Sentenza n. 428/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/09/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 453/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con
ordinanza emessa il 31 marzo 1994 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sul ricorso proposto da
Labbrozzi Lanci Ludina, iscritta al n. 764 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Labbrozzi Lanci Ludina nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avv. Sebastiano Petrucci per Labbrozzi Lanci Ludina e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per
l'Abruzzo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19,
nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti, nei procedimenti
pensionistici, "non possono svolgere oralmente in udienza le proprie
difese e che in tal caso l'assistenza legale dei medesimi possa
essere svolta solo da professionisti iscritti all'Albo degli avvocati
e dei procuratori".
Accogliendo una eccezione avanzata dalla ricorrente Ludina
Labbrozzi Lanci, il giudice a quo rileva una palese disparità di
trattamento fra le parti, osservando che l'art. 6, comma 4, concede
all'amministrazione convenuta di stare nelle diverse fasi del
giudizio con un proprio dirigente o funzionario, mentre nega al
ricorrente di svolgere oralmente le proprie difese in udienza
imponendogli l'ausilio di un patrocinatore.
2. - Nel nostro ordinamento giuridico è regola generale, ricorda
la Corte rimettente, l'obbligo per le parti di stare in giudizio con
il ministero di un professionista, che eserciti legalmente la
professione di avvocato o procuratore. La norma denunciata
configurerebbe dunque una deroga, nei procedimenti pensionistici,
essendo autorizzati sia il ricorrente sia l'amministrazione
resistente (Stato o altro ente) a costituirsi direttamente. Tuttavia,
mentre per la parte pubblica è riconosciuta pienamente siffatta
facoltà, per quella privata essa è limitata soltanto alla fase di
presentazione del ricorso, e non anche alla discussione in udienza.
Disparità di trattamento, questa, che non troverebbe adeguata
giustificazione, giacché determinerebbe una discriminazione nelle
modalità di esercizio del diritto di difesa, come tale lesiva degli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
3. - Si è costituita la parte privata, che ha chiesto (anche
nella successiva memoria illustrativa) l'accoglimento della
questione, sottolineando la violazione dei parametri costituzionali
alla luce di alcune peculiarità del giudizio pensionistico che si
concentrerebbe quasi sempre nella sola udienza collegiale. E ciò
perché, con l'abrogazione dell'art. 75 del r.d. del 13 agosto 1933,
n. 1038, ad opera del già menzionato art. 6 del decreto-legge n. 453
del 1993, sarebbero divenuti maggiormente onerosi i compiti difensivi
della parte ricorrente, alla quale mancherebbe il contributo offerto
un tempo dalle conclusioni (scritte) del Procuratore generale, la cui
presenza non è prevista, nel giudizio pensionistico, dalle recenti
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti. I ricorrenti, e i giudici, potrebbero dunque essere ignari,
sino al giorno dell'udienza, circa la linea difensiva
dell'Amministrazione, che non è tenuta in alcun modo a pronunciarsi
nella fase antecedente alla discussione orale. Presentandosi
direttamente in udienza, essa potrebbe proporre le più varie
eccezioni e chiedere qualsiasi mezzo di prova senza incontrare
preclusioni di sorta, mentre al ricorrente non è assegnato un
termine per controdedurre e - qualora sia privo di un difensore
tecnico - non è dato neanche di parlare.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza.
Il legislatore si sarebbe avvalso, osserva l'Avvocatura, della
facoltà di regolare in maniera difforme il diritto di difesa, in
relazione alla posizione diversificata delle parti in conflitto che -
per quanto riguarda l'Amministrazione - rifletterebbe la peculiarità
dei suoi profili organizzatori. Significativo è, infatti, che l'art.
13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, abbia previsto alcune
ipotesi di esclusione del patrocinio dell'Avvocatura fra cui talune
analoghe a quella di cui all'art. 6, comma 5, denunciato. Tale norma
ha carattere derogatorio, poiché consente che i ricorsi in materia
pensionistica possano essere proposti anche senza patrocinio legale,
così favorendo la possibilità, per le parti private, di sottoporre
al controllo del giudice il provvedimento amministrativo senza alcun
onere economico. Ma le parti private, osserva l'Avvocatura, non
avrebbero le qualità tecniche per svolgere la difesa orale che
invece, per esigenze di immediatezza, richiede un'elevata competenza
tecnico-giuridica. Non vi sarebbe, perciò, lesione dei principi
costituzionali nell'aver limitato l'esercizio di difesa soltanto alla
fase scritta, per la quale il ricorrente può anche avvalersi
dell'ausilio di persone competenti; mentre il diverso sistema
garantito all'Amministrazione risponderebbe esclusivamente ad
esigenze funzionali e organizzatorie. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre
1993, n, 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti,
nei procedimenti pensionistici, "non possono svolgere oralmente in
udienza le proprie difese e che, in tal caso, l'assistenza legale dei
medesimi possa essere svolta solo da professionisti iscritti all'albo
degli avvocati e dei procuratori".
Il giudice a quo rileva infatti il contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione per la disparità di trattamento fra la parte
privata e l'amministrazione convenuta, essendo inibito alla prima di
intervenire anche nella fase orale della discussione, ciò che invece
è consentito (comma 4) all'altra.
2. - La questione non è fondata.
Il principio dell'onere del patrocinio, ovvero della difesa
tecnica, incontra nel nostro ordinamento giuridico numerose
eccezioni, dal vario e discusso fondamento, che non sono in
contrasto, di per sé, con l'art. 24 della Costituzione (la Corte ha
affermato, ad esempio, la compatibilità costituzionale della difesa
avanti i conciliatori nei comuni che non erano sede di pretura:
sentenza n. 118 del 1975). Eccezioni che configurano una pluralità
di modelli diversamente valutabili, sotto il profilo della
costituzionalità, con riferimento sia alla materia sia alla fase, o
al grado, del processo (cfr. sentenze nn. 201 e 151 del 1971).
3. - La disposizione denunciata distingue nettamente la fase
introduttiva del giudizio pensionistico, ove è data alle parti la
possibilità dell'"autodifesa", da quelle della trattazione e della
discussione orale, ove tale possibilità è concessa soltanto
all'Amministrazione pubblica, non al privato. Se questi voglia dunque
avvalersi della facoltà di difendersi personalmente non può andare
oltre la prima fase del giudizio, mentre nelle successive ha
l'alternativa fra la difesa tecnica e la "valorizzazione", ad opera
dei giudici, dell'atto introduttivo.
4. - Tale disposizione non contrasta con i principi costituzionali
richiamati.
Non con il parametro del diritto di difesa, atteso che, da un
lato, al privato non è interdetto il ricorso alla difesa tecnica e,
dall'altro, gli è dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto
(sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di "coniugare" l'atto
presentato in sede di "autodifesa" con una eventuale difesa tecnica
successiva. Né è in contrasto con il principio di uguaglianza,
contenuto nell'art. 3 della Costituzione, posto che la diversità di
trattamento del privato è giustificata: il funzionario
dell'amministrazione è dotato di una qualificazione
tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima
a stare in giudizio per conto dell'ente. E, certo, non è un caso -
come si ricorda nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri - che l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103
(Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) consenta, in
alcuni tipi di procedimenti, alle amministrazioni dello Stato, alle
Regioni e agli altri enti difesi dall'Avvocatura dello Stato, di
farsi rappresentare davanti ai giudici da propri funzionari "che
siano per tali riconosciuti", senza la corresponsione di compensi
particolari. Né può cogliersi, infine, una intrinseca
irrazionalità nella scissione delle modalità di esercizio del
diritto di difesa, perché questo può essere diversamente regolato,
anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del
patrocinio, là dove ricorrano plausibili giustificazioni.
Nella specie, mentre il funzionario pubblico ("che sia per tale
riconosciuto") è, per le sue competenze tecnico-giuridiche, idoneo a
difendere l'ente nelle varie fasi processuali, il privato tale
generalmente non è (e, infatti, il ricorso introduttivo non è stato
configurato come un atto personalissimo, bensì come una facoltà
conferita al privato per favorire la tutela giustiziale di diritti di
particolare rilievo sociale, senza per questo escludere la
possibilità ch'esso venga redatto anche da un terzo).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n.
19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per
l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte