Sentenza n. 427/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 153/1969
- art. 1legge 155/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e
1, quarto comma del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge
26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate
misure in materia previdenziale"), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1989 dalla Corte di Cassazione
sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.I.L. contro la s.p.a.
A.V.I.R., iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal Tribunale di Novara
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la s.p.a.
Ing. C. Olivetti ed altra, iscritta al n. 268 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la s.p.a. Credito Italiano,
iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S.,
della s.p.a. A.V.I.R., della s.p.a. Credito Italiano e della s.p.a.
Ing. C. Olivetti, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L., Fabio
Fonzo per l'I.N.P.S., Rosario Flammia, Giuseppe Guarino, Carlo
Mezzanotte e Salvatore Trifirò per la s.p.a. A.V.I.R. e per la
s.p.a. Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dalla s.p.a. A.V.I.R.
contro la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo una
domanda dell'INAIL, aveva incluso nella base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza sociale i contributi versati
dalla detta società al Fondo libero pensioni, associazione non
riconosciuta costituita per integrare le pensioni erogate dall'INPS e
dall'INPDAI ai dipendenti di imprese dell'industria del vetro, la
Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 1989, n. 713, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l.
1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,
"se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione
imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di
regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di
previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle
agenzie marittime".
Il citato decreto legge ha interpretato autenticamente l'art. 12
della legge n. 153 del 1969 "nel senso che sono esclusi dalla base
imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i
contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". Poiché si
discosta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, rimasta
ferma per gli altri fondi previdenziali integrativi o complementari,
la norma impugnata, nel significato imperativamente attribuitole
dalla sopravvenuta interpretazione autentica, costituisce, secondo il
giudice a quo, elemento rivelatore di concreta irrazionalità
diversificando il trattamento di situazioni omogenee. Invero, la
funzione previdenziale comune ai diversi regimi di previdenza
complementare o integrativa, alla quale la Corte di legittimità ha
sempre negato rilevanza ai fini della determinazione della
retribuzione imponibile, viene ora riconosciuta rilevante dalla norma
impugnata, ma soltanto in favore di un determinato fondo e non di
tutti. Perciò la norma viola il principio di eguaglianza.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a.
AVIR, concludendo per una dichiarazione di incostituzionalità, la
quale, in base alla ratio generalizzante sottesa alla legge di
interpretazione autentica, ne estenda l'efficacia a tutti i regimi di
previdenza complementare.
Si è pure costituito l'INAIL chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e comunque infondata. Secondo l'Istituto, la
norma impugnata appartiene al sistema della previdenza pubblica,
essendo stata emanata in considerazione della natura di ente pubblico
del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione e delle agenzie marittime, onde si spiega che i contributi
versati al Fondo dai datori di lavoro non debbano essere assoggettati
a contribuzione in favore di altre forme di previdenza sociale.
Questa linea di difesa è ribadita in una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza di discussione, nella quale l'Istituto si
diffonde poi in considerazioni critiche in merito al recente d.l. 24
aprile 1990, n. 82, peraltro non convertito in legge, che, con
analoga interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153 del
1969, esonerava da contribuzione previdenziale i contributi datoriali
alle Casse per gli edili.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo, come l'INAIL,
per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione.
Anche l'Avvocatura contesta la dedotta omogeneità di situazioni,
osservando che la norma interpretativa ha inteso palesemente
differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle
prestazioni integrative o complementari di quella privata, sulla base
di una valutazione discrezionale ancorata pro-tempore alle maggiori
garanzie e sicurezze che offre il primo regime rispetto al secondo.
4. - La questione è stata nuovamente sollevata dalla Corte di
cassazione, con dispositivo parzialmente diverso, nel giudizio sul
ricorso proposto dall'INPS contro la sentenza del Tribunale di Milano
confermativa della sentenza del Pretore che, accogliendo la domanda
della s.p.a. Credito Italiano, ha accertato negativamente l'obbligo
di contribuzione all'INPS sulle somme versate al Fondo aziendale di
previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di
erogare pensioni dirette e di riversibilità.
Diversamente dalla prima ordinanza, la quale impugna il combinato
disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 1,
quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, la seconda ordinanza, in data
23 gennaio 1990, impugna, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il
solo art. 12 della legge n. 153 del 1969, "ove tale disposizione,
specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.l.
1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,
debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla
retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a
favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime".
Le argomentazioni sono analoghe a quelle dell'ordinanza
precedente, con maggiore enfasi sul profilo del contrasto col
principio di ragionevolezza.
5. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il Credito
italiano e l'INPS, il primo concludendo per l'accoglimento della
questione, il secondo chiedendo che essa sia dichiarata infondata.
Nell'atto di costituzione, integrato da una memoria difensiva
depositata nell'imminenza di discussione, la parte privata concentra
la sue diffuse argomentazioni anzitutto sulla contestazione della
giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la funzione
previdenziale dei contributi datoriali versati ai fondi aziendali
integrativi è irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 12
della legge n. 153. Tale orientamento, si osserva, è stato
costantemente respinto sia dalla giurisprudenza di merito, e così
pure dalle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio
a quo, sia dalla prassi amministrativa, sia infine anche da qualche
sentenza della Cassazione. La lettera dell'art. 12, primo comma,
usando il termine "lavoratore" e il verbo "ricevere" al presente
indicativo, manifesta l'intenzione del legislatore di includere nella
"retribuzione imponibile" tutto (ma anche solo) ciò che il
lavoratore riceve attualmente e concretamente dal datore come
corrispettivo del lavoro, restando escluse quindi le somme versate a
titolo di contribuzione a fondi speciali di previdenza.
Questa interpretazione è confortata sia dalla nuova norma fiscale
introdotta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 48, secondo comma,
lett. a), esclude dal reddito imponibile da lavoro dipendente "i
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in
conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di
accordo o regolamento aziendale", sia dai lavori preparatori della
legge di conversione del d.l. n. 44 del 1985, dai quali la ragione
della non assoggettabilità ai contributi di previdenza sociale delle
somme versate al Fondo di previdenza degli impiegati delle imprese di
spedizione e delle agenzie marittime è riposta nella "loro natura di
contribuzione previdenziale". Tale essendo la ratio della norma,
resta chiarito che l'interpretazione autentica investe il primo comma
dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, di guisa che, di fronte
alla portata generale della ratio, appare arbitraria e irrazionale la
restrizione della conseguenza che ne discende ai soli contributi
versati al Fondo speciale ripetutamente nominato.
Secondo l'INPS, invece, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del
1985 si riferisce, innovandolo, al secondo comma dell'art. 12: sotto
veste di norma di interpretazione autentica, esso aggiunge una nuova
voce all'elenco tassativo delle eccezioni alla regola del primo
comma. La norma si giustifica in ragione della peculiare finalità
istituzionale del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese
di spedizione e delle agenzie marittime, la cui prestazione ha una
funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, e quindi
natura retributiva.
Quanto all'argomento tratto ex adverso dall'art. 2117 cod. civ.,
l'Istituto lo contesta osservando che la funzione previdenziale dei
fondi aziendali speciali è riconosciuta dalla Cassazione solo a
quelli sostitutivi del regime generale, non a quelli complementari.
6. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
formulando, con identica motivazione, le conclusioni già dedotte in
merito alla prima ordinanza di rimessione.
7. - La medesima questione, nei termini in cui è stata formulata
dalla prima delle ordinanze sopra riferite, è stata sollevata dal
Tribunale di Novara, con ordinanza del 24 gennaio 1990, emessa nel
corso di un giudizio di rinvio conseguente a due sentenze della Corte
di cassazione che hanno affermato il principio di diritto per cui, a
seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile
disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le somme
corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori, con le sole eccezioni
tassativamente previste dallo stesso articolo, sono soggette a
contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva
della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della
dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro.
In questo terzo caso il giudizio principale è stato promosso
dall'INAIL contro la s.p.a. Ing. C. Olivetti e la s.p.a. Olivetti
Prodotti Industriali, dalle quali pretende il pagamento dei
contributi previdenziali sulle somme versate al Fondo di Solidarietà
Interna, istituito in conformità di accordi sindacali.
Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e le
controargomentazioni dell'INAIL e dell'interveniente Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
sono analoghe a quelle precedentemente esposte.
La s.p.a. Ing. C. Olivetti si è costituita con atto depositato il
15 giugno 1990, e quindi fuori termine. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione e il Tribunale di Novara ritengono
contrastante con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo
del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di
ragionevolezza, il combinato disposto dell'art. 12 della legge 30
aprile 1069, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo
1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,
interpretato nel senso che non sono esclusi dalla base imponibile per
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i
contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di
previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza
per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie
marittime.
2. - I tre giudizi instaurati dalle ordinanze dei giudici sopra
nominati hanno per oggetto la medesima questione; occorre pertanto
disporne la riunione affinché siano decisi con unica sentenza.
3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
opposta dall'INAIL e dall'Avvocatura dello Stato sul riflesso che
l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 in realtà non incide sulla
nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, primo comma,
della legge n. 153 del 1969, ma intende soltanto chiarire che in tale
nozione non rientrano i contributi versati dai datori di lavoro in
favore del Fondo nazionale di previdenza ivi nominato, in quanto si
tratta di un "ente pubblico previdenziale".
È questa la ratio apparentemente addotta nella relazione al
disegno di legge n. 2610 presentato alla Camera dei deputati il 2
marzo 1985, per la conversione in legge del decreto n. 44, dove la
"non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme
versate al detto Fondo" non viene giustificata in base a un concetto
di "retribuzione imponibile" diverso e più ristretto di quello
fissato dalla Cassazione, bensì "attesa la loro natura di
contribuzione previdenziale", cioè (secondo il senso fatto palese
dal contesto) di contribuzione dovuta a un istituto di previdenza
pubblica.
Una simile giustificazione, oltre che incoerente con la
qualificazione del provvedimento come legge di interpretazione
autentica, è in sé insostenibile. Ammesso che il Fondo in questione
sia un ente pubblico, come ha ritenuto il d.P.R. 1° aprile 1978, n.
237, certo non è un "ente pubblico previdenziale". Invero esso
ripete la sua fonte costitutiva dal contratto collettivo 28 gennaio
1936, mentre la costituzione e la disciplina delle forme di
previdenza pubblica sono riservate alla legge. Ed è appena il caso
di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le
sentenze citate nell'ordinanza n. 87 del 1984), i contratti
collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito
al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore
a tempo indeterminato.
Pertanto, non solo sul piano dell'interpretazione oggettiva, ma
nemmeno su quello dell'interpretazione storica si può condividere
l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui "con la norma
denunciata il legislatore ha inteso palesemente differenziare le
prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni
integrative o complementari di quella privata". Il Fondo in questione
è una forma di previdenza volontaria, non di previdenza sociale
obbligatoria in senso proprio.
4. - La questione non è fondata.
I giudici remittenti cadono in contraddizione quando, dopo avere
riconosciuto nell'art. 1, quarto comma, del decreto del 1985 una vera
norma di interpretazione autentica, soggiungono che la portata
dell'intervento normativo sul significato dell'art. 12, primo comma,
della legge n. 153 del 1969 è limitata ai contributi datoriali
versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle
imprese di spedizione e delle agenzie marittime. La duplice premessa
da essi assunta, la quale attribuisce natura interpretativa alla
norma in esame e funzione di previdenza integrativa al Fondo da essa
contemplato, non può produrre se non la conclusione, sostenuta dalle
parti private, che la non assoggettabilità a contribuzione
previdenziale delle somme versate al Fondo è disposta dalla legge in
applicazione di un principio estensibile a tutti i fondi aventi
funzione analoga, cioè ha un valore esemplificativo, non limitativo
della portata dell'intervento.
Poiché questa conclusione sopravanza chiaramente le possibilità
ermeneutiche consentite dal tenore del testo legislativo e, d'altra
parte, non è pensabile che il legislatore sia caduto nell'assurdo di
imporre una interpretazione dell'art. 12 più stretta di quella
fissata dalla Cassazione e poi di precluderne l'applicabilità ai
regimi di previdenza integrativa diversi da quello indicato, non
rimane altra soluzione se non quella di ammettere che il citato art.
1, quarto comma, è in realtà una norma innovativa, munita di
efficacia retroattiva, la quale deroga al criterio generale di
determinazione della "retribuzione imponibile" a beneficio esclusivo
del Fondo in soccorso del quale è intervenuta.
Non si può dire che quest'altra conclusione non incide sulla
valutazione di fondatezza della sollevata questione di
costituzionalità, ma soltanto sposta il riferimento all'art. 3 Cost.
dal profilo dell'irrazionalità al profilo dell'irragionevolezza, in
quanto ingiustificatamente discriminatrice. L'irragionevolezza
dell'eccezione disposta in favore del detto Fondo potrà essere
addotta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, rivolta a
ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta
ingiustificatamentederogata da quella particolare; non può, invece,
fondare un incidente di costituzionalità diretto a ottenere
l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art.
12 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui assoggetta a
contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a
fondi di previdenza complementare diversi da quello specificamente
esentato. È insegnamento costante di questa Corte che il principio
di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di
legge, da cui viene tratto il tertium comparationis, si riveli
derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e
perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena
l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di
esso (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988).
Nella specie l'accoglimento della questione non solo non
eliminerebbe la lamentata sperequazione di trattamento, che invece
riuscirebbe aggravata dall'estensione a tutti i fondi di previdenza
integrativa di una norma eccezionale dal cui beneficio resterebbero
escluse altre forme di previdenza volontaria, ma produrrebbe una
nuova e più grave ragione di contrasto dell'art. 12 della legge n.
153 del 1969 con i principi costituzionali. La previdenza privata
integrativa deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una
direttiva della Comunità economica europea, ma il principio di
solidarietà (art. 2 Cost.) non consente che il suo finanziamento,
soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente
esentato da contribuzione alla previdenza pubblica.
Non si può richiamare in contrario, sul riflesso della natura
parafiscale dei contributi alla previdenza sociale, l'art. 48,
secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi
(d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in tema di determinazione del
reddito da lavoro dipendente, il quale esclude dal reddito imponibile
i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse
previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa.
Valutate sul piano giuridico-formale, le norme messe a confronto non
sono omogenee perché l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 definisce
la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dal datore di
lavoro, e in minor misura anche dal prestatore, agli enti pubblici di
previdenza e di assistenza sociale, mentre il citato art. 48 lett. a)
delimita la base imponibile per la determinazione del debito
d'imposta del lavoratore verso lo Stato. Se poi la valutazione si
sposta sul piano economico, dove i contributi dei datori di lavoro a
enti o casse aventi funzione previdenziale sono considerati essi
stessi retribuzione, cioè elementi del complessivo trasferimento di
ricchezza dagli imprenditori ai lavoratori, l'art. 48 contraddice la
pretesa di esonero totale di tali contributi da contribuzione alla
previdenza pubblica: in senso economico l'esonero disposto dalla
norma fiscale è soltanto parziale, considerato che saranno poi
colpite dal prelievo fiscale le prestazioni erogate dai detti enti o
casse ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto, mentre tali
prestazioni non saranno gravate da obblighi di contribuzione
previdenziale.
5. - Un'altra ragione più radicale, rilevabile dalla fattispecie,
concorre a rendere improponibile il confronto dei fondi di previdenza
integrativa di cui è causa col Fondo di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, allo scopo di
estendere ai primi il provvedimento legislativo intervenuto in favore
del secondo.
Questo fondo, secondo l'art. 2 dello statuto, si limita a
"rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o
ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti
effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati".
Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso
tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici
erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo
integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore
di lavoro, il quale può chiamarsi "fondo di previdenza" solo nel
senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come
retribuzione differita in funzione previdenziale. Più volte la
Cassazione, anche a sezioni unite, ha statuito che "un conto
individuale, integrante, insieme con l'indennità di anzianità, il
trattamento di quiescenza e costituito da versamenti mensili in parte
del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha carattere
assistenziale, né previdenziale, ma retributivo" (cfr. Cass., sez.
un., n. 3850 del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonché, con riferimento
specifico al Fondo in questione, Cass. n. 5980 del 1978 e n. 1136 del
1974).
In definitiva, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si
palesa privo di incidenza sulla questione se la funzione
previdenziale sia o no irrilevante nell'interpretazione dell'art. 12,
primo comma, della legge n. 153 del 1969. Le somme versate dai datori
di lavoro al Fondo per il quale il decreto è stato emanato non hanno
funzione previdenziale, ma sono quote di retribuzione accantonate, di
guisa che sarebbero soggette a contribuzione previdenziale qualunque
soluzione si accogliesse di quella questione. Esonerandole, la legge
in esame, sotto la falsa etichetta di legge interpretativa (applicata
per imprimere forza retroattiva al provvedimento), ha aggiunto
all'elenco delle somme escluse
di cui al secondo comma dell'art. 12 una nuova voce che si è
ritenuto di giustificare per lo "stretto legame esistente tra
l'indennità di anzianità e le prestazioni del predetto Fondo" (cfr.
il parere espresso dal Ministero del lavoro - Direzione generale
della previdenza e assistenza sociale in una lettera in data 25
novembre 1983 indirizzata all'INPS). Quale che sia il grado di
plausibilità di questa ratio, collegata al n. 3 dell'elenco, che
esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al
lavoratore a titolo di indennità di anzianità, al suo ambito
potenziale di operatività rimangono estranei i fondi di previdenza
integrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art.
1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella
legge 26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli
oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed
immediate misure in materia previdenziale"), sollevata dalla Corte di
cassazione e dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte