Sentenza n. 428/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con due
ordinanze emesse l'11 ed il 14 febbraio 1992 dal Pretore di Torino
nei procedimenti civili vertenti tra Lano Maria e Toscano Michele e
l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1992 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Lano Maria, Toscano Michele e
dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Lano Maria, Fabrizio
Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due identiche ordinanze emesse l'11 e il 14 febbraio
1992, nei procedimenti promossi contro l'I.N.P.S. rispettivamente da
Lano Maria e Toscano Michele, il Pretore di Torino ha sollevato, con
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
parte in cui, in caso di pensione di anzianità, non consente che,
raggiunta l'età pensionabile, l'assicurato ottenga il ricalcolo
della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria,
qualora porti a un risultato più favorevole.
Si premette che i ricorrenti, titolari - in virtù di posizione
assicurativa mista - di pensione di anzianità, avendo constatato,
raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento
pensionistico deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto
sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era
destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima
all'I.N.P.S. e, per il rifiuto dell'Istituto, al Pretore il
riconoscimento del diritto al ricalcolo - con riferimento temporale
al verificarsi dell'evento età - sulla base della sentenza della
Corte costituzionale n. 307 del 1989, dichiarativa della
illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge
n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di
prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del
lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia
già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva,
"la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella
che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla
base della sola contribuzione obbligatoria".
Il giudice a quo, pur negando che tale pronuncia possa direttamente
applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta - concernente
titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il
breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile - rileva
che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma
impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra
contribuzione e trattamento pensionistico.
2. - Costituitesi nei due giudizi, le difese di Lano Maria e di
Toscano Michele, nell'aderire alle prospettazioni del giudice a quo,
rilevano come non si possa sottacere che l'esigenza evidenziata dal
giudice a quo sia già prevista dal sesto comma dell'art. 22 della
legge n. 153 del 1969, che equipara "a tutti gli effetti" la pensione
di anzianità alla pensione di vecchiaia quando il titolare della
pensione raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia. Nel
prospettare pertanto solo in via subordinata la richiesta di
dichiarazione d'illegittimità, le parti chiedono che questa Corte
proceda all'interpretazione dell'art. 22 citato, il cui sesto comma
consentirebbe un'applicazione della norma denunciata alla luce della
menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989.
3. - Costituitosi in entrambi i giudizi, l'I.N.P.S. "si rimette a
giustizia" e osserva come non sarebbe irrazionale il trattamento
diversificato previsto per la pensione di anzianità, ove si
consideri che con quest'ultima si ottiene un beneficio anticipato e
che, per il conseguimento della stessa, non può essere utilizzata
tutta la contribuzione utile per l'I.V.S. Rileva poi la difesa
dell'I.N.P.S. (cfr. memoria per il giudizio di cui a R.O. n. 171 del
1992) che l'ordinanza di rimessione non è perfettamente aderente
all'eccezione del ricorrente, che sembra aver denunciato la norma per
la mancata previsione di una rivalutazione dei contributi volontari,
pari a quella disposta per i contributi obbligatori. Peraltro tale
eccezione, non essendo stata fatta propria dal giudice a quo,
esulerebbe dal presente giudizio.
In una ulteriore memoria la difesa dell'I.N.P.S. rileva che la
norma impugnata, avente ad oggetto i criteri per il calcolo delle
pensioni con decorrenza 30 giugno 1982, è applicabile - per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989 - nel senso
che, per il computo della pensione di vecchiaia, deve escludersi la
contribuzione volontaria ove, sulla base dei soli contributi
obbligatori e figurativi, i requisiti per il diritto a pensione
risultino già conseguiti alla data della relativa autorizzazione e
quando da tale esclusione consegua una pensione di importo più
elevato. Pertanto, per la difesa dell'I.N.P.S., l'ordinanza di
rimessione tenderebbe a introdurre nella normativa impugnata -
attinente, pur con la modifica apportata dalla sentenza n. 307,
esclusivamente al calcolo della pensione da attribuire a domanda
dell'interessato - un istituto del tutto nuovo, in forza del quale la
pensione di anzianità liquidata con l'apporto determinante della
contribuzione volontaria, nel corso della sua erogazione, potrebbe
essere ricostituita escludendo dal computo la contribuzione stessa.
4. - Intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza e difesa
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
nell'insistere per una declaratoria di inammissibilità o
infondatezza, rileva che la materia all'esame della Corte,
presupponendo una gamma di scelte in relazione alla percezione della
pensione di anzianità per effetto della contribuzione volontaria e
alla durata di tale percezione, rientra nella discrezionalità del
legislatore. Inoltre la norma in questione risulterebbe essere stata
già impugnata, in riferimento agli stessi parametri, dinanzi a
questa Corte (cfr. da ultimo, con i precedenti, ordinanza n. 248 del
1990). Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano identica questione.
2. - Il Pretore di Torino, con due ordinanze dell'11 e 14 febbraio
1992, solleva, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), "nella parte in cui non consente, in caso di
pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età
pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della
sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più
favorevole per l'assicurato".
3. - La questione è fondata.
La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n. 822
del 1988 ("nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi
alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già
pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione
della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma,
della legge 3 giugno 1975, n. 160") e con sentenza n. 307 del 1989
("nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione
volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore
dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di
lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la
pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che
sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base
della sola contribuzione obbligatoria").
Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di
costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che
matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di
pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di
costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La
diversità di tale aspetto del fatto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella
sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento
pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella
obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione
obbligatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione
di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la
pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per
l'assicurato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte