Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1,

del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del

Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 e dal

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona con

ordinanza emessa il 9 gennaio 2001, rispettivamente iscritte ai

nn. 142 e 155 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 448,

comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non

prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare

sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. anche in caso di

dissenso del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta

dell'imputato di applicazione della pena;

che il giudice a quo - premesso che l'imputato ha formulato

richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha

negato il proprio consenso - rileva che l'art. 448 cod. proc.

pen. prevede che la valutazione sulla fondatezza del dissenso del

pubblico ministero sia demandata al giudice del dibattimento, e che

soltanto quest'ultimo sarebbe legittimato, anche nella fase degli

atti preliminari al dibattimento e nonostante il dissenso del

pubblico ministero, ad applicare la pena chiesta dall'imputato;

che tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare non assolverebbe più

la mera funzione di "filtro contro le imputazioni azzardate", ma

costituisce il primo momento di una approfondita valutazione, estesa

anche a profili di merito, della fondatezza dell'ipotesi accusatoria

e "della sufficienza e idoneità degli elementi raccolti dal p.m.

nella fase delle indagini preliminari ad ottenere una pronuncia di

colpevolezza";

che tale riforma, pur avendo inciso profondamente sulla

funzione dell'udienza preliminare e sui poteri del giudice, anche

allo scopo di ridurre il numero dei processi da celebrare in sede

dibattimentale, avrebbe incomprensibilmente e irragionevolmente

lasciato inalterata la disciplina che preclude al giudice

dell'udienza preliminare, in caso di dissenso del pubblico ministero,

di valutare la proposta di patteggiamento davanti a lui formulata,

imponendogli di rimettere tale valutazione al giudice del

dibattimento, chiamato a decidere sulla base degli stessi atti

sottoposti all'esame del giudice dell'udienza preliminare;

che a parere del rimettente tale disciplina, precludendo al

giudice dell'udienza preliminare di pronunciare direttamente sentenza

di patteggiamento se ritiene fondata la richiesta dell'imputato e

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, sarebbe in

contrasto con l'art. 3 Cost;

che la disposizione censurata violerebbe anche il "principio

del buon andamento della pubblica amministrazione", in quanto impone

l'espletamento di adempimenti finalizzati all'instaurazione del

giudizio, impegna un'udienza dibattimentale e costringe alla

citazione dei testimoni, con un aggravio di costi e un appesantimento

della macchina giudiziaria assolutamente superflui;

che l'instaurazione di un'ulteriore, inutile, fase

processuale sarebbe infine in contrasto con il principio della

ragionevole durata del processo formulato dall'art. 111, secondo

comma, Cost;

che analoga questione è stata sollevata dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, con riferimento

agli artt. 97 e 111 Cost;

che ad avviso del rimettente l'art. 448 cod. proc. pen., in

quanto non consente al giudice dell'udienza preliminare di effettuare

la medesima valutazione demandata al giudice del dibattimento in caso

di dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento

dell'imputato, comporterebbe una "capitis deminutio" del tutto

ingiustificata a fronte "dei poteri - e delle garanzie di terzietà -

che l'attuale ordinamento attribuisce al giudice dell'udienza

preliminare, già chiamato a decidere in relazione alle ipotesi di

applicazione pena e giudizio abbreviato";

che la disciplina censurata violerebbe, di conseguenza,

l'art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del

processo, e l'art. 97 Cost., a causa dell'aggravio ingiustificato di

spese e dell'impegno di risorse della pubblica amministrazione;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale della disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 448 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, ove il

pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di

patteggiamento avanzata dall'imputato in udienza preliminare, che la

valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al

giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la

pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all'esame del

giudice dell'udienza preliminare, e non anche a tale giudice;

che le due ordinanze sollevano la medesima questione di

legittimità costituzionale e che deve pertanto essere disposta la

riunione dei relativi giudizi;

che in sostanza i rimettenti chiedono un'estensione della

portata del secondo periodo del comma 1 dell'art. 448 cod. proc.

pen., tale da consentire al giudice dell'udienza preliminare di

decidere sulla richiesta di applicazione della pena in caso di

dissenso del pubblico ministero, sul presupposto che la norma

censurata riconosca analogo potere al giudice del dibattimento prima

della dichiarazione di apertura del dibattimento, a prescindere dal

consenso del pubblico ministero;

che la disciplina dettata dal secondo periodo del comma 1,

dell'art. 448 cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dai

rimettenti - secondo cui al giudice del dibattimento, permanendo il

dissenso del pubblico ministero, sarebbe riconosciuto il potere di

accogliere la richiesta di patteggiamento in limine litis - si

porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza

l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in

quanto verrebbe ad espropriare il pubblico ministero del suo potere

di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta

del rito, e sacrificherebbe l'esercizio del suo diritto alla prova in

dibattimento (v. ordinanza n. 127 del 1993);

che è invece conforme all'essenza dell'istituto in esame che

il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado

il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato, ex

art. 448, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen., solo dopo la

chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di

valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se

le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate;

che tale interpretazione logico-sistematica non è in

contrasto con il tenore letterale della disposizione, che al secondo

periodo del comma 1 si limita a prevedere la facoltà dell'imputato

di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima

dell'apertura del dibattimento, mediante una formulazione che non

esclude che la richiesta debba essere corredata del consenso del

pubblico ministero, secondo quanto disposto in via generale

dall'art. 444 cod. proc. pen., cui rinvia il primo periodo del comma

1, dell'art. 448;

che anzi, a prescindere dal problema se sia ammissibile una

mera reiterazione della precedente richiesta, il termine "rinnovare"

sembra evocare il significato di "nuova richiesta", in ordine alla

quale non potrebbe, evidentemente, prescindersi dal consenso del

pubblico ministero, a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto

del "patteggiamento";

che tali considerazioni circa l'erroneità del presupposto

interpretativo assunto dai rimettenti come tertium comparationis si

riflettono sulla specifica questione oggetto del presente giudizio di

costituzionalità, già dichiarata manifestamente infondata durante

la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte

dalla legge n. 479 del 1999 con ordinanza n. 488 del 1994, posto che

i maggiori poteri di integrazione probatoria e decisori riconosciuti

al giudice dell'udienza preliminare dalla legge n. 479 del 1999,

addotti dal rimettente a sostegno della questione, non esercitano

alcuna influenza sulla struttura negoziale del patteggiamento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111

della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei

Tribunali di Torino e di Cremona, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte