Sentenza n. 427/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 857/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Guareschi Giuditta e Parducci Mario
ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. R.A.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la s.p.a. R.A.S. e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile instaurato da Giuditta
Guareschi contro Mario Parducci e la s.p.a. Riunione Adriatica di
Sicurtà (RAS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di un incidente automobilistico, il Tribunale di Milano,
con ordinanza del 29 ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio
1977, n. 39, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle
imprese assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del
medesimo art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni
personali guarite oltre i quaranta giorni e/o produttive di postumi
permanenti".
Premesso che la compagnia assicuratrice non ha comunicato alcuna
offerta di indennizzo all'attrice e che per le circostanze del caso
tale comportamento deve ritenersi doloso o, quanto meno, gravemente
colposo, il giudice remittente si duole di non poter irrogare la
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, nono comma, del d.l. n. 857
del 1976, il quale "configura un'ipotesi di illecito del tutto
autonoma rispetto alla violazione degli obblighi imposti
all'assicuratore dai precedenti commi e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R.
16 gennaio 1981, n. 45". Sarebbe perciò erroneo ritenere necessario
anche in questa ipotesi l'espletamento da parte del danneggiato delle
formalità di cui al primo comma, e in particolare l'invio
all'assicuratore della richiesta di risarcimento. Tuttavia, nel caso
di specie, pur ricorrendo i presupposti indicati nel nono comma
dell'art. 3 (tenuto conto della sent. n. 4468 del 1991 della Corte di
cassazione, che ha affermato l'applicabilità della norma anche
nell'ipotesi di mancata offerta da parte dell'assicuratore), la
sanzione non è applicabile, l'ambito normativo dell'art. 3, e quindi
anche del nono comma, essendo limitato ai sinistri che abbiano
cagionato solo danni alle cose o lesioni personali, non aventi
carattere permanente, guarite entro quaranta giorni.
Il limite di applicabilità della sanzione è dal Tribunale
ritenuto lesivo del principio di eguaglianza, non sembrandogli
giustificata la disparità di trattamento di ipotesi analoghe e, a
maggior ragione, di ipotesi di sinistro che abbia causato lesioni
personali con postumi permanenti o comunque gravi, "che
richiederebbero una più pronta attivazione delle compagnie
assicuratrici nella liquidazione del danno".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la RAS
s.p.a. chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in
subordine, di infondatezza della questione.
L'inammissibilità è eccepita per quattro motivi: a) difetto di
motivazione sulla rilevanza; b) carenza di rilevanza attuale perché
la sentenza "non definitiva" pronunziata dal tribunale in realtà ha
già definito il giudizio, avendo deciso sull' an e sul quantum del
richiesto risarcimento e non potendo la sanzione di cui alla norma
impugnata essere applicata separatamente con un provvedimento
autonomo; c) irrilevanza ed errata individuazione della norma
sospettata di incostituzionalità, sia perché, contrariamente
all'opinione del giudice a quo, essa forma con i commi precedenti
dell'art. 3 un sistema unitario incentrato sul presupposto, nella
specie mancante, degli adempimenti formali previsti nel primo comma
da parte del danneggiato, sia perché la prospettata dichiarazione di
incostituzionalità non potrebbe mai qualificare retroattivamente
come illecito, e tanto meno consentirne una valutazione di
imputabilità a dolo o colpa grave, un comportamento omissivo
(mancata offerta al danneggiato di una somma a titolo di
risarcimento) che all'epoca in cui fu tenuto era conforme a legge; d)
per essere la questione formulata in termini di richiesta di una
pronunzia additiva in materia sanzionatoria, contro la regola che
vieta le pronunce additive in malam partem per qualunque forma di
responsabilità per fatto illecito.
Nel merito la parte costituita ritiene la questione infondata
perché la scelta di prevedere il meccanismo dell'obbligo di offerta
del risarcimento e delle relative sanzioni solo per le ipotesi di
sinistri con danni alle cose e/o lesioni personali lievi e di
carattere non permanente, è espressione di ragionevole
discrezionalità legislativa. L'argomento a fortiori addotto
nell'ordinanza di rimessione non è pertinente, in quanto la sanzione
di cui si discute non è correlata alla gravità delle conseguenze
del sinistro, ma esclusivamente alla violazione dell'obbligo
dell'assicuratore di comunicare una congrua offerta di risarcimento
al danneggiato. Tale obbligo, diretto ad accelerare i tempi del
risarcimento, si giustifica nelle ipotesi previste dalla legge, nelle
quali si tratta di danni di facile accertamento, mentre nei casi di
sinistro mortale o di lesioni personali gravi, la quantificazione del
danno richiede accertamenti peritali lunghi e complessi e sovente,
soprattutto in relazione al c.d. danno biologico, valutazioni
equitative del giudice, che l'assicuratore non è in grado di
anticipare.
Del resto, aggiunge la compagnia assicuratrice in una memoria
integrativa, per la categoria di sinistri esclusa dalla previsione
dell'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, l'interesse del danneggiato
alla prontezza del risarcimento può essere agevolmente soddisfatto,
su domanda dell'avente diritto, mediante l'assegnazione di una
provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n.
990.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata con un argomento analogo a quello dedotto
nel merito dalla parte privata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art.
3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977,
n. 39, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle imprese
assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del medesimo
art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni personali
guarite oltre i quaranta giorni e/o produttive di postumi
permanenti".
2. - La questione è inammissibile.
L'interpretazione della norma impugnata, da cui prende le mosse il
giudice remittente, non può essere condivisa. Premesso che "il nono
comma dell'art. 3 cit. configura una ipotesi di illecito
amministrativo del tutto autonoma rispetto a quella riconducibile
alla violazione degli obblighi imposti all'assicurazione dai commi
precedenti dello stesso art. 3 e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R. 16
gennaio 1981, n. 45", egli ritiene che la sanzione pecuniaria ivi
prevista sia svincolata dal presupposto della richiesta di
risarcimento da parte del danneggiato, di cui al primo comma, pur
trattandosi di un "caso" che si specifica nell'ambito dell'ipotesi di
sinistro con soli danni alle cose o che abbia causato lesioni
personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta
giorni.
Ma se il campo di applicazione della sanzione viene individuato
nei termini dell'ipotesi prevista nei primi due commi, non si può
non riconoscere che il nono comma forma un sistema unitario con i
commi precedenti. Esso è destinato a garantire l'effettività
dell'obbligo di offerta congrua derivante dalla richiesta del
danneggiato, sanzionandone l'inadempimento quando, per dolo o colpa
dell'assicuratore, attinga un grado di notevole sproporzione tra la
somma offerta e quella liquidata dal giudice. L'ordinanza di
rimessione non spiega quale sarebbe il diverso fatto costitutivo
dell'obbligo sanzionato dalla norma impugnata. Esso non può certo
essere ravvisato nella "possibilità, per l'assicuratore, di prendere
contezza del sinistro e dell'entità delle conseguenze dannose in
tempi ragionevoli relativamente alle circostanze": tale possibilità
è un criterio di valutazione della diligenza dell'obbligato, in
relazione al requisito del dolo o della colpa grave, non la fonte
dell'obbligo.
Che l'obbligo di offerta non possa collegarsi se non alla
richiesta di risarcimento, oltre che dalle connessioni sistematiche
interne all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, si argomenta anche dai
principi generali. Poiché l'assicuratore è debitore del
risarcimento direttamente verso il danneggiato (art. 18 della legge
24 dicembre 1969, n. 990), la richiesta di risarcimento è una figura
particolare della richiesta del creditore ai sensi dell'art. 1219
cod. civ., alla quale la disciplina speciale in esame ricollega
l'effetto di costituire in mora l'assicuratore che non provveda a
liquidare il danno in una somma congrua alla sua entità, offrendola
al danneggiato entro un certo termine.
Pertanto la questione è inammissibile perché irrilevante ai fini
della decisione del giudizio a quo, non avendo la danneggiata posto
in essere, mediante la richiesta di risarcimento, il presupposto
indefettibile dell'ipotizzato obbligo della società assicuratrice di
offrire una somma risarcitoria congrua anche nel caso di sinistro che
abbia causato lesioni personali con postumi permanenti o comunque
guarite in un periodo superiore a quaranta giorni.
3. - Restano assorbite le altre eccezioni di inammissibilità
opposte dalla s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, nono comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.
39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte