Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis

324 e 355 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 6 novembre 1997 dalla Corte di cassazione su ricorso

proposto dalla Cooperativa Tor Vergata di Roma, iscritta al n. 57 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di cassazione, investita di un ricorso

avverso l'ordinanza di un tribunale del riesame che aveva dichiarato

inammissibile l'impugnazione proposta dalla persona offesa dal reato

contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sequestro

preventivo, ha sollevato, su eccezione della persona offesa

ricorrente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 322,

322-bis 324 e 355 del codice di procedura penale, nella parte in cui

tali norme non consentono all'offeso dal reato di impugnare il

provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;

che, a giudizio del rimettente, "in un sistema processuale che

tende a riconoscere alla persona offesa nel processo penale la

qualità di parte, assicurandogli il diritto a parteciparvi fin dalla

fase delle indagini preliminari" la mancata previsione del potere di

sollecitare il controllo del giudice sul provvedimento di rigetto del

sequestro preventivo determina una evidente disparità di trattamento

fra persona offesa e indagato (o imputato) e si pone, quindi, in

contrasto con il principio sancito nell'art. 3, primo comma, della

Costituzione;

che l'inoppugnabilità del provvedimento che respinge l'istanza

di sequestro preventivo violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto una

distribuzione non omogenea dei mezzi di difesa condiziona

impropriamente a danno di una delle parti e a favore dell'altra

l'andamento e l'esito del processo;

che tale differenziata disciplina finirebbe per influire anche

sul convincimento del giudice, orientandolo in un senso piuttosto che

nell'altro, con conseguente violazione dell'art. 101 della

Costituzione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.,

legittimato a richiedere il sequestro preventivo è esclusivamente il

pubblico ministero;

che questa Corte con l'ordinanza di manifesta infondatezza n.

334 del 1991 ha escluso che il difetto di legittimazione della

persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo

integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale

sancito dall'art. 24 Cost., in considerazione della "evidente ratio

di prevenzione del reato" che connota la misura cautelare in esame e

della diversa natura dell'interesse, vantato dalla persona offesa dal

reato, alla cessazione della situazione di illecito; interesse che

per un verso non deve necessariamente trovare garanzia, anche

indiretta, negli strumenti del processo penale e per l'altro appare

sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili

nell'ambito del processo civile;

che la mancata previsione del potere della persona offesa dal

reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro

preventivo è una diretta conseguenza del difetto di legittimazione

di tale soggetto a richiedere la misura cautelare de qua, già

scrutinato da questa Corte;

che, dunque, per le ragioni espresse nell'ordinanza sopra

richiamata, la disciplina censurata non viola il diritto alla tutela

giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., né gli artt. 3 e 101

Cost., attese le peculiari finalità che il legislatore

nell'esercizio della sua discrezionalità ha voluto attribuire al

sequestro preventivo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 322, 322-bis 324 e 355 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte