Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla Corte di

appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria

ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 342

del codice penale "in relazione alla misura del minimo edittale della

pena";

che nella ordinanza di rimessione il giudice a quo si è

limitato, nella sostanza, a richiamare le considerazioni svolte nella

sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale nella

parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi

sei;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995,

peraltro del tutto trascurata dalla Corte rimettente, ha già

dichiarato non fondata l'identica questione rilevando che l'offesa

all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o

giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non

può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera

ipotesi di oltraggio plurimo, giacché nella fattispecie descritta

dall'art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell'organo

e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione

tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto

il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi

negativi che l'offesa può in sé determinare sul corretto e sereno

svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a

esercitare;

che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte