Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1988

Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile

1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di

Didoné Livio, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 12

aprile 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nella

parte in cui non consente la reiterazione della sospensione

condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena

pecuniaria";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,

convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e che

l'art. 12 di tale decreto, nel sostituire l'intero testo dell'art.

164 del codice penale, ne ha innovato l'ultimo comma, stabilendo che

"il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la

sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con

quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non

superi i limiti stabiliti dall'art. 163";

e che, per giunta, questa Corte, con sentenza n. 95 del 1976, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo novellato del

comma suddetto "nella parte in cui non consente la concessione della

sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una

precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora

la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna

precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice

penale";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

delle vicende normative sopravvenute, la questione sollevata sia

tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte