316 cod. proc. pen. è finalizzato alla soddisfazione di

interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte